Sentenza 13 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/02/2003, n. 2176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2176 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula02.1 76 /0 3 E UBBL I CA I TALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ogg.previdenza Dott. Paolino Dell'Anno Presidente R.G.16408/00 11 Mario Putaturo Donati Viscido Consigliere " Donato Figurelli " Rep. " 11 4372 Pietro Cuoco Cron. " Ud. 21/11/2002" Giancarlo D'Agostino ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro- tempore, dom.in Roma, via dei Portoghesi gli uffici n. 12, presso dell'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege;
RICORRENTE
CONTRO
SA TE;
4742 per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Lecce in data 2 magemaggio 2000,n.1456 (R.G.N.1371/1998); 1 udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 21/11/2002,la relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo Donati Viscido;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost.Proc. Gen.Dr.Ennio Attilio Sepe che ha concluso per l'accoglimento del primo e secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 16 febbraio 1998 il Pretore del lavoro di Lecce, in parziale accoglimento della domanda di OS GI, condannava il Ministero dell'Interno a corrisponderle sulla somma di lire 32.096.575,che era stata erogata in ritardo a titolo di indennità di accompagnamento, gli interessi legali dall'8 aprile 1992 al 30 marzo 1993 nonché gli interessi anatocistici, implicitamente la richiesta della rivalutazionerigettando monetaria. gravame della ricorrente che limitava La decisione, su l'appello ai soli interessi senza più insistere per il riconoscimento della svalutazione, veniva parzialmente riformata dal locale Tribunale che, con sentenza del 2 marzo 2000, condannava il Ministero al pagamento degli interessi legali sui ratei della prestazione assistenziale, con la diversa decorrenza del 1° febbraio 1989 alla data della effettiva corresponsione di tali il diritto alla rivalutazioneratei, riconoscendo però anche monetaria. 2 Il Ministero dell'Interno ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.L'intimata non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i primi due motivi, denunciandosi violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. nonché motivazione insufficiente e/o omessa su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art.360 nn.3 e 5 c.p.c., si censura l'impugnata sentenza per avere riconosciuto, oltre agli interessi,la svalutazione sui ratei corrisposti tardivamente, senza considerare che l'esame della relativa questione era precluso per essersi sul punto formato il giudicato. Con il terzo motivo, denunciandosi subordinatamente violazione falsa applicazione dell'art.16,comma 6, della legge n.412 del e 1991 nonché motivazione insufficiente su un punto decisivo della controversia, ai sensi censuradell'art.360 nn.3 e 5 c.p.c., si riconosciuto il diritto alla l'impugnata sentenza per avere rivalutazione monetaria, oltre che gli interessi,sui ratei della prestazione assistenziale maturati, senza considerare che dal 1 gennaio 1992 non si sarebbe potuto non fare salva la citata norma di cui all'art.16 per la quale il maggior danno da svalutazione non poteva essere riconosciuto se non per la parte in cui eccedeva conseguente divieto di cumulo il saggio di interessi,con automatico. tre motivi,da esaminarsi congiuntamente, sono fondati nei I limiti delle considerazioni svolte. 3 Va premesso: che, a fronte della domanda della GI, la quale nel ricorso introduttivo del giudizio aveva chiesto nei confronti del Ministero dell'Interno la corresponsione della rivalutazione monetaria e degli interessi sulla somma erogatale in ritardo a accompagnamento, il Pretoretitolo di indennità di aveva interessi;
che il condanna per i soli pronunciata Tribunale, nonostante l'assicurata avesse limitato il gravame alla diversa decorrenza degli interessi, aveva condannato il Ministero anche al pagamento della rivalutazione. E evidente l'errore in cui è incorso il giudice d'appello che non ha tenuto conto del giudicato implicito formatosi sul punto e dell'effetto preclusivo che ne è derivato. Il ricorso va, quindi, accolto per quanto di ragione e la sentenza impugnata va su tale punto cassata.La Corte, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art.384 c.p.c., decide la causa nel merito e dichiara non dovuta la rivalutazione, confermando nel resto. Compensa, altresi, tra le parti le spese del presente giudizio nella ricorrenza di giusti motivi.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara non dovuta la A S rivalutazione confermando nel resto;
compensa le spese del giudizio , S . T A O T R L L , A O A di legittimità. S S E P N I S I "Consigliere est. A Il Presidente N T G S Veilimi muilımı O O V C P A I D M A I E , O A G O T D E T R L I E T T R S I I A N 1/8 D G L E E S L O R E E C IL CANCELLIERE Depodiato in eancelleria Oggi, 13 FEP 2003 IL CANCELLIERE