Sentenza 23 gennaio 2004
Commentari • 2
- 1. Decadenza dall'agevolazione - I termini per l'avviso di accertamentohttps://www.notaio-busani.it/it-IT/articoli-del-notaio-archivio.aspx
Si ha decadenza dall'agevolazione “prima casa” quando, in sede di verifica dei presupposti cui la concessione dei benefici fiscali è subordinata dalla legge, l'Agenzia delle Entrate rilevi l'insussistenza di detti presupposti e quindi la mendacità del contribuente sulla loro sussistenza. La decadenza comporta il recupero delle imposte “ordinarie” (e cioè quelle dovute se all'atto non fosse stata applicata la tassazione agevolata) oltre alla sanzione pari al 30 per cento del maggiore importo dovuto dal contribuente all'erario. Uno dei problemi principali che si pone nella materia della decadenza dalle agevolazioni “prima casa” è quello dell' individuazione del termine a disposizione …
Leggi di più… - 2. Circolare del 12/08/2005 n. 38 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e ContenziosoAgenzia delle Entrate · 12 agosto 2005
INDICE PREMESSA.....................................................................4 1 Applicabilita\' dell\'agevolazione al cittadino italiano emigrato all\'estero..............................................................6 2 REQUISITI SOGGETTIVI....................................................7 2.1 Coniuge in regime di comunione legale.............................7 2.2 Titolarita\' di nuda proprieta\' su altra casa di abitazione........9 2.3 Acquisti pro-quota di diritti reali sullo stesso immobile........10 2.4 Requisito della residenza........................................11 3 REQUISITI OGGETTIVI....................................................11 3.1 …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/01/2004, n. 1196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1196 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill. mi Sigg. ri Magistrati:
Dott. RIGGIO Ugo - Presidente -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. EBNER Vittorio Glauco - Consigliere -
Dott. RUGGIERO Francesco - Consigliere -
Dott. SOTGIU Simonetta - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorreste -
e da
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
AS NN;
- intimato -
avverso la sentenza n. 70/00 della Commissione tributaria regionale di CAMPOBASSO, depositata il 12/04/00;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 29/10/03 dal Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU;
ai sensi della legge 89/01;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO
Atteso che:
il contribuente, residente in [...]colpito dagli eventi sismici del 7/11 maggio 1984, ha usufruito delle provvidenze di cui alla Legge n. 363 del 1984, con conseguente sospensione, per l'anno 1984, del pagamento delle imposte dirette, e ha detratto dall'imponibile dell'anno successivo l'ammontare delle imposte sospese;
che l'Ufficio ha iscritto a ruolo l'IRPEF, calcolandone l'imponibile senza la suddetta detrazione;
che la Commissione Tributaria Regionale del Molise, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto la tesi del contribuente, escludendo che le imposte e i contributi sospesi potessero considerarsi elementi positivi del reddito, come tali sottoposti a prelievo fiscale, ciò argomentando anche alla luce della sopravvenuta legge interpretativa 13 maggio 1999 n. 133;
che il Ministero delle Finanze ha chiesto la cassazione di tale sentenza sulla base di un unico motivo, incentrato sulla violazione dell'art. 11 della L. 28 del 1999; e dell'art. 3 comma 2 bis del D. L. 791/1985, convertito nella L. 28 febbraio 1986 n. 46, art. 10 in relazione all'art. 13 quinquies L. 363/84;
che l'intimato non ha resistito;
che il proposto ricorso è infondato e va rigettato sulla scorta della Costante giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio aderisce, secondo la quale l'art. 3 comma 2 bis del D. L. 791 del 1985, introdotto dalla Legge di conversione n. 46 del 1986, che prevede che le somme relative al pagamento delle imposte dirette (pagamento sospeso ex art. 13 del D. L. 159 del 1984 come convertito dalla L. 363 del 1984) non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini IRPEF-ILOR, in virtù della interpretazione autentica di cui all'art. 28 della L. 133 del 1999, la quale deve considerarsi quale norma introduttiva di una ulteriore agevolazione, confidente nella rideterminazione dell'imponibile dopo la scadenza della sospensione, al netto del versamenti sospesi (Cass. 8659/2001; 11248/2001;
14783/2001), non configurabili come oneri deducibili dal reddito relativo al periodo di imposta cui si riferiscono (Cass. 14780/2001;
512/2002), ma come somme da escludersi integralmente dal calcolo dell'imponibile;
che non vi è luogo a liquidazione di spese, non essendosi controparte costituita.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2004