Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/07/2002, n. 10817
CASS
Sentenza 24 luglio 2002

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Il requisito motivazionale dell'avviso di accertamento, richiesto per le imposte dirette dall'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, pone a carico dell'ufficio l'onere di indicare non solo gli estremi ed il titolo della pretesa impositiva, ma anche le situazioni giustificative del ricorso al metodo deduttivo o sintetico e può essere assolto "per relationem", cioè mediante il riferimento a elementi di fatto offerti da altri documenti, a condizione che gli stessi siano conosciuti o conoscibili dal destinatario; tale presupposto è in "re ipsa" quando il riferimento attiene a verbali d'ispezione e verifica compiuti alla presenza del contribuente, o a lui notificati o comunicati nei modi di legge; quando invece i verbali oggetto di "relatio" riguardano un soggetto diverso, deve dimostrarsi, anche tramite presunzioni, l'effettiva conoscenza dei documenti da parte del contribuente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/07/2002, n. 10817
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10817
    Data del deposito : 24 luglio 2002

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