Sentenza 3 novembre 2005
Massime • 1
È atto personale della parte la scelta della lingua del processo, onde la richiesta può essere presentata dal difensore solo se munito di procura speciale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/11/2005, n. 1221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1221 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 03/11/2005
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 1648
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 017883/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) KO NT, N. IL 15/05/1943;
avverso SENTENZA del 26/02/2003 GIUDICE DI PACE di BRESSANONE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BIANCHI LUISA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Proc. Gen. Cons. Dott. CEDRANGOLO Oscar che ha concluso per inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
UN KO, condannato con sentenza in data 26/02/2003 alla pena di Euro 1.000,00 con sentenza del Giudice di pace di Bressanone per guida in stato di ebbrezza, propone ricorso per Cassazione con il quale deduce: 1) la assoluta mancanza di motivazione dell'ordinanza emessa in udienza con la quale è stata rigettata la sua domanda di oblazione ex art. 162 bis c.p.p., con la conseguenza - sostiene - della nullità assoluta della decisione adottata;
fa presente che la motivazione è stata fornita dal Giudice solo con la sentenza e tale motivazione sarebbe errata in quanto il giudice avrebbe dovuto limitarsi a valutare gli elementi di cui all'art. 162 bis c.p., comma 3 e 4, e non a valutare, come invece ha fatto, elementi probatori emersi nel dibattimento;
2) la violazione dell'art. 495 c.p.p. perché il giudice di pace ha consentito l'acquisizione dei tabulati attestanti le prove alcoolimetriche eseguite dagli organi accertatori malgrado il dissenso espresso della difesa dell'imputato; 3) la violazione dell'art. 109 c.p.p. perché, nonostante che l'imputato, di madre lingua tedesca, avesse consentito alla celebrazione del giudizio in lingua italiana, optando dunque ai sensi del D.P.R. 15 luglio 1988 n. 574 e D.Lgs. 29 maggio 2001 n. 283 per una lingua diversa dalla sua, il processo è stato celebrato in lingua tedesca. Il ricorso è infondato.
In ordine al primo motivo di ricorso, deve effettivamente rilevarsi la nullità dell'ordinanza in questione, derivante dalla mancata indicazione da parte del giudice delle ragioni che lo hanno determinato a non ammettere l'imputato alla oblazione;
l'obbligo di motivazione è espressamente imposto a pena di nullità dall'art. 125 c.p.p. per tutte le ordinanze;
dunque nella specie l'ordinanza risulta viziata.
Tuttavia la nullità non comporta le conseguenze sostenute dal ricorrente. In primo luogo deve rilevarsi che la nullità non potrebbe comunque essere dichiarata in questa sede, dal momento che, non rientrando tra le nullità assolute, avrebbe dovuto essere eccepita dal difensore, presente all'atto, mentre l'imputato era stato dichiarato contumace. In secondo luogo, trattasi di nullità che non si estende ai successivi atti del processo dal momento che ai sensi dell'art. 162 bis c.p., la domanda di oblazione può essere riproposta, di modo che l'interessato ha la facoltà, nella specie non utilizzata, di sollecitare dal giudice un nuovo provvedimento al riguardo. Permanendo intatta la facoltà dell'interessato di sollecitare il giudice sul tema, non può ritenersi che la mancanza di motivazione del provvedimento negativo si estenda ai successivi atti del giudizio. Quanto alla motivazione con la quale l'istanza è stata respinta in sentenza, il giudice ha fatto riferimento alla gravità del fatto, parametro espressamente menzionato dall'art. 162 bis c.p., comma 4, desumendo tale gravità dall'elevato tasso alcolico e dall'avere l'imputato causato un incidente stradale e pertanto con una valutazione di merito assolutamente logica e corretta e non censurabile in questa sede.
Nessuna violazione sussiste poi in ordine alla acquisizione al processo dei tabulati concernenti l'esecuzione dell'alcoltest. È infatti pacifico che il cosiddetto alcooltest costituisce atto di polizia giudiziaria, urgente e indifferibile ai sensi dell'art. 354 c.p.p., comma 3, stante la naturale alterabilità, modificabilità e tendenza alla dispersione degli elementi di fatto che sono oggetto della predetta analisi e che trattandosi di atto non ripetibile ne è consentito l'inserimento nel fascicolo per il dibattimento. Risultano dunque impropriamente richiamate le norme degli artt. 493 e 495 c.p.p. che attengono alla diversa situazione di formazione della prova a dibattimento, che non viene in considerazione nella presente situazione. Deve piuttosto aversi riguardo al D.Lgs. 28 agosto n. 274, art. 29, comma 7, istitutivo del giudice di pace che rimanda, per la formazione del fascicolo del dibattimento, all'art. 431 c.p.p. e cioè alla necessità del contraddittorio delle parti;
contraddittorio che nella specie è stato rispettato come risulta a F. 14 della traduzione del verbale di udienza, accessibile da parte di questa Corte trattandosi di questione procedurale. Da ultimo il ricorrente si duole che il processo sia stato celebrato in lingua tedesca, lingua materna dell'imputato, nonostante la richiesta di quest'ultimo di usare la lingua italiana, con la conseguenza della nullità assoluta del giudizio. In proposito deve rilevarsi che nella richiesta di essere ammesso all'oblazione, richiesta presentata dopo la notifica del decreto di citazione redatto in lingua tedesca, era contenuta anche la richiesta che il processo si svolgesse in lingua italiana, con esercizio dunque di quella facoltà di chiedere il cambio della lingua processuale e di rinuncia ad utilizzare la propria lingua madre prevista dal D.P.R. 15 luglio 1988 n. 574, art. 17 come modificato dal D.Lgs. 29 maggio 2001 n. 283 (non rilevano le successive modifiche intervenute con il
D.Lgs. 13 giugno 2005 n. 214 in quanto successive all'epoca del presente procedimento) e la cui inosservanza è sanzionata con la nullità assoluta dal successivo art. 18 bis. Rileva tuttavia il Collegio che la predetta nullità non si è verificata dal momento che come questa Corte ha già avuto modo di precisare (sez. 3^ 18/02/2005 n. 6365, Pfostl rv. 231107, non può essere attribuita alcuna efficacia alla dichiarazione resa dal difensore circa la scelta di far proseguire il procedimento con l'uso di altra lingua diversa da quella italiana, in quanto la scelta della lingua è un atto personale dell'imputato e non può essere compiuta dal difensore privo di procura speciale. Nella specie la richiesta di oblazione è stata redatta dal difensore dell'imputato dichiaratosi procuratore speciale dello stesso senza però che agli atti risulti allegata, come necessario, tale procura speciale.
P.T.M.
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2006