Sentenza 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 16/04/2026, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00681/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01805/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1805 del 2025, proposto da
IU NG, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Marco Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Modena - Sezione Lavoro n. 309/2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 il dott. UG Di TT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha agito in giudizio per ottenere l’ottemperanza alla sentenza in epigrafe indicata con ricorso depositato il 10 dicembre 2025.
Il Ministero intimato si è costituito in giudizio.
La sentenza è passata in giudicato come da attestazione della cancelleria del 02/12/2025, prodotta in atti.
La sentenza è stata notificata per la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, ai fini della esecuzione, al Ministero.
Con memoria depositata il 30 marzo 2026, il difensore di parte ricorrente ha rappresentato l’intervenuto pagamento del bonus “carta del docente” per gli anni indicati in ricorso, come del resto già documentato dall’Amministrazione ( vedi documenti depositati in data 7 marzo 2026 che dimostrano l’accredito avvenuto il 3/12/2025) insistendo per la condanna al pagamento interessi liquidati dal G.O..
All’udienza camerale del 15 aprile 2026 la causa è stata introitata.
Il Collegio ritiene che la suvvista sopravvenienza determini la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata dalla ricorrente nel presente giudizio, con conseguente cessazione della materia del contendere (cfr., ex multis, C.d.S, Sez. IV, sentenza n. 8100/2025), ai sensi dell’articolo 34, comma 5, Cod. proc. amm., come del resto riconosciuto dalla stessa interessata, per quanto concerne la cosidetta "carta docente"..
Tuttavia parte ricorrente con memoria depositata in data 30 marzo 2026, evidenzia che non sono stati corrisposti gli “interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36 della L. n.724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito del beneficio per ciascun singolo anno di riferimento sino alla sua concreta attribuzione” indicati nella sentenza del G.O..
In effetti la sentenza del G.O prevede il pagamento degli interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione.
Pertanto si ordina al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza predetta entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, per quanto concerne gli interessi o la rivalutazione.
In caso di ulteriore inadempienza da parte del Ministero predetto alle operazioni necessarie provvederà, su istanza di parte ricorrente, in sostituzione dello stesso ed entro i successivi novanta giorni, un commissario ad acta che il Tribunale nomina, fin da ora, nel Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna o un funzionario da questi delegato, affinché provveda agli adempimenti sostitutivi con facoltà di sub delega dell'incarico ad un dirigente/funzionario esperto del suddetto o di altro Ufficio.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza virtuale parziale di parte ricorrente che ha presentato il ricorso in data 10/12/2025, dopo l’accredito avvenuto il 3 /12/2025, liquidate nella misura indicata in dispositivo compensate nella misura di un terzo (600 euro cui sottrarre 200 euro per compensazione) stante il residuo pagamento dovuto degli interessi o rivalutazione di minimo importo rispetto al capitale liquidato prima della presentazione del ricorso.
Resta a carico di parte ricorrente il contributo unificato versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – Sede di Bologna (Sezione Seconda) sul ricorso in epigrafe indicato dichiara cessata la materia del contendere per quanto concerne il capitale e dispone come in motivazione per quanto concerne gli interessi.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa in favore dell’Amministrazione costituita che si liquidano in complessivi euro 400 (seicento), oltre spese generali ed oneri accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
UG Di TT, Presidente, Estensore
Paolo Amovilli, Consigliere
Jessica Bonetto, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| UG Di TT |
IL SEGRETARIO