Sentenza 14 febbraio 2002
Massime • 1
Pur nella vigenza del sistema di diritto internazionale privato preesistente alla riforma di cui alla legge 218/95, il disposto dell'abrogato art. 2505 cod. civ., nello stabilire che le società straniere (e cioè quelle costituite all'estero e non aventi, nel territorio dello Stato, ne' la sede dell'amministrazione ne' l'oggetto principale dell'impresa) non erano assoggettate alla legge italiana, andava interpretato nel senso che il regime della responsabilità per le obbligazioni da esse assunte non poteva trovare riferimento nella legge italiana, e ciò a prescindere dalla circostanza che, come nella specie, la società estera risultasse costituita con capitali italiani e da soggetto italiano, e con la conseguenza che la norma di cui all'art. 2362 cod. civ. dettata in tema di responsabilità dell'unico azionista, poteva essere legittimamente invocata dal creditore della società estera a condizione che, nella legislazione dello Stato di appartenenza della medesima (nella specie, la Liberia), esistesse una norma analoga a quella posta dall'ordinamento italiano.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/02/2002, n. 2111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2111 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giovanni LOSAVIO - Presidente e Relatore -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -
Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere -
Dott. Onofrio FITTIPALDI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RO.IO. INC., RO.IO. LTD, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, AR FA, IV OB RD, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE ANGELICO 97, presso l'avvocato AURELIO LEONE, che li rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
MEDIOBANCA BANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE VILLA GRAZIOLI 20, presso l'avvocato GIORGIO ROMANO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI CELLA, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1660/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 18/06/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/10/2001 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Leone, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Romano, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società p.a. OB - Banca di credito finanziario -, unica azionista della società liberiana AD BA (che aveva negato la restituzione in dollari USA della somma depositata dalla RO.IO. NC. essa pure società liberiana), fu citata in giudizio - con atto notificato il 26 luglio 1995 - davanti al Tribunale di Milano dalla stessa RO.IO. NC., dalla società RO.IO. ltd con sede in Zanzibar (Tanzania), da IO GA e da OB RD IV (unici soci delle due società attrici), perché rispondesse della obbligazione della controllata insolvente a norma dell'art. 2362 C.C.. Il Tribunale di Milano con - sentenza 22 gennaio 1998 -,
accogliendo le eccezioni di OB dichiarava il difetto di legittimazione attiva del GA, del IV e della società RO.IO. ltd e rigettava la domanda proposta dalla società RO.IO. NC. per la ragione che non era stata fornita la prova che nella legislazione liberiana esistesse una previsione normativa corrispondente a quella dell'art. 2362 C.C. (dovendo applicarsi il criterio di collegamento di cui all'art. 25, comma 2, delle preleggi - al tempo vigente - con riguardo ad obbligazione non contrattuale sorta nel luogo in cui si era manifestata l'insolvenza - in Monrovia, sede della società -, ne conseguiva la applicabilità della legge liberiana). Il Tribunale rilevava per altro che in ogni caso era rimasto indimostrato il presupposto necessario per l'accoglimento della domanda ex art. 2362 C.C. (pur nella ipotesi che esistesse una norma corrispondente nell'ordinamento liberiano) e cioè lo stato di insolvenza della RO.IO. NC. che aveva negato la restituzione delle somme depositate, adducendo non già la propria impossibilità di adempiere, bensì la necessità di assoggettare tutte le proprie disponibilità al regime forzoso di conversione alla pari dei dollari USA in dollari liberiani, come disposto d'autorità dal nuovo Governo liberiano.
La Corte d'appello di Milano, con la sentenza 18 giugno 1998, rigettava l'impugnazione degli attori rilevando:
1. che le addotte circostanze - per altro non provate - secondo cui il IV e il RO, cittadini italiani, rappresenterebbero l'intero capitale di entrambe le società; e la società con sede in Zanzibar sarebbe stata la destinataria finale del denaro dovuto alla società con sede in Liberia, non erano idonee a conferire legittimazione ad agire per far valere le ragioni creditorie del distinto soggetto società RO.IO. NC., irrilevanti essendo al riguardo gli eventuali effetti riflessi sulla posizione (della totalità) dei soci o su un diverso soggetto rimasto formalmente estraneo al rapporto obbligatorio;
2. che l'obbligazione ex art. 2362 C.C. non è convenzionale ma trae la sua origine direttamente dalla legge e deve intendersi sorta al momento e per il fatto della verificata insolvenza della società "posseduta", sicché nella specie il fatto generatore della responsabilità deve rinvenirsi in Liberia dove ha sede la società in ipotesi insolvente e dove per altro OB ha assunto la qualità di unico socio, e correttamente perciò il Tribunale ha ritenuto che il rapporto dovesse essere regolato dalla legge liberiana, ex art. 25, comma 2 delle preleggi;
3. che, a prescindere dal fatto che la OB non aveva invocato a suo favore l'applicazione della legge liberiana ma si era limitata ad affermare la inesistenza in quell'ordinamento di una norma corrispondente all'art. 2362 C.C., doveva in ogni caso prendersi atto che la appellata aveva in secondo grado prodotto il corpus delle leggi liberiane in materia di società ("Association law") e constatarsi che in esso non è prevista la responsabilità residuale dell'unico azionista;
4. che, infine, doveva condividersi anche la ragione per così dire subordinata della decisione del Tribunale in ordine alla mancata prova - in ogni caso - del presupposto della responsabilità sussidiaria dell'unico azionista, giacché dalla lettera con la quale la AD BA aveva motivato il rifiuto di restituire in dollari USA la somma depositata non si evince affatto quella situazione di impotenza funzionale ad adempiere regolarmente le proprie obbligazioni in cui consiste la "insolvenza", ma risulta configurata una contestazione sulla valuta da utilizzare per estinguere l'obbligazione.
Contro questa sentenza la società RO.IO.INC. e RO.IO.LTD., IO RO e OB RD IV hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi di impugnazione. OB - Banca di Credito Fondiario s.p.a. - ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti, prospettando "violazione e falsa applicazione" del disposto dell'art. 2362 C.C., dell'art. 25 delle disposizioni sulla legge in generale, nonché vizio di motivazione, criticano la decisione per avere la Corte di Merito negato legittimazione ad agire nella presente controversia a IO RO, OB RD IV e alla ltd. RO.IO., con sede in Zanzibar, "invece tutti titolari di un diritto connesso e autonomo rispetto a quello della RO.IO.INC. con sede in Monrovia". Il motivo è infondato.
Come è fatto palese dalla formulazione testuale delle conclusioni degli appellanti riportate nelle premessa della sentenza impugnata, la pretesa di restituzione della somma - in dollari USA - (depositata dalla RO.IO.INC. presso la RA BA) fu esercitata congiuntamente - e indefferenziatamente - da tutti gli attori come contitolari del relativo diritto ("dichiarare la convenuta, quale unica azionista di RA, inadempiente alla obbligazione assunta da quest'ultima, di restituire agli attori le somme in US dollari depositate dagli attori....), essendo la legittimazione di IO RO, e OB RD IV e della RO.IO. ltd. - con sede in Zanzibar - fatta discendere, quanto ai primi due, dall'essere gli unici soci di entrambe le società e, quanto alla società costituita in Tanzania, dall'essere essa la destinataria finale della somma pretesa, in funzione di un fruttuoso investimento in Zanzibar. Con piena ragione quindi i giudici di merito hanno riconosciuto alla sola RO.IO. NC., quale depositante della somma in dollari USA presso la RA BA, la legittimazione ad agire per la restituzione della stessa somma e per il risarcimento del danno da mancato reimpiego (nei confronti dell'unico azionista della debitrice società asserita insolvente), avendo, sul fondamento dell'art. 81 c.p.c., negato che gli altri attori avessero titolo per far valere in giudizio diritti esclusivamente propri della depositante RO.IO. NC. (quando, in particolare, come ineccepibilmente osserva la sentenza impugnata, la qualità rivestita dal RO e dal IV di unici azionisti della società creditrice - per altro neppure provata - non può certo valere a superare la distinzione soggettiva tra società - persona giuridica e totalità dei soci e ad attribuire ai titolari del capitale sociale il potere di "agire in proprio per le ragioni creditorie vantate dalla società, unico soggetto abilitato a mezzo dei suoi organi a svolgere autonoma azione in tal senso senza che gli eventuali effetti riflessi sulla compagine sociale autorizzino congiunte azioni personali").
2. Con il secondo e il terzo motivo di impugnazione i ricorrenti, denunciando "violazione e falsa applicazione" dell'art. 2362 C.C. e dell'art. 25 delle "preleggi", nonché "omessa, insufficiente e carente motivazione" ovvero "erronea e contraddittoria motivazione" e "violazione delle norme sull'onere della prova", argomentano una unitaria censura e criticano la decisione per avere la Corte di merito omesso di considerare che l'obbligazione ex art. 2362 C.C. ha natura "particolarissima" trovando la sua fonte direttamente nella legge, sicché, non essendo assimilabile a quelle contrattuali ed extracontrattuali, essa non può essere ricompresa nella previsione dell'art. 25 delle preleggi. E poiché OB è "l'effettivo imprenditore di EC, la stessa società controllante non può non sottrarsi - argomentano i ricorrenti - alla responsabilità a norma dell'art. 2362 C.C. "per il solo fatto che la società controllata è una società estera"; ne', per altro, "il fatto generatore della obbligazione" può rinvenirsi in Liberia (dove si è verificata l'insolvenza di RA BA), dovendo invece attribuirsi rilievo decisivo al riguardo alla circostanza "che la decisione di OB di diventare l'effettivo imprenditore di RA è stata presa in Italia, a Milano, ove OB ha la propria sede". La società convenuta, costituendo la RA e mantenendo la titolarità dell'intero capitale sociale, ben conosceva - affermano i ricorrenti - "gli obblighi imposti all'unico azionista dall'art. 2362 C.C." e dalla conseguente responsabilità non può ritenersi svincolata per la sola ragione che l'ordinamento nazionale della società controllata non contiene una norma analoga a quella dell'ordinamento italiano: sarebbe infatti assurdo assoggettare a responsabilità ex art. 2362 C.C. l'unico azionista straniero di una società costituita in Italia (pur se la legge nazionale dello stesso azionista non contenga una norma corrispondente) ed escludere invece la responsabilità dell'unico azionista di nazionalità italiana, per ciò tenuto a rispettare le legge dello stato, per la sola ragione che la legge del luogo in cui è stata costituita la società non ne prevede la responsabilità sussidiaria: conseguenza - questa - che si porrebbe in contrasto con il principio di parità di trattamento dello straniero di cui all'art. 16 delle "preleggi". La censura è infondata.
2.1. È necessario premettere che pur nella vigenza del sistema di diritto internazionale privato - riferibile alla fattispecie - preesistente alla riforma di cui alla legge 31 maggio 1995, n. 218 (che nell'art. 25 detta esplicitamente il principio secondo cui le società - come gli altri soggetti diversi dalle persone fisiche - sono disciplinate dalla legge dello stato in cui sono state costituite) il disposto dell'art. 2505 C.C. (abrogato dalla legge 218/1995) stabiliva per implicito, pur se soltanto in negativo, la disciplina delle società straniere, nel senso che non erano assoggettate alla legge italiana le società costituite all'estero e non aventi nel territorio dello stato la sede dell'amministrazione, nè l'oggetto principale dell'impresa e dunque pure il regime della responsabilità per le obbligazioni da esse assunte (che l'art. 25 della novella esplicitamente vuole disciplinata dalla legge regolatrice dello stato in cui l'ente è stato costituito) non poteva trovare riferimento nella legge italiana.
Ebbene, correttamente la Corte di merito ha giudicato che la società RA BA, costituita e con sede in Monrovia - Liberia, come società straniera, non potesse ritenersi soggetta alla legge italiana, giacché la circostanza che essa sia stata costituita con capitale italiano (da cittadini italiani ovvero) da società nazionale (cioè costituita - e con sede - in Italia, come la s.p.a OB) è profilo fattuale del tutto irrilevante al fine della identificazione della norma regolatrice;
ed è coerente con la stessa regola posta dall'art. 2505 C.C. la opposta soluzione (a confronto della quale i ricorrenti giudicano assurda la decisione adottata dalla sentenza impugnata) per la diversa fattispecie dell'unico azionista di nazionalità straniera di società costituita - e con sede - in territorio italiano, perciò soggetta (a differenza della società straniera e operante all'estero) all'ordinamento italiano e alla specifica norma dell'art. 2362 C.C., quanto alla responsabilità sussidiaria dell'unico socio della società insolvente.
2.2 Palese è l'errore che inficia la prospettazione difensiva dei ricorrenti i quali fondano la applicazione del disposto di cui all'art. 2362 C.C., dunque della legge regolatrice italiana, sulla "nazionalità" (italiana) del soggetto (casualmente, per altro, società - persona giuridica) unico azionista della società straniera insolvente, secondo un arbitrario criterio di collegamento, dato appunto dalla nazionalità del soggetto obbligato, che contrasta con quello legale stabilito in termini negativi dall'art. 2505 C.C., secondo cui la norma regolatrice italiana della fattispecie societaria non si applica alle società straniere che non abbiano in territorio italiano ne' sede ne' oggetto principale dell'impresa (e, in termini positivi, ora l'art. 25 legge 218/1995 determina in via generale la legge regolatrice in quella del luogo di costituzione). E se poi - esclusa la applicabilità dell'art. 2362 C.C. a società straniera che non abbia sede ne' oggetto principale di impresa in Italia - gli attori avessero inteso prospettare il fatto della titolarità dell'intero capitale di società insolvente come fonte di responsabilità dell'unico azionista, il criterio per la determinazione della legge regolatrice di una simile obbligazione (non contrattuale, perché ipotizzata a carico di un soggetto che non è parte del rapporto contrattuale), non poteva rinvenirsi che nell'art. 25 delle "preleggi", (allora vigente) con riferimento cioè al luogo ove è avvenuto il fatto (prospettato come) generatore, e dunque alla sede della società, rispetto alla quale si registra così il fenomeno dell'insolvenza come la titolarità del capitale in capo all'unico azionista.
2.3 La domanda degli attori, fondata sul presupposto che la "nazionalità" italiana della società unica azionista della società costituita all'estero comportasse l'applicazione della legge italiana e quindi della speciale norma di cui all'art. 2362 C.C., si poneva dunque in contrasto con la regola risultante dall'art. 2505 C.C.; esclusa perciò la applicabilità di quello specifico disposto,
il criterio di collegamento di cui all'art. 25 delle "preleggi" per le obbligazioni non contrattuali (come è per certo quella che si ipotizzi a carico dell'unico azionista della società insolvente) conduceva ad identificare la legge regolatrice in quella liberiana (del luogo cioè in cui è avvenuto "il fatto" dal quale nella specie, secondo la prospettazione degli attori, l'obbligazione sarebbe derivata, nella sede della società dovendo essere localizzati così il fenomeno della sopravvenuta insolvenza, come la titolarità del capitale sociale in capo ad un unico socio).
E appunto la difesa di OB nel giudizio di merito era consistita nella contestazione della applicazione dell'art. 2362 C.C. (sulla quale si fondava la pretesa degli attori) e nella indicazione, secondo il criterio di collegamento di cui all'art. 25 "preleggi", della legge liberiana come regolatrice della fattispecie, rimanendo in ogni caso a carico degli attori l'onere di provare che in quell'ordinamento è posta una norma analoga a quella dell'art. 2362 C.C. e sempre che sulla esistenza - in ipotesi - di una simile norma essi avessero inteso fondare - in subordine - le proprie pretese.
La difesa di OB non integrò dunque una eccezione nel senso proprio di cui all'art. 2697, comma 2, C.C. con l'assunzione dell'onere relativo di prova, ne' - innanzitutto - gli attori neppure in subordine avevano prospettato il fondamento della loro pretesa sulla legge regolatrice liberiana, essendosi essi limitati ad asserire - con uno specifico motivo dell'appello - che la "eccezione formale" sollevata da OB la onerava di provare l'inesistenza nell'ordinamento liberiano di una norma corrispondente al disposto dell'art. 2362 C.C.; e poiché tale onere non era stato adempiuto, avrebbe dovuto trovare applicazione appunto quel disposto della legge italiana.
La Corte di merito ha rilevato la infondatezza di una tale censura (implicante la falsa applicazione dell'art. 2697, comma 2, C.C.) e a pagina 7, terzo capoverso, della sentenza impugnata ha a ragione negato che OB avesse invocato a suo favore l'applicazione della norma di diritto liberiano, e fosse perciò onerata di prova al riguardo;
e tuttavia ha constatato, con una proposizione che non costituisce la ratio della discussione ("... va comunque soggiunto ..."), che "attraverso i pertinenti stralci di quella legislazione", oggetto della esauriente produzione di OB, era stata "acclarata la circostanza che nell'ordinamento liberiano non esiste una norma simile a quella dell'art. 2362 del codice civile italiano". Basti infine aggiungere che una tale argomentata verifica (sulla quale, ripetesi, non è fondata la decisione impugnata, ferma sulla pregiudiziale inapplicabilità del disposto dell'art. 2362 C.C. a società straniera operante all'estero) è censurata dai ricorrenti (soltanto) nella memoria ex art. 378 c.p.c. che formula al riguardo un motivo nuovo di impugnazione, perciò inammissibile.
3. Nel rigetto del secondo e del terzo motivo del ricorso rimane assorbito il quarto che critica una ragione per così dire subordinata della decisione impugnata (dalla Corte di merito argomentata nella ipotesi in cui la fattispecie fosse regolabile a norma dell'art. 2362 C.C., dovendo in ogni caso ritenersi insussistente in concreto il requisito della insolvenza della società contrattualmente obbligata).
4. Inammissibile infine è il quinto motivo che denuncia la omessa considerazione delle istanze probatorie (implicitamente e immotivatamente rigettate) e, contro il principio di autosufficienza del ricorso, non indica neppure indirettamente su quali specifici temi di fatto quelle istanze erano state formulate, sicché non è dato esprimere la necessaria valutazione di rilevanza al riguardo rispetto alle questioni poste dalla presente controversia.
5. Il ricorso, affidato a motivi infondati - e, l'ultimo, inammissibile - deve essere rigettato, con conseguente condanna dei correnti, in via solidale tra loro, al rimborso delle spese di questa fase del giudizio a favore della società resistente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al rimborso delle spese del giudizio, a favore della società resistente, liquidate in complessive lire 20.798.100, delle quali lire 20 milioni per onorari di avvocati.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2001.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 14 FEBBRAIO 2002