Sentenza 19 ottobre 2017
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163, comma terzo, cod. pen., è necessario che la pena detentiva inflitta non superi i due anni e sei mesi e che l'autore del reato abbia compiuto i settanta anni di età al momento della commissione del fatto, e non al momento della celebrazione del processo. (In motivazione, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 163, comma 3, cit. sollevata sotto il profilo di un'irragionevole disparità di trattamento tra l'imputato settantenne e quello ultradiciottenne ma infraventunenne per la mancata considerazione, quanto al primo, degli effetti progressivi della senescenza conseguenti al raggiungimento dei settant'anni in corso di giudizio, rilevando come la scelta di ancorare la concessione del beneficio all'età del reo rientri nella sfera di discrezionalità del legislatore).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/10/2017, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2017 |
Testo completo
00746-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 19/10/2017 DOMENICO CARCANO - Presidente Sent. n. sez. 1062/2017 Rel. Consigliere - MARCO VANNUCCI REGISTRO GENERALE ROSA ANNA SARACENO N.45691/2016 LUIGI FABRIZIO MANCUSO AL CENTONZE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MO OB nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 29/06/2016 della CORTE ASSISE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO VANNUCCI Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OB ANIELLO che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso. Udito il difensore, avvocato OB GUSMITTA, sostituto processuale dell'avvocato Lucia STECCONI, che per l'imputato conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. ह Bul RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 16 marzo 2015 la Corte di assise di Ancona dichiarò OB OR responsabile della commissione, in Senigallia, il 3 febbraio 2014, del delitto di omicidio colposo del proprio figlio, LU OR, colpito per due volte con forza al collo con un coltello eccedendo i limiti della difesa legittima dall'aggressione violenta subita ad opera dalla vittima (artt. 55, 589 cod. pen.) e, previa concessione di circostanze attenuanti generiche, lo condannò alla pena di quattro anni di reclusione, dichiarandolo altresì interdetto per cinque anni dal pubblici uffici.
2. Adita dal solo imputato, la Corte di assise di appello di Ancona, con sentenza emessa il 29 giugno 2016: ridusse la pena inflitta a due anni e quattro mesi di reclusione;
revocò la pena accessoria;
confermò nel resto la sentenza impugnata. I fatti determinanti l'accertamento giudiziale confermato dal giudice di appello possono così essere sintetizzati: da molti anni LU OR, convivente con il padre, era affetto da tossicodipendenza da oppiacei, era dedito al consumo di alcool, faceva uso continuo di psicofarmaci, vessava il padre con continue violenze fisiche e verbali, sì da rendere la quotidiana convivenza con lui estremamente angosciosa per il padre;
în ragione delle sue condizioni fisiche e psichiche, il 17 febbraio 2006 LU OR venne dichiarato dalla competente autorità sanitaria completamente inabile al lavoro, essendo risultato affetto da "tossicodipendenza da oppiacei, epatite cronica HCV correlata, sindrome depressiva con psicosi paranoidea"; OB OR non si era tuttavia rassegnato e, nonostante le continue violenze, fisiche e verbali, subite, continuava a prestare assistenza al figlio, non lo aveva mai denunciato per le continue aggressioni alla sua persona commesse, aveva fatto tutto il possibile per proteggerlo, anche da sé stesso, e per salvario da un destino infausto;
verso le ore 5,25 del mattino del 3 febbraio 2014 CI OR, figlia di OB, ricevette dal نم padre, per mezzo del telefono, una impellente richiesta di aiuto perché LU lo stava aggredendo fisicamente;
la stessa CI OR chiamò poco dopo il fratello LU cercando di calmarlo e di farlo ragionare;
verso le ore 5,30 dello stesso giorno, richiesta di analogo tenore ricevette dal padre DA OR che non diede al contenuto della perentoria richiesta di aiuto fattagli dal padre un peso maggiore rispetto al solito (pressoché quotidiane erano le richieste di aiuto per i comportamenti aggressivi di LU OR dal padre OB rivolte al figlio DA) ed esortò il padre a chiamare le forze dell'ordine; poco dopo tali richieste di aiuto OB OR, per difendersi dall'aggressione fisica dal figlio LU (dalla corporatura ben più robusta di quella del padre e dai trascorsi di pugile) compiuta anche con l'uso di oggetti contundenti, l'imputato afferrò un coltello da cucina dalla lama lunga 15 cm. e con quello sferrò, in rapida successione, un colpo al torace del figlio (la ferita risultò essere superficiale) e, quindi, due colpi al di lui collo (la prima ferita aveva una lunghezza di 4,5 cm. in regione laterale sinistra;
la seconda ferita, della lunghezza di 5 cm., in regione cervicale mediana sottoioidea); la lama penetrata, con un movimento dall'alto verso il basso, la prima volta non raggiunse strutture vitali, mentre per effetto del secondo colpo, sempre dato dall'alto verso il basso, essa lacerò longitudinalmente la vena giugulare fino a raggiungere l'apice del lobo superiore del polmone destro;
la morte di LU OR fu conseguenza della seconda ferita;
d'altra parte, le lesioni riscontrate sulla persona di OB OR erano compatibili con un'aggressione fisica subita dall'uomo (in particolare, le ecchimosi all'avambraccio sinistro erano tipiche della difesa contro oggetti contundenti); l'imputato sostenne che egli si era difeso dall'aggressione fisica del figlio che, brandendo con la mano sinistra un coltello, aveva tentato di colpirlo con tale arma impropria;
l'imputato narrò che egli afferrò il gomito ed il polso del braccio sinistro del figlio per contrastarne l'azione ed impedirgli di colpirlo e che LU lo aveva colpito con in calcio cui lui aveva risposto sferrando un calcio all'inguine del figlio e spingendolo all'indietro; inoltre, l'imputato dichiarò che il figlio si era chinato in avanti per poi uscire dalla stanza e che egli aveva avuto l'impressione che il coltello gli si fosse ritorto contro colpendolo alla pancia». La sentenza di primo grado e quella di appello ritengono il contenuto di tall dichiarazioni smentito dalla oggettività dei fatti in quanto: l'imputato negò di avere strappato il coltello dalle mani del figlio e non spiegò in che modo costui fosse stato ferito a morte con tale arma impropria;
LU OR aveva sovente in passato usato violenza fisica nei confronti del padre, senza mai giungere a mettere davvero in pericolo la vita di quest'ultimo (le reazioni degli altri due figli dell'imputato alle invocazioni di aiuto del padre poco prima dell'uccisione non furono di particolare apprensione); in realtà, nell'occasione LU voleva a tutti i costi lo psicofarmaco che abitualmente assumeva e, per ottenerlo, usò la forza, colpendo il genitore con pugni e tirandogli addosso un tavolinetto metallico ed una sedia;
il consulente tecnico del pubblico ministero aveva dichiarato che le lesioni al corpo della vittima erano, in ragione delle relative caratteristiche, derivate dall'azione di un'altra persona e non compatibili con l'impugnatura del coltello da parte della vittima;
in particolare, entrambi i colpi al collo vennero inferti dalla parte sinistra della vittima e la parte tagliente della lama fu rivolta verso l'alto; le caratteristiche delle lesioni è *maggiormente coerente con una posizione reciproca affrontata di vittima e aggressore (più o meno l'uno di fronte all'altro)>>; la diversa direzione dell'asse del due colpi si spiega con una diversa postura del corpo della vittima, eretta in occasione della prima lesione, piegata in avanti, per effetto del primo colpo, in occasione della seconda lesione;
il contenuto della relazione del consulente tecnico dell'imputato, secondo cui le ferite al collo sarebbero state inferte dal coltello dalla vittima impugnato con la mano sinistra in conseguenza dell'afferramento del di lui avambraccio sinistro da parte del padre, è manifestamente contrario al vero, come 2 efficacemente illustrato nella sentenza di primo grado;
in primo luogo, il consulente tecnico del pubblico ministero ebbe ad escludere che la lesione ecchimotica riscontrata sul dorso della mano sinistra della vittima potesse considerarsi come conseguenza di afferramento;
invero, la prima ferita laterale è da sinistra verso destra con angolo sostanzialmente perpendicolare al plano sagittale, affatto incompatibile, dunque, con l'azione di torsione del braccio sinistro della vittima descritta dal consulente dell'imputato; la seconda ferita, in ragione della direzione dall'alto verso il basso, evocherebbe una posizione del corpo della vittima più abbassata rispetto a quella, eretta, tenuta al momento del primo colpo, scarsamente compatibile con l'azione di aggressione supposta dal consulente dell'imputato; la ferita al torace di LU OR, in ragione del suo andamento, presuppone che l'arma, ove impugnata dalla vittima, fosse da costei impugnata con la mano destra e non si vede per quale motivo lì impugnatura dell'arma sarebbe passata dall'una all'altra mano della vittima, Nel confermare la sussistenza della legittima difesa caratterizzante l'azione dell'imputato (egli fu per l'ennesima volta fisicamente aggredito dal figlio, ben più forte di lui ed in stato di grave alterazione mentale), la sentenza di appello, a fondamento della ritenuta sussistenza nell'eccesso colposo di tale causa di giustificazione, evidenzia come l'imputato avesse erroneamente avvertito un pericolo maggiore di quello effettivo ed avesse con il coltello colpito il figlio alla cieca, mentre per difendersi sarebbe stato sufficiente «brandire all'indirizzo dell'aggressore il coltello o, comunque, colpirlo in zone non vitali». Secondo la sentenza, dunque, «l'imputato non è riuscito a governare la propria reazione e a calibrare numero e forza del colpi, così che ha colpito con grande violenza il figlio in zone letali, provocandone la morte: l'eccesso è evidente». La sentenza di appello, infine, così ha motivato la misura della pena da essa fissata in contrasto con quella, maggiore, inflitta con la sentenza di primo grado: è innegabile la particolare gravità della colpa;
il comportamento processuale dell'imputato, «tendente ad escludere la propria responsabilità sostenendo ipotesi, all'evidenza, inverosimili», non può essere valutato in senso a lui favorevole;
a favore dell'imputato sono invece i suoi comportamenti anteriori e successivi alla commissione del reato;
prima di tale giorno egli aveva sempre assistito con amore e dedizione il proprio figlio e, subito dopo averlo colpito, chiamò i soccorsi e per il dolore precipitò in stato depressivo.
3. Per la cassazione di tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso (atto sottoscritto dal difensore, avvocato Lucia Stecconi) contenente quattro motivi di impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 3 1. In primo luogo, ad avviso del ricorrente, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe manifestamente illogica nel ritenere sussistente l'eccesso colposo nella legittima difesa, in quanto: LU OR era affetto da turbe psichiche ed aveva, nel febbraio 2012, minacciato una donna con un coltello impugnato con la mano sinistra;
nel mese di marzo 2012 il pubblico ministero ebbe a richiedere, senza esito favorevole, nei confronti dello stesso LU OR l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico in ragione del pericolo da costui rappresentato per l'incolumità fisica del padre, con lui convivente;
era quindi illogica l'affermazione, contenuta nella sentenza di appello, secondo cui il 3 febbraio 2014 LU OR non aveva motivo di aggredire il padre con modalità diverse da quelle in precedenza utilizzate, ignorando sia le ripetute minacce a mano armata che l'imprevedibilità delle patologie mentali del giovane;
il giudice di appello avrebbe inoltre travisato il contenuto delle dichiarazioni rese da esso ricorrente per come sintetizzato nella sentenza di primo grado in ordine alla dinamica dei fatti;
la sentenza di appello avrebbe poi affatto trascurato l'affermazione - presente nella sentenza di primo grado- del consulente del pubblico ministero secondo cui la ferita al torace ben avrebbe potuto essere stata cagionata da LU OR durante la colluttazione per afferramento da parte del padre della mano destra che brandiva il coltello;
in realtà, tanto il giudice di primo grado che quello di appello non avrebbero preso nella doverosa considerazione il contenuto della relazione svolta dal consulente di esso imputato;
inoltre, il coltello non era mai stato da esso ricorrente visto in casa, chè lo stesso invece era custodito da LU OR all'interno della sua stanza dove nessuno era autorizzato ad entrare;
era arbitraria dunque l'affermazione contenuta nella sentenza di appello secondo cui la vittima non avrebbe, nell'occasione, impugnato il coltello;
in effetti, nella situazione di incertezza quanto alla individuazione della persona che ebbe per prima ad impugnare il coltello, la valutazione della proporzionalità della reazione difensiva onde escludere ogni eccesso colposo nella legittima difesa, avrebbe dovuto essere riferita all'ipotesi in cui l'arma blanca sarebbe stata sottratta da esso ricorrente al figlio per poi essere usata contro di lui.
1.1 La censura è all'evidenza inammissibile, non avendo il ricorrente evidenziato reali ragioni di illogicità caratterizzante la motivazione della sentenza, bensì Yo sollecitando questa Corte ad una, non consentita, diversa ricostruzione del fatto نهم laddove la sentenza impugnata, in specifica risposta al motivo di appello, indica le ragioni per cui la ricostruzione del fatto prospettata dal ricorrente risulta in contrasto con le evidenze costituite dai risultati degli accertamenti compiuti dal consulente tecnico d'ufficio. 6 3 4 2. Con il secondo motivo l'imputato denuncia l'erronea applicazione da parte della sentenza impugnata degli artt. 52 e 55 cod. pen., in quanto: era stata riconosciuto che l'imputato aveva agito in stato di legittima difesa da una brutale aggressione posta in essere da persona violenta ed affetta da turbe psichiche;
le considerazioni relative alle diverse modalità di uso del coltello in quel frangente sarebbero formulate in termini astratti e, comunque, sulla base di un giudizio postumo e non con riferimento alla situazione quale si presentava al momento del fatto;
invero, i colpi di coltello vennero inferti in un momento di particolare concitazione dovuto all'aggressione compiuta da LU OR ai danni di esso ricorrente e, del resto, neppure la ferita al torace arrestò la furia aggressiva della vittima;
la conseguenza è che nel caso concreto avrebbe dovuto essere riconosciuta la sussistenza della causa di non punibilità prevista dall'art. 52 cod. pen.
2.1 L'eccesso colposo nella legittima difesa (art. 55 cod. pen.) sottintende i presupposti della scriminante previsti dall'art. 52 cod. pen. con il superamento dei limiti a quest'ultima collegati, con la conseguenza che per stabilire se nel fatto si siano ecceduti colposamente i limiti della difesa legittima, bisogna: accertare innanzitutto la inadeguatezza della reazione difensiva, per l'eccesso nell'uso dei mezzi a disposizione dell'aggredito in un preciso contesto spazio temporale e con valutazione ex ante;
procedere poi ad un'ulteriore differenziazione tra eccesso dovuto ad errore di valutazione ed eccesso consapevole e volontario, dato che solo il primo rientra nello schema dell'eccesso colposo delineato dall'art. 55 cod. pen., mentre il secondo consiste in una scelta volontaria, la quale comporta il superamento doloso degli schemi della scriminante (giurisprudenza costante;
cfr., comunque: Cass. Sez. 1, n. 8999 del 24 settembre 1997, Merola, Rv. 208474; Cass. Sez. 1, n. 15559 del 27 febbraio 2001, Mignemi, Rv. 21884; Cass. Sez. 1, n. 45425 del 25 ottobre 2005, Bollardi, Rv. 233352). Tenuto presente tale ordine di concetti, la sentenza impugnata è immune dalla critica contenuta nel riassunto motivo, avendo affermato (alla luce del contenuto della relazione del consulente tecnico d'ufficio), con motivazione immune da vizi N logici, che: il ricorrente venne aggredito dalla vittima (lesioni, di modesta entità, sulla persona del ricorrente evidenzianti che costui venne dal figlio colpito con oggetto di notevoli dimensioni); al momento del fatto, il ricorrente, per difendersi dall'aggressione fisica del figlio, impugnò il coltello in stato di legittima difesa;
l'avere il ricorrente sferrato al collo del figlio due forti colpi con quel coltello da cucina costituisce eccesso colposo nella difesa legittima, in quanto l'autore del fatto, che avrebbe potuto colpire il figlio in zone non vitali del corpo, non riuscì a governare la propria reazione e a calibrare numero e forza dei colpi», colpendo con grande violenza il figlio in zone letali, provocandone la morte>>. Il motivo è in conclusione inammissibile. 5 3. Con il terzo motivo, in subordine proposto, il ricorrente si duole dalla manifesta illogicità della motivazione fondante la determinazione della misura della pena, in quanto: il giudice di primo grado e quello di appello non avevano giudicato palesemente inverosimile la versione dell'aggressione del figlio data da esso ricorrente;
lo stesso consulente tecnico del pubblico ministero ritenne verosimile che la ferita al torace della vittima potesse essere conseguenza di una sua azione;
la condanna si è avuta per eccesso colposo nella legittima difesa, così riconoscendo come rispondente al vero la quasi totalità del contenuto delle dichiarazioni rese da esso imputato;
il riferimento al grado della colpa sarebbe puramente formale.
3.1 Il motivo, per come formulato, è inammissibile in quanto non critica, se non di sfuggita, la, quanto mai specifica, motivazione fondante la misura della pena (pag. 13 della sentenza), bensì evidenzia che il ricorrente non avrebbe commesso il fatto.
4. Con il quarto motivo, formulato in estremo subordine, il ricorrente, che compì settanta anni il 22 maggio 2016, poco prima della pronuncia della sentenza di appello, eccepisce l'illegittimità costituzionale, per asserito contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 163, terzo comma, cod. pen., nella parte in cui preclude al giudice del merito di ordinare la sospensione condizionale dell'esecuzione della pena detentiva, compresa fra due anni e due anni e sei mesi, anche quando ritenga che I'Imputato si asterrà dal commettere altri reati e che l'esecuzione della pena sia inutile e contraria al perseguimento delle finalità rieducative previste dall'art. 27 Cost. Ad avviso del ricorrente l'eccepita illegittimità costituzionale dell'art. 163, terzo comma, cod. pen. deriva dal confronto di tale disposizione, avente esclusivo riferimento al tempo di commissione del reato, con quella prevista per la persona avente meno di ventuno anni, in quanto se è vero che l'immaturità del giovane può essere assimilata in senso lato alla minore lucidità mentale dell'età senile, è altrettanto vero che tale dato comune è incoerente con gli effetti ed i presupposti della sospensione condizionale della pena. Invero, per l'imputato più giovane, ma non infraventunenne al momento della commissione del reato, la questione dei limiti della sospensione condizionale della pena perde ogni rilevanza nel corso del giudizio, mentre non altrettanto è da dire per chi compia settanta anni nel corso del processo relativo al reato: «la sua età oltre il limite di legge, assume infatti decisivo rilievo logico-giuridico per ritenere che l'effettiva esecuzione della pena nei suoi confronti, ove determinata tra il limite ordinario e quello speciale della sospensione condizionale, possa risultare non più coerente con le finalità rieducative ex art. 27 Cost., proprio a causa della progressiva senescenza». 6 4.1 Premesso che la giurisprudenza di legittimità è ferma nell'interpretare la disposizione di legge sostanziale in esame nel senso che per potere usufruire della sospensione condizionale della pena alle condizioni previste dall'ultima parte della medesima disposizione il reo deve avere compiuto gli anni settanta al momento della commissione del fatto, non anche a quello di celebrazione del processo (cfr., e multis: Cass. Sez. 6, 21 aprile 1980, Ginefra, Rv. 147022; Cass. Sez. 2, n. 10295 del 16 giugno 2000, Laforgia, Rv. 217414; Cass. Sez. 5, n. 11230 del 30 gennaio 2009, Sforza, Rv. 243599) l'eccezione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata, in quanto: ancorare la concessione del beneficio all'età del reo al momento della commissione del reato costituisce scelta discrezionale del legislatore;
nessuna disparità di trattamento, in senso deteriore per chi abbia compiuto settanta anni al momento della commissione del reato, la legge contiene fra tali persone e quelle che, sempre al momento della commissione del reato, abbia più di diciotto anni e meno di ventuno anni.
5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso derivano la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento di una somma di danaro alla Cassa delle ammende che stimasi equo determinare nella misura di duemila euro (art. 616 cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 ottobre 2017. Il Consigliere estensore If Presidente Domenico/CarcanoDomenito gro Marco Vannucci Mardani DEPOSITATA IN CANCELLERIA -9 GEN 2019 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 7