Sentenza 19 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/01/2004, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere -
Dott. MALPICA Emilio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR ER, elettivamente domiciliata in ROMA VIA OSLAVIA 30, presso lo studio dell'avvocato RENATO CLARIZIA, che la difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE FATTORI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CI AN IA, LO PI, LO IL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GOLAMETTO 4, presso lo studio dell'avvocato CRESCENTINO RADICCHI, che li difende unitamente all'avvocato NICOLA PERRULLI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1038/99 del Tribunale di PESARO, depositata il 09/11/99;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 13/06/03 dal Consigliere Dott. Emilio MALPICA;
udito l'Avvocato CLARIZIA Renato, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito l'Avvocato RADICCHI Crescentino, difensore dei resistenti che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NA ON convenne davanti al pretore di OV AD AR e RI AC chiedendo che fossero stabiliti gli esatti confini della sua proprietà rispetto a quella dei convenuti, e che fosse, conseguentemente, ordinato ai medesimi di restituire i frustoli di terreno di sua proprietà che gli stessi occupavano abusivamente, come sarebbe risultato all'esito della consulenza tecnica che chiedeva fosse espletata dal giudice adito. I convenuti addussero che dal 1971, data dell'acquisto da parte loro, i confini non erano mai stati immutati, e chiesero di chiamare in causa RG LO, loro dante causa, per sentirsi garantire per l'eventuale evizione di parte del fondo venduto. Chiamato in causa, il LO eccepì l'inammissibilità della domanda, chiedendo in subordine di essere autorizzato a chiamare in causa il geometra RE;
quest'ultimo chiese il rigetto di qualsiasi domanda di garanzia nei suoi confronti.
All'esito dell'istruttoria, il pretore fece proprio il confine tracciato dal consulente tecnico nella perizia del 12.6.1980 e, conseguentemente, condannò i convenuti a consegnare il frustolo di terreno, rigettò la loro domanda riconvenzionale tesa ad ottenere la declaratoria di usucapione, condannò i medesimi alla rifusione delle spese del giudizio, rigettò, infine, le domande proposte nei confronti dei chiamati in garanzia, compensando tra loro le spese. I convenuti AC e gli eredi di AD AR, deceduto nelle more, fecero acquiscenza su tali ultime statuizioni, e proposero appello sulle altre, assumendo che le mappe erano erronee e lamentando che non erano stati ben considerati gli atti di acquisto e non si era dato ingresso all'usucapione abbreviata. La convenuta si costituì chiedendo il rigetto dell'appello.
Con la sentenza n. 1038 del 1999 il tribunale di Pesaro accolse il gravame e, in riforma della sentenza del pretore, determinò il confine in conformità allo stato di fatto, individuandolo nella rete metallica posta tra i due fondi, e compensò le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Affermarono i giudici d'appello che la domanda di usucapione abbreviata, proposta sin dalla prima difesa e non soltanto - come eccepito- nel giudizio d'appello, era tuttavia infondata perché detto istituto, che si sostanzia in un acquisto a non domino in buona fede, in base a un titolo astrattamente idoneo, presuppone la identità tra la zona acquistata in buona fede e quella posseduta, e la coincidenza deve potersi accertare in base ad una distinta valutazione del titolo di acquisto e del possesso, rimanendo preclusa la possibilità di integrare le risultanze dell'uno con quelle dell'altro; nella specie, invece, il pretore aveva affermato che non sussisteva un titolo valido per il foglio 17 del mappale 339. Quanto alla questione della identificazione del confine, osservò il tribunale che il consulente tecnico aveva escluso che potesse ripristinarsi la mappa catastale dei terreni o i relativi frazionamenti, suggerendo che si procedesse ad una variazione catastale con nuove planimetrie sulla base delle linee di confine che il giudice avesse ritenuto di stabilire. Ne concluse il giudice d'appello che nella suddetta situazione di incertezza era consentito al giudice fare uso dei suoi poteri discrezionali, a fronte di un confine soggettivamente e oggettivamente incerto, prendendo in esame gli elementi probatori ritenuti decisivi, ovvero avvalendosi di più elementi concordanti, senza altro vincolo di pregiudiziali criteri di graduatoria tra gli stessi che quello derivante dalla funzione sussidiaria attribuita alle mappe catastali. Alla stregua di tale criterio, il tribunale ritenne che l'unico elemento incontrovertibile e, quindi, utile al fine di stabilire il confine, era rappresentato dalla recinzione, esistente da oltre dieci anni e già posta a dimora prima dell'acquisto dell'appellante, dal quale si desumeva un godimento di fatto che da gran tempo veniva praticato. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso NA ON sulla base di due motivi, cui resistono con controricorso NA MA AC, ER AR e NA AR.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 331 c.p.c., deducendo che nel giudizio di primo grado erano stati parte anche i chiamati in causa, RE e LO. Poiché i AR avevano impugnato la sentenza nei soli confronti di essa attrice, il tribunale avrebbe dovuto ordinare l'integrazione del contraddicono assegnando termine perentorio. L'appello doveva, quindi, essere dichiarato inammissibile.
Il motivo è infondato.
La Corte di merito ha ritenuto che gli appellanti abbiano fatto acquiescenza ai capi della sentenza concernenti il rigetto delle loro domande proposte nei confronti dei chiamati in causa, non avendo proposto impugnazione per detti capi. Nella specie, trattandosi certamente di cause scindibili (tali dovendosi ritenere la domanda principale e quella di garanzia c.d. "impropria", perché fondata su un titolo diverso da quello posto a fondamento della domanda principale) non ricorreva alcuna necessità di integrare il contraddittorio in appello;
infatti l'autonomia dei rapporti comporta il pieno dispiegarsi del principio di consumazione nei riguardi dei capi autonomi della decisione, riguardino essi le stesse parti destinatane dell'impugnazione principale, ovvero quelle pretermesse. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia insufficiente, erronea e con-traddittoria motivazione. Assume la ricorrente che la sentenza poggia su presupposti decisamente erronei, e precisamente: a) che la recinzione della proprietà dei convenuti non corrispondeva alle mappe catastali;
b) che le mappe non erano ripristinabili;
c) che il possesso dei convenuti si perpetuava da lungo tempo. In realtà, secondo la ricorrente, non risponderebbe al vero che le mappe non fossero ripristinabili, e che i terreni non fossero identificabili, perché il c.t.u. vi era riuscito ed aveva dichiarato che il possesso dei AR veniva esercitato anche su una striscia di terreno di proprietà di essa attrice per metri 19 x 6,40.
Aggiunge la ricorrente che non risponde al vero che i convenuti avessero maturato il possesso di fatto per oltre dieci anni in buona fede, perché il teste LL ebbe a dichiarare che nel novembre dicembre 1968 il terreno non era cintato e neppure lo era fino al dicembre del 1970. Ciò dimostra, secondo la ricorrente, che la recinzione era posteriore a tale data e il possesso non perdurava da più di otto anni. La sentenza avrebbe, quindi, completamente ignorato le risultanze istruttorie fondando la decisione su presupposti di fatto liberamente creati e su erronei principi di diritto.
Il motivo è infondato perché, nella sua assoluta genericità, propone comunque censure di merito intese a contestare la interpretazione delle risultanze istruttorie operate dal giudice d'appello.
La ricorrente si limita ad affermare che i presupposti di fatto della decisione sono erronei, ma non da alcuna concretezza alla censure, peraltro rivolte ad elementi del tutto irrilevanti. Infatti la contestazione della durata del possesso dei convenuti delle parti di fondo contese non assume rilievo ai fini della decisione perché il tribunale non ha ritenuto la esistenza dell'usucapione abbreviata, ma ha assunto il possesso come uno degli elementi di conferma della delimitazione dei confini in assenza di qualsiasi altro indizio utile, sul presupposto che la recinzione pacificamente rispettata per molti anni (la stessa ricorrente li indica in almeno otto) potesse far presumere che essa era stata collocata sul confine. Tale modus operandi deve ritenersi legittimo perché in tema di azione di regolamento di confini, la prova della estensione dei rispettivi fondi può essere data con ogni mezzo, e il giudice è del tutto svincolato dal principio "actore non probante reus absolvitur", ma deve necessariamente determinare il confine in relazione a quegli elementi che gli sembrano attendibili.
Il ricorso va, pertanto, rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in euro 50,00 per spese ed euro 1.500,00 per onorari.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 13 giugno 2003. Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2004