Sentenza 5 marzo 2003
Commentario • 1
- 1. Risoluzione del 01/06/2005 n. 68 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e ContenziosoAgenzia delle Entrate · 1 giugno 2005
QUESITO L\'ENEA ha formulato i seguenti quesiti in merito al trattamento tributario dei contributi previdenziali a carico dei dipendenti il cui versamento e\' stato sospeso a seguito di calamita\' naturali. Con il primo quesito l\'interpellante chiede se i contributi sospesi per effetto dell\'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002 n. 3253 in favore dei soggetti residenti nella provincia di XX debbano concorrere a formare il reddito complessivo del lavoratore dipendente durante il periodo di sospensione. Il secondo quesito riguarda i contributi sospesi, per effetto dell\'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2003, n. 3280 …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/03/2003, n. 3280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3280 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE S0 3 2 8 9 0 3 32 22/03 IN NOME DEL POPOL Oggetto RISCATTO SEZIONE TERZA CIVILE AGRARL Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Vittorio DUVA R.G.N. 15950/00 Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Cron. 7486 Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Consigliere Rep. $14 Dott. Bruno DURANTE Consigliere Ud.13/11/02 Rel. ConsigliereDott. AN SEGRETO ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: ME IA ZI, ME LA, ME ES LO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA GIULIANA 44, presso lo studio dell'avvocato GIANFRANCO DALMASO, che li difende unitamente all'avvocato ALESSANDRO FARINA, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
IA AN, VE IA DOLORES;
- intimati -
la sentenza n. 422/99 del Tribunale di avversO 2002 BENEVENTO, emessa 1'11/05/1999, depositata il 2189 01/06/99; rg.1557/1996; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/02 dal Consigliere Dott. AN SEGRETO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto notificato il 19.11.1996 ME MA ZI, ME IO, ME SA IL, figli del defunto ME AN, proponevano appello avverso la sentenza n. 130/1996, con la quale il Pretore di Benevento aveva rigettato la domanda di riscatto di un fondo rustico nella qualità di proprietario-coltivatore diretto di un fondo confinante, proposta nei confronti dei coniugi EL AN e RE MA RE. Assumevano gli appellanti che 1'impugnata sentenza era errata perché fondata sul convincimento dell'esistenza di un contratto di fitto avente ad oggetto il fondo in contestazione, in favore di NU DO, marito dell'alienante D'IN NA. Il Tribunale di Benevento, con sentenza depositata 1'1.6.1999, rigettava l'appello. Riteneva il tribunale che, prescindendo dall'effettiva esistenza di un contratto di affitto in favore del NU e dalla veridicità di tale rapporto, nella fattispecie la domanda non poteva essere accolta, poiché l'attore, ME AN, e poi i suoi eredi non avevano provato il proprio diritto di proprietà sul fondo confinante, né la mancata alienazione nel biennio precedente di fondi rustici. 5 3 Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione ME MA ZI, IO e SA IL. Non si sono costituiti gli intimati. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano 1'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Assumono i ricorrenti che la sentenza di appello non si è pronunciata sul motivo di impugnazione, consistente nel fatto che sul terreno oggetto del riscatto, non vi era una famiglia colonica, in virtu' di un contratto agrario.
2. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la nullità della sentenza, per aver la stessa rigettato la domanda, in quanto non sarebbero state provate le condizioni dell'azione, costituite dall'essere gli attori proprietari di un fondo confinante e di non aver venduto fondi nel biennio precedente. Sostengono i ricorrenti che tale fatto era da considerarsi pacifico, poiché fin dal primo atto il ME si era qualificato come proprietario del fondo confinante e coltivatore diretto.
3.1.Ritiene questa Corte che i due motivi di ricorso siano strettamente connessi e vadano esaminati congiuntamente. Essi sono infondati e vanno rigettati. 4 Va, anzitutto, Osservato che la sentenza impugnata ha rigettato l'appello, in quanto ha ritenuto che non era stato provato il diritto di proprietà dell'attore sul fondo confinante ed il requisito della mancata alienazione di fondi rustici nel biennio precedente con imponibile superiore a lire mille, da parte di chi esercitava l'azione di riscatto. Rileva questa Corte che in tema di diritto di prelazione e riscatto per il disposto dell'art. 7 1. 14 agosto 1971 n. 817, al proprietario di un fondo agrario confinante con altro offerto in vendita compete il diritto di prelazione, ovvero il succedaneo diritto di riscatto, se ricorrono nei suoi confronti tutte le condizioni previste dall'art. 8 1. 26 maggio 1965 n. 590, cui il citato art. 7 rinvia, e quindi diretto, la coltivazione la qualifica di coltivatore biennale dei terreni agricoli confinanti di sua proprietà, il possesso della forza lavorativa adeguata ed il non avere effettuato vendite di fondi rustici nel biennio precedente l'esercizio dell'azione di riscatto. Tali circostanze integrano nel loro insieme il fatto del proprietariogiuridico costitutivo del diritto confinante di essere preferito nel caso di trasferimento a titolo oneroso del fondo, conformemente alla loro funzione, che è quella di individuare a quali condizioni, rispetto alla sola circostanza della coltivazione di un fondo 5 confinante, risponde all'interesse generale di favorire l'accesso di questi alla proprietà del fondo. Pertanto in ipotesi di esercizio del riscatto da parte del confinante, la ricorrenza di ciascuna di tali situazioni (ivi compresa la non alienazione da parte sua di altri terreni nel biennio precedente) deve essere accertata dal giudice indipendentemente da eccezioni della controparte, sicchè non incorre in vizio di ultrapetizione, il giudice d'appello che rilevi d'ufficio la mancanza di uno degli anzidetti presupposti nel caso in cui la questione non sia stata esaminata nel grado precedente nè viola il giudicato interno, il giudice d'appello che rilevi d'ufficio la mancanza degli anzidetti presupposti nel caso in cui la questione non sia stata esaminata dal giudice di primo grado (cfr. Cass. 10 aprile 1998, n. 3732; Cass. 25 marzo 1997, n. 2603).
3.2.Va anche ricordato che l'onere della prova dell'esistenza dei requisiti richiesti dalla legge per il riconoscimento del diritto di prelazione e quindi di riscatto incombe al retraente, che quel diritto intende esercitare. Ciò in base al principio di carattere generale di cui all'art. 2697 C.C., dal momento che le situazioni considerate dall'art. 8, c.1, 1. 26.5.1965, n. 590 e 817, dall'art. 7 1. 14.8.1971, n. integrano fatti non circostanze costitutivi del diritto azionato e 6 impeditive della nascita del diritto stesso (Cass. 27.7.1990, n. 7579; Cass. 1.4.1995, n. 3836).
3.3. Ne consegue che nella fattispecie non avendo la parte attrice fornito la prova dei suddetti elementi e non essendosi sul punto formato il giudicato interno ' neppure implicito, per non essere stato il punto esaminato dal primo giudice né discusso tra le parti, correttamente il giudice di appello ha rigettato l'appello. Il rigetto dell'appello sotto questo profilo assorbiva l'altra questione attinente al punto se detto terreno effettivamente era condotto in affitto da un coltivatore avevano diritto diretto, poiché in ogni caso gli attori non al riscatto esercitato. Il ricorso va pertanto rigettato. le spese di questo giudizio di Cassazione, non Nulla per essendosi costituiti gli intimati.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese di questo giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, lì 13 novembre 2002. Il cons. est. Il Presidente AN Segreto Viesis from IL CANCELLIERE C1 NO TI DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi - 5 MAR. 2003 IL CANCELLIERE C1 ZE TI 7