Cass. civ., sez. I, sentenza 14/02/2002, n. 2111
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Sentenza 14 febbraio 2002

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Pur nella vigenza del sistema di diritto internazionale privato preesistente alla riforma di cui alla legge 218/95, il disposto dell'abrogato art. 2505 cod. civ., nello stabilire che le società straniere (e cioè quelle costituite all'estero e non aventi, nel territorio dello Stato, ne' la sede dell'amministrazione ne' l'oggetto principale dell'impresa) non erano assoggettate alla legge italiana, andava interpretato nel senso che il regime della responsabilità per le obbligazioni da esse assunte non poteva trovare riferimento nella legge italiana, e ciò a prescindere dalla circostanza che, come nella specie, la società estera risultasse costituita con capitali italiani e da soggetto italiano, e con la conseguenza che la norma di cui all'art. 2362 cod. civ. dettata in tema di responsabilità dell'unico azionista, poteva essere legittimamente invocata dal creditore della società estera a condizione che, nella legislazione dello Stato di appartenenza della medesima (nella specie, la Liberia), esistesse una norma analoga a quella posta dall'ordinamento italiano.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 14/02/2002, n. 2111
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2111
    Data del deposito : 14 febbraio 2002

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