Sentenza 24 luglio 2002
Massime • 1
Il requisito motivazionale dell'avviso di accertamento, richiesto per le imposte dirette dall'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, pone a carico dell'ufficio l'onere di indicare non solo gli estremi ed il titolo della pretesa impositiva, ma anche le situazioni giustificative del ricorso al metodo deduttivo o sintetico e può essere assolto "per relationem", cioè mediante il riferimento a elementi di fatto offerti da altri documenti, a condizione che gli stessi siano conosciuti o conoscibili dal destinatario; tale presupposto è in "re ipsa" quando il riferimento attiene a verbali d'ispezione e verifica compiuti alla presenza del contribuente, o a lui notificati o comunicati nei modi di legge; quando invece i verbali oggetto di "relatio" riguardano un soggetto diverso, deve dimostrarsi, anche tramite presunzioni, l'effettiva conoscenza dei documenti da parte del contribuente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/07/2002, n. 10817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10817 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2002 |
Testo completo
ee 62473 1 0 817/02 REPUBBLICA ITALIANA POROLO ITALIAN CASSAZIONE Oggetto Infef-ilor - Avv. acc to retivarite SEZIONE TRIBUTARIA mposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 21998/98 Presidente GRAZIADEI Giulio Consigliere FICO Nino Cron. 28423 Dott. Salvatore DI PALMA Rel. Consigliere GIULIANI © Consigliere Rep. Dott. Paolo Ud. 03/05/02 RAGONESI © Consigliere Dott. Vittorio ha pronunciato la seguente CASSAZIO AMPIONE CIVILE SENTENZA N. 62473 sul ricorso proposto da: TO AS RI PIA NELLA QUALITA' EREDE DE ZUANT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BOCCIONI 4, presso lo studio dell'avvocato D'AYALA VALVA FRANCESCO, che lo difende unitamente all'avvocato TACCHI VENTURI PIER C., giusta procura in calce;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI DELLO PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
M 2002 controricorrente - 1752 - avversO la sentenza n. 221/98 della Commissione tributaria regionale di VENEZIA, depositata il 25/09/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/05/02 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato D'AYALA VALVA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso preliminarmente il rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite;
in subordine l'accoglimento del ilsettimo motivo;
rigetto degli altri motivi. Ritenuto in fatto che, con sette distinti avvisi di accertamento 6381011307, nn. 6381011881, 6381011305, 6381011306, del 20 ottobre 6381011308, 6381011309 e 6381011310 - 1994, notificati a AL De ZU, quale erede di Raf- faele OR, ragioniere libero-professionista, l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Verona rettificò le dichiarazioni dei redditi, presentate dal OR relative agli annie 1985-1991, determinando le maggiori imposte dovute ed irrogando le conseguenti sanzioni pecuniarie;
2 che gli avvisi di accertamento si riferivano ad un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza di Verona del 28 febbraio 1994 la quale aveva anche effettuato, previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona, accesso nel domicilio del OR e si fondavano sui rilievi, secondo cui, nel corso dell'operata verifica fiscalc, erano stati rinvenuti registri di cassa, schede e pro- spetti riepilogativi degli incassi e delle spese tutti manoscritti;
e, secondo cui dal raffronto della docu- mentazione extracontabile con i dati annotati nella contabilità ufficiale era emerso che il totale dei com- pensi percepiti era notevolmente superiore a quello ef- fettivamente dichiarato nei periodi d'imposta presi in esame;
che, con sette distinti ricorsi del 10 febbraio 1995 alla Commissione tributaria di 1° grado di Verona, AL De ZU impugnò i predetti avvisi, eccependone la nullità per carenza di motivazione e chiedendone tra l'altro, sia in ragione l'annullamento, dell'acquisizione delle fonti di dell'illegittimità prova per l'illegittimità dell'accesso domiciliare ef- fettuato, sia in ragione dell'infondatezza, nel merito, delle pretese fatte valere dall'Ufficio; - che, con sette distinte memorie, depositate in 3 pari data ai sensi dell'art. 19-bis comma 3 del d. P. R. n. 636 del 1972, la ricorrente eccepì la nullità degli avvisi impugnati anche sotto il profilo dell'assenza, indicazioni prescritte negli stessi, delle altre dall'art.42 comma 2 del d.P.R. n.600 del 1973, preci- sando, nella successiva memoria del 29 settembre 1995, che si trattava delle indicazioni relative alle ritenu- te d'acconto, ai crediti d'imposta ed alle aliquote ap- plicate;
che, in contraddittorio con l'Ufficio il quale instò laper reiezione dei ricorsi la Commissione adita, con decisione n.292/6/95 del 16 novembre 1995, riuniti i ricorsi, li accolse, giudicando fondati tutti i motivi di impugnazione dedotti dalla ricorrente;
che, a seguito di appello dell'Ufficio cui re- sistette IA IA OR SA, succeduta a AL -De ZU, medio tempore deceduta la Commissione tri- butaria regionale di Venezia, con sentenza n.221/03/98 del 25 settembre 1998, accolse l'appello dell'Ufficio e, in riforma della decisione impugnata, rigettò i ri- corsi originariamente proposti dalla contribuente, con- fermando gli accertamenti;
che, in particolare e tra l'altro, la Commissione ha così, testualmente, motivato: A) - "Deve escluder- si.... che l'appello dell'Ufficio sia inammissibile per 4 carenza di specifiche censure: l'atto contiene.... tutti gli elementi concreti e le considerazioni giuridiche idonee ad investire con una precisa censura la decisio- ne dei primi Giudici, concludendo per la riforma della dell'accertamento a carico del stessa e la conferma "L'esame....deve dirigersi in primo B) -contribuente"; luogo alla pretesa nullità dell'accertamento per viola- zione dell'art. 42 del D. P. R. n.600/73. Essa non sussi- ste. Il contenuto del verbale di ispezione sia nello studio professionale sia nell'abitazione del professio- nista (in quest'ultima l'operazione fu svolta in pre- essendo egli in quel senza OR,della figlia del momento assente, e per la sua urgenza e per il suo buon esito non poteva evidentemente essere rinviata) era perfettamente noto al contribuente;
in particolare, ol- tretutto, la documentazione rinvenuta nell'abitazione proveniva dal OR stesso, come non è nemmeno messo in dubbio). La legittimità della motivazione per rela- tionem, in casi di specie, è ormai consolidatamente am- messa dalla giurisprudenza di legittimità, e il conte- documentazione trovata nella abitazione, nuto della consistente con tutta evidenza in una contabilità pa- rallela realee a fianco di quella puramente formale 化 valorizzata nella dichiarazione dei redditi e di cui il contribuente non ha saputo né potuto dare una spiega- 5 rivelano nel modo più zione diversa, rilevano [recte: lampante la pretestuosità delle lagnanze circa la rego- larità della procedura e la motivazione dell'accertamento, i cui elementi costitutivi proveni- e da altre operazioni nel vano direttamente dal OR suo studio, cui egli aveva presenziato"; che avverso tale sentenza IA IA OR Casa- ha proposto ricorso per cassazione, deducendo sette ti motivi di censura, illustrati con memoria;
che resiste, con controricorso, il Ministro delle Finanze. Considerato in diritto che, con il primo motivo (con cui deduce: DPR n. 636/72, in re- "Violazione art.22, quarto comma, n. 3 e n.5 c.p.c."), lazione all'art. 360, primo comma, la sentenza impugnata, anche la ricorrente critica sotto il profilo della sua motivazione, riproponendo la questione della inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per carenza di specificità dei motivi di gravame;
(con cui deduce: motivo secondo il che, con "Violazione art.42 DPR n.600/73, in relazione all'art. 360, primo comma, n.3 c.p.c."), la ricorrente - premesso che la nul- W critica la sentenza impugnata e viene dedotta sia lità degli atti impositivi per 6 l'illegittimità della motivazione ob relationem, sia per la carenza di motivazione del p.v.c., quale parte integrante dei provvedimenti dell'Ufficio sostiene che i Giudici d'appello si sarebbero limitati a richia- mare la nota giurisprudenza di questa Corte e ad affer- mare che "dalla lettura del p.v.c. è possibile desumere abbastanza agevolmente i motivi per cui si è proceduto alla menzionata verifica"; che, con il terzo motivo (con cui deduce: "Violazione art.42, secondo comma, DPR n. 600/73 e art.360, primo comma, n.5 c.p.c."), la ricorrente la- menta che i Giudici d'appello avrebbero omesso di pro- nunciarsi in merito all'eccezione della nullità degli avvisi di accertamento per omessa indicazione delle aliquote applicate;
che il primo motivo di ricorso è privo di fonda- mento: infatti posto che, come già rilevato, la deci- sione di primo grado ha accolto i ricorsi riuniti, giu- dicando fondati tutti i motivi dedotti dalla contri- buente l'appello dell'Ufficio del 18-20 dicembre 1995, proposto avverso tale decisione, è stato corret- tamente e sufficientemente formulato nei confronti di tutte le distinte rationes decidendi e, in particola- contrariamente a quanto opinato dalla ricorrente, re, sulle distinte questioni della ritenuta (dai Giudici 7 di primo grado) legittimità della motivazione degli av- visi di accertamento, della ritenuta legittimità del decreto di autorizzazione all'accesso domiciliare e della ritenuta legittimità del ricorso al metodo anali- tico-induttivo, restando, quindi, in mancanza di ulte- riori precisazioni, irrimediabilmente generiche le cen- sure mossa dalla ricorrente, laddove lamenta che il gravame dell'Ufficio non sarebbe stato specificamente proposto avversO i punti A, B e C della decisione di primo grado;
che anche il secondo motivo deve essere respinto: infatti posto che costituisce costante orientamento di questa Corte (cfr., e pluribus e tra le ultime, sent. n. 7149 del 2001), integralmente condiviso dal Collegio, quello, secondo cui il requisito motivaziona- le dell'avviso di accertamento, richiesto per le impo- ste dirette dall'art.42 comma 2 del d. P.R: n. 600 del 1973, pone a carico dell'ufficio tributario impositore l'onere di indicare non solo gli estremi ed il titolo della pretesa impositiva, ma anche le situazioni giu- stificative del ricorso al metodo deduttivo o sintetico e può essere assolto per relationem, cioè mediante il riferimento ad elementi di fatto offerti da altri docu- menti, а condizione che gli stessi siano conosciuti W conoscibili dal contribuente, e secondo cui la sussi- 8 stenza di tale presupposto è in re ipsa quando il rife- rimento attiene a verbali d'ispezione e verifica com- piuti alla presenza del contribuen te;
e che i Giudici d'appello, con affermazione non censurata in questa se- de, hanno espressamente sottolineato che il contenuto del processo verbale di constatazione "era perfettamen- te noto al contribuente" - la critica formulata dal la ricorrente appare priva di fondamento sia in relazione all'orientamento in questa sede ribadito, sia nella parte in cui si lamenta un preteso "difetto di motiva- zione del p.v.c.", in quanto il dovere di motivazione dell'ufficio tributario, imposto dall'art. 42 comma del d. P.R. n.600 del 1973, si riferisce esclusivamente all'atto impositivo e non già agli atti compiuti dalla Guardia di Finanza nello svolgimento della sua funzione di "cooperazione" con gli uffici tributari "per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte dirette" (così, art.33 comma 3 del d. P. R. n.600 del 1973, nel testo sostituito dall'art. 2 del d.P.R. n.463 del 1982); che, invece, il terzo motivo merita accoglimento;
che, infatti, come già rilevato, la questione della nullità degli avvisi di accertamento impugnati (oltreché per carenza di motivazione, anche) per omessa W indicazione, nello stesso, delle aliquote applicate dall'Ufficio al maggior imponibile accertato, è stata ritualmente proposta nel corso del giudizio di primo grado, in conformità al combinato disposto degli artt. 19-bis comma 3 primo periodo del d.P.R. n. 636 del 1972 e 61 comma 2 del d. P. R. n. 600 del 1973 (cfr. Cass. n.5929 del 2001), nelle memorie integrative del 10 fcb- braio 1995, ribadita ulteriormente nella memoria del 29 novembre 1995 e correttamente riproposta, conformemente a quanto disposto dall'art.56 del d.lgs. n.546 del 1992, nell'atto di controdeduzioni (all'appello dell'Ufficio) del 23 luglio 1996; - che, dunque, i Giudici d'appello sebbene, dopo aver affermato la legittimità del decreto di autorizza- zione all'accesso domiciliare, abbiano correttamente premesso di dover riesaminare "i motivi di merito del ricorso originario come riproposti nel presente grado" e giustamente risolto la questione della nullità dell'avviso per dedotta carenza di motivazione - cio- nonostante, hanno del tutto omesso di esaminare e , quindi, di pronunciare sulla distinta ed autonoma ra- gione di nullità degli avvisi di accertamento, ritual- mente dedotta dalla contribuente, per omessa indicazio- ne delle aliquote applicate al maggior imponibile ac- W certato;
e ciò, tenuto conto che costituisce consolida- 10 to orientamento di questa Corte (cfr., e pluribus, sentt. nn. 777 del 1993 e 4944 del 2002) quello, secondo cui l'omessa indicazione, nell'avviso di accertamento, delle predette aliquote, ovvero l'indicazione delle so- le aliquote minima e massima viola il principio di pre- cisione e chiarezza delle "indicazioni", che è alla ba- se del precetto dell'art. 42 del d. P.R. n. 600 del 1973, nella funzione di tutela del diritto di immediato ed agevole controllo che al contribuente deve essere con- sentito;
che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata e la relativa causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto, la quale, oltre ad esaminare e decidere la predetta que- stione, provvederà anche a regolare le spese della pre- sente fase del giudizio;
che tenuto conto che il vizio rilevato comporta decisione che involge la validità una formale dell'avviso di accertamento impugnato e che è, quindi, astrattamente idonea a definire il presente giudizio tutti gli altri motivi del ricorso devono ritenersi as- sorbiti.
P.Q.M.
Rigetta i primi due motivi del ricorso;
accoglie il assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnataterzo, W 11 e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la Sezione Tributaria, il 3 maggio 2002 Il relatore ed estensore Il Presidente Salvatore Di Palma Giulio Graziadei Oggi 24 LUG. 2002 IL CANCELLIERECT Osvaldo Ascanic IL CANCELLIERECT Osvalog As Junio 1223