Sentenza 8 aprile 2016
Massime • 1
La pubblicazione della sentenza prevista dall'art. 186 cod. pen., avendo natura di sanzione civile e non di pena accessoria, può essere disposta a carico del colpevole, per riparare il danno non patrimoniale, solo a seguito di domanda delle parte civile. (In motivazione, la Corte ha precisato che, la sospensione condizionale della pena non può essere subordinata alla pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 186 cod. pen., in considerazione della natura di quest'ultima, e che l'eventuale violazione dell'art. 543 cod. proc. pen. - per essere stato applicato l'istituto in difetto della richiesta della parte civile - può essere dedotta solo nel giudizio di cognizione ma non anche in sede di esecuzione).
Commentari • 3
- 1. Art. 543 - Ordine di pubblicazione della sentenza come riparazione del dannohttps://www.filodiritto.com/
1. La pubblicazione della sentenza di condanna a norma dell'articolo 186 del codice penale è ordinata dal giudice su richiesta della parte civile con la stessa sentenza. 2. La pubblicazione ha luogo a spese del condannato e, se del caso, anche del responsabile civile, per una o due volte, per estratto o per intero, in giornali indicati dal giudice. 3. Se l'inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice con la sentenza, la parte civile può provvedervi direttamente con diritto a ripetere le spese dall'obbligato. Rassegna giurisprudenziale Ordine di pubblicazione della sentenza come riparazione del danno (art. 543) La pubblicazione della sentenza prevista dall'art. 186 Cod. pen. …
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Cassazione civile sez. VI, 02/02/2022, (ud. 11/01/2022, dep. 02/02/2022), n.3225 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FERRO Massimo – rel. Presidente – Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere – Dott. PAZZI Alberto – Consigliere – Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere – Dott. AMATORE Roberto – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA Sul ricorso proposto da: (OMISSIS) s.r.l., in persona del L.R. p.t., rappr. e dif. dall'avv. Frangois Guglielmo, (OMISSIS) e dall'avv. Mantovano Roberto, robertomantovanopec.it, presso lo studio del quale, in Roma al Lungotevere Michelangelo n. 9, è elettivamente domiciliata, …
Leggi di più… - 3. Abuso d'ufficio: sussiste solo se il vantaggio è effettivamente l'obiettivo perseguito dall'agenteAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 agosto 2023
La massima In tema di abuso d'ufficio, l'elemento soggettivo è integrato dalla coscienza e volontà della condotta e l'intenzionalità dell'evento, nel senso che il vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto devono costituire l'obiettivo perseguito e non solo genericamente incluso nella sfera di volontà dell'agente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la configurabilità del reato nei confronti di un sindaco che aveva illegittimamente sospeso l'attività di una discarica, nonostante la conclamata insussistenza dei presupposti e delle ragioni di urgenza, avendo questi agito essenzialmente per finalità ritorsive nei confronti del gestore della discarica. Vuoi saperne di più sul reato di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/04/2016, n. 23719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23719 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2016 |
Testo completo
23 7 1 9/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da 853 Aldo Fiale - Presidente - Sent. n. sez. CC - 8/4/2016 Vito Di Nicola Angelo M. Socci R.G.N. 50836/2015 AN Liberati Enrico Mengoni Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AL AN, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 2379/2015 del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 23/9/2015, Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Napoli rigettava l'istanza proposta da AN AL volta ad ottenere la revoca della pubblicazione della sentenza emessa dallo stesso Ufficio il 16/10/2009, irr. 17/4/2012; il Tribunale rilevava che la pubblicazione medesima era stata disposta ex art. 165 cpv. cod. pen., quale obbligo al quale doveva esser sottoposta la sospensione condizionale della pena, avendone il AL già in precedenza beneficiato. е 2. Propone ricorso per cassazione lo stesso, a mezzo del proprio difensore, deducendo con unico motivo la violazione ed errata applicazione degli artt. - - 165 cod. pen., 543 cod. proc. pen., con vizio motivazionale. Il Giudice avrebbe emesso un provvedimento illogico ed apodittico, richiamando l'art. 165 cod. pen. che, per contro, non avrebbe alcun rilievo nella questione;
la quale, infatti, si fonderebbe sul presupposto che il Giudice del merito aveva ordinato la pubblicazione della sentenza su "Il Mattino" di Napoli senza che vi fosse stata una richiesta in tal senso ad opera della parte civile, come invece dovuto. Sì che sarebbe stata confermata una pena accessoria extra o contra legem, con evidente abnormità del provvedimento.
3. Con requisitoria scritta del 19/1/2016, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, rilevando che la questione sarebbe dovuta esser dedotta innanzi al Giudice di merito, in sede di impugnazione;
senza poter, quindi, esser affrontata in sede esecutiva, stante l'intangibilità del giudicato. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. -Occorre premettere che - come affermato dal AL - la pubblicazione della sentenza prevista dall'art. 186 cod. pen. ha natura di sanzione civile che può disporsi a carico del colpevole qualora essa costituisca un mezzo per riparare il danno, diversamente dalla pubblicazione della sentenza prevista dall'art. 19 cod. pen. che ha la natura di pena accessoria;
trattasi, pertanto, di istituto ontologicamente appartenente al processo civile, dal quale mutua la sua disciplina, pur quando l'azione civile venga proposta nel processo penale. Ne consegue che la pubblicazione della sentenza prevista dall'art. 186 citato non può essere disposta d'ufficio in mancanza della domanda della parte istante (per tutte, Sez. 6, n. 7917 del 15/6/1998, Maniero, Rv. 211385; Sez. U, n. 6168 del 21/5/1988, Iori, Rv. 181124). Ed ancora, da ciò deriva, proprio in ragione della natura suddetta assimilabile non a pena accessoria, ma ad un mezzo di risarcimento del danno non patrimoniale in favore della parte civile che l'ha subito che la sospensione condizionale della pena non può avere ad oggetto la - pubblicazione della sentenza penale, nel senso che la prima non può esser subordinata all'esecuzione dell'altra (Sez. 1, n. 17662 del 22/1/2014, De Nittis, Rv. 259628; Sez. 5, n. 31680 del 30/5/2001, Martire, Rv. 219652). Tutto ciò premesso, rileva allora questa Corte che l'eventuale violazione dell'art. 543 cod. proc. pen. per esser stato l'istituto applicato in difetto dei - presupposti, quale la richiesta della parte civile non può costituire oggetto di 2 де incidente di esecuzione, dovendo formare motivo di impugnazione in sede di merito. Diversamente come nel caso di specie all'ammissibilità dell'istanza osta l'intangibilità del giudicato (Sez. 1, n. 17662 del 22/1/2014, cit.). E senza che, peraltro, possa trovare applicazione il dictum delle Sezioni unite richiamato dal ricorrente (n. 6240 del 27/11/2014, B., Rv. 262327), a mente del quale l'applicazione di una pena accessoria extra o contra legem dal parte del Giudice della cognizione può essere rilevata, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, dal Giudice dell'esecuzione (purché essa sia determinata per legge ovvero determinabile, senza alcuna discrezionalità, nella specie e nella durata, e non derivi da errore valutativo del giudice della cognizione); come più volte affermato, infatti, nel caso di specie non si verte in ipotesi di pena accessoria. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, l'8 aprile 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Mengoni Aldo Fiale "for Aero fallдело DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 8 GIU 2016 IL CANCELLERE Luana Mariani 3