Sentenza 15 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/10/2003, n. 15443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15443 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE15443/03 Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.mi Sig ri Dott. Sergio MATTONE R.G.N. 5335/01 31384 Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Rel. Consigliere Rep. Dott. Pietro CUOCO Consigliere Ud. 09/06/03 Dott. Camillo FILADORO Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta delega in atti;
ricorrente contro elettivamente domiciliata in ROMASOFIA LETTERIA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI 2003 rappresentata e difesa dall'avvocato 3539 CASSAZIONE, -1- FEDELE DI CRISTINA, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 30/00 del Tribunale di MESSINA, depositata il 17/04/00 R.G.N. 382/94; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 09/06/03 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. UMBERTO de AUGUSTINIS. che ha concluso chiedendo che la Corte suprema di cassazione, in camera di consiglio, visto l'art. 375 c.p.c. voglia rigettare il ricorso con sentenza per manifesta infondatezza. L -2- RITENUTO IN FATTO L'INPS propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 17 aprile 2000 del Tribunale di Messina, che ha condannato l'Istituto al pagamento in favore di FI ET della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sugli importi liquidati a titolo di pensione di riversibilità con decorrenza dall'8 febbraio 1988. Con l'unico motivo di ricorso, denunciando i vizi di violazione e falsa applicazione dell'art.16 comma 6 della legge 30 dicembre 1991 n.412, nonché vizio di motivazione, il ricorrente rileva che per i ratei dovuti a FI ET maturati dopo il primo gennaio 1992 non poteva essere riconosciuto, ai sensi della norma invocata, il cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria. AN GL, erede di FI ET, resiste con controricorso e memoria. CONSIDERATO IN DIRITTO Il motivo è infondato, in quanto nella specie la prestazione pensionistica risulta liquidata all'interessata in sede amministrativa e la controversia riguarda attualmente solo il diritto a interessi a rivalutazione ed interessi su ratei di pensioni corrisposti in ritardo, maturati in epoca precedente al 31 dicembre 1991. Si applica quindi il principio, enunciato dalla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la disposizione 3 dell'art.16 comma sesto della legge 30 dicembre 1991 n.412- a norma della quale l'importo degli interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti per rivalutazione monetaria non trova applicazione nei casi in cui la mora dell'ente previdenziale riguardi ratei di prestazione maturati anteriormente al 31 dicembre 1991, ancorché la mora stessa si protragga oltre tale data (giurisprudenza costante dopo Cass. Sez.Un. 26 giugno 1996 n.5895: v. da ultimo Cass. 23 gennaio 2003 n.1007). Il ricorso deve essere quindi respinto, con la condanna dell'INPS al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo e da distrarsi al difensore della controparte dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese in € 1300,00 di cui € 1.200,00 per onorari, oltre spese e accessori come per legge, da distrarsi all'avv. Fedele Di Cristina antistatario. Così deciso in Roma il 9 giugno 2003 Il Presidente I J oпро найц D Consigliere estensore IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi,18ULY 2003 ✓ CANCELLIERE