Legge 25 giugno 1999, n. 208

Commentari8

Mostra tutto (8)
  • 1Lavoro, collaborazione, tempo determinato, trasformazione, illegittimitàAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 giugno 2010

  • 2Legge Finanziaria 2009, 203/2008
    Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 7 febbraio 2009

    In vigore dall'1 gennaio 2009, la legge finanziaria 2009 si compone di soli quattro articoli. Art. 1. (Risultati differenziali) Art. 2. (Proroghe fiscali, misure per l'agricoltura e per l'autotrasporto, gestioni previdenziali, risorse destinate ai rinnovi contrattuali e ai miglioramenti retributivi per il personale statale in regime di diritto pubblico, ammortizzatori sociali e patto di stabilità interno) Art. 3. (Ulteriori norme in tema di tutela della finanza pubblica) Art. 4. (Fondi e tabelle. Entrata in vigore) . . . . . Legge 22 dicembre 2008, n. 203 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)" (pubblicata nella Gazzetta …

     Leggi di più…

  • 3Legge Finanziaria 2009 pubblicata sulla Gazzetta UfficialeAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 31 dicembre 2008

  • 4Finanziaria 2008: Norme finaliAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 3 ottobre 2007

  • 5Finanziaria 2007 - Norme finaliAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 3 ottobre 2006
Mostra tutto (8)

Giurisprudenza45

Mostra tutto (45)
  • 1Trib. Roma, sentenza 04/05/2022, n. 6805
    Provvedimento: 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE 6^ CIVILE Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Flora Febbraro, nell'udienza del 21.3.2022, esaurita la discussione e udite le conclusioni della parte presente, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente MOTIVAZIONE DI SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 55722 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020 TRA Parte_1 (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Roma, alla Piazza della Marina n., Parte_2 presso lo studio …
     Leggi di più...
    • D.L. 95/2012·
    • domanda riconvenzionale·
    • aggiornamento ISTAT·
    • ripetizione indebito·
    • compensazione spese·
    • giurisdizione Corte dei Conti·
    • riduzione canoni di locazione·
    • art. 3 D.L. 95/2012·
    • spending review·
    • enti pubblici non economici

  • 2Corte Cost., sentenza 24/11/2020, n. 244
    Provvedimento: SENTENZA N. 244 ANNO 2020 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Mario Rosario MORELLI; Giudici : Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 8 della legge della Regione Emilia-Romagna 14 dicembre 1982, n. 58 (Omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale), dell'art. 15, comma 3, …
     Leggi di più...
    • norme della regione emilia-romagna·
    • denunciata violazione dell'obbligo di copertura finanziaria·
    • bilancio e contabilità pubblica·
    • non fondatezza della questione.·
    • integrazione regionale del trattamento di fine servizio (tfs) dei dipendenti regionali·
    • insussistenza·
    • iscrizione delle relative somme nel rendiconto regionale per l'esercizio finanziario 2018

  • 3Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 04/05/2020, n. 69
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA 69/2020 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO composta dai magistrati: Agostino Chiappiniello Presidente RI TORRI Consigliere Elena TOMASSINI Consigliere Rossella CASSANETI Consigliere relatore Giuseppina MIGNEMI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio in appello in materia di responsabilità, iscritto al n. 54260 del Registro di Segreteria, proposto dal Procuratore Regionale per l'MB contro: 1- NI IC, nato a [...] il [...] e residente in [...] (c.f. [...]), rappresentato e difeso dagli Avvocati NO Mazzi (p.e.c.: stefano.mazzi@avvocatiperugiapec.it), NA Poli (p.e.c.: …
     Leggi di più...
    • art. 91 C.G.C.·
    • art. 115 c.p.c.·
    • difetto di giurisdizione·
    • art. 12 d.lgs. 175/2016·
    • danno erariale·
    • appalto di servizio·
    • controllo periodico·
    • in house providing·
    • ultra petizione·
    • discrezionalità amministrativa·
    • prescrizione·
    • art. 195 C.G.C.·
    • art. 97 Costituzione·
    • giurisdizione contabile·
    • concessione di pubblico servizio

  • 4TAR Napoli, sez. III, sentenza 21/09/2019, n. 4526
    Provvedimento: Pubblicato il 21/09/2019 N. 04526/2019 REG.PROV.COLL. N. 03626/2015 REG.RIC. N. 03755/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3626 del 2015, proposto da: rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Lentini, Alessandro Biamonte, Antonio Brancaccio, con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Biamonte in Napoli, c.so Umberto 1^,35; AN AC, IA TO, NO LD, ID IA TA, AN GA, IA IA SC di OL IA, ED AL, IA LA LA, LO CC, UC CI, NA TA, IA AL, SA AN, RI L'LA, AN CA, AO TE, LO ER, NA AR, RL LI, TA LE, IA OM …
     Leggi di più...
    • annullamento delibera di giunta regionale·
    • violazione art. 117 Cost.·
    • violazione principio di leale cooperazione tra Stato e Regioni·
    • violazione art. 28 Statuto regionale·
    • violazione art. 3, 24, 97, 111, 118, 119, 120 Cost.·
    • autonomia finanziaria delle Regioni·
    • principio di ragionevolezza·
    • competenza legislativa concorrente·
    • violazione legge 247/2012, d.lgs. 165/2001·
    • art. 11 comma 8-bis d.l. 35/2013·
    • patrocinio a titolo gratuito·
    • diritti dei funzionari pubblici regionali·
    • regolamentazione delle professioni legali·
    • contenimento della spesa pubblica

  • 5Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 08/03/2018, n. 162
    Provvedimento: SENT.162/2018 SENT.162/2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE composta dai magistrati: Dott. Stefano IMPERIALI Presidente Dott. Angela SILVERI Consigliere Dott. Francesca PADULA Consigliere relatore Dott. Marco SMIROLDO Consigliere Dott. Luca FAZIO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul giudizio d'appello iscritto al numero 46330 del registro di segreteria, proposto dal Sig. TA CI, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Sasso, con lui elettivamente domiciliato in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 18, presso il Dott. Gian Marco Grez, contro la Procura regionale presso la Sezione …
     Leggi di più...
    • art. 19 d.lgs. 76/2000·
    • art. 47 l.r. 7/2002·
    • responsabilità amministrativa·
    • autonomia contabile·
    • danno erariale·
    • art. 31 l.r. 7/2002·
    • colpa grave·
    • debito fuori bilancio·
    • procedura di spesa·
    • compensazione di bilancio·
    • spese di giudizio·
    • art. 41 cod. pen.·
    • impegno di spesa
Mostra tutto (45)

Versioni del testo

  • Art. 1. 1. Con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui alla legge 3 aprile 1997, n. 94 , e con le modalita' ivi indicate, e acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 9 della medesima legge n. 94 del 1997 , possono essere emanati, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi contenenti disposizioni correttive del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 , nonche', entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 6, comma 4, della citata legge n. 94 del 1997 , disposizioni correttive dei decreti medesimi.
    2. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 , dopo le parole: "ai sensi dell' articolo 17 della legge :23 agosto 1988, n. 400 ", sono inserite le: seguenti: ", acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all' articolo 9 della legge 3 aprile 1997, n. 94 ".
    3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti e gli organismi pubblici di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , con esclusione degli enti locali di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , adeguano il sistema di contabilita' ed i relativi bilanci ai principi contenuti nella legge 3 aprile 1997, n. 94 . Per gli enti pubblici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70 , e successive modificazioni, si provvede ad apportare le necessarie modifiche al regolamento di amministrazione e contabilita' approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696 , e successive modificazioni.
    4. Il Governo a delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi. per adeguare il sistema contabile delle regioni a quello dello Stato, secondo i principi e i criteri direttivi di cui alla legge 3 aprile 1997, n. 94 . Sugli schemi di decreto legislativo: di cui al presente comma e' acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 9 della medesima legge n. 94 del 1997 , e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
    Avvertenza:
    Il testo delle note qui' pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
    Note all' art. 1:
    - La legge 3 aprile 1997, n. 94 , reca: "Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato".
    - Il testo dell' art. 9 della legge n. 94/1997 e' il seguente:
    "Art. 9. - Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' istituita una commissione composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei deputati, nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi, al fine dell'esame degli schemi di decreto trasmessi ai sensi degli articoli 5, comma 3, 6, comma 5, e 7, comma 4".
    - Il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279 , reca: "Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generalo dello Stato".
    - Il testo del comma 4 dell'art. 6 della citata legge n. 94/1997 e' il seguente:
    "4. Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 1, un testo unico che raccolga, coordini e raccordi tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la formazione e la gestione del bilancio dello Stato. Entro la medesima data il Governo e' altresi' delegato ad emanare un testo unico che raccolga, coordini e raccordi tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tesoreria".
    - Il testo del comma 2 dell'art. 2 del D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430 (Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell' art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94 ), a seguito dell'integrazione apportata dalla presente legge, e' il seguente:
    "2. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e degli altri uffici dirigenziali, delle relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, sono stabiliti con regolamenti ovvero con decreti del Ministro, ai sensi dell' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , acquisito il parere della commissione parlamentare di cui all' art. 9 della legge 3 aprile 1997, n. 94 . Si applica l' art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59 . La ridefinizione degli organici e' effettuata in modo da assicurare l'invarianza della spesa di personale. I regolamenti prevedono la graduale soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale, articolato in aree dipartimentali. Fino all'istituzione del ruolo unico, i regolamenti assicurano forma ordinarie di mobilita' fra i diversi dipartimenti, nel rispetto dei requisiti di professionalita' richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia".
    - Il testo del comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell' art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ), e' il seguente:
    "2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianto e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale".
    - Il D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 , reca: "Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali".
    - La legge 20 marzo 1975, n. 70 , reca: "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente".
    - Il D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696 , reca: "Approvazione del nuovo regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 ".
  • Art. 2. 1. All' articolo 1-bis, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "15 maggio" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno".
    2. All'articolo 1-bis, comma 1, lettera b), della citata legge n. 468 del 1978 , le parole: "31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre"; dopo le parole: "a legislazione vigente" sono inserite le seguenti: ", il disegno di legge finanziaria, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale programmatico" e le parole: "viene, altresi', trasmesso" sono sostituite dalle seguenti: "vengono, altresi', trasmessi". 3. All'articolo 1-bis, comma 1, della citata legge n. 468 del 1978, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
    "c) entro il 15 novembre i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica;". 4. All'articolo 1-bis, comma 2, lettera c), della citata legge n. 468 del 1978 , le parole da "La Commissione" fino a "n. 281" sono sostituite dalle seguenti: "La Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 " e le parole: "31 maggio" e "15 settembre" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "15 luglio" e "15 ottobre". 5. All'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 468 del 1978 , le parole: "15 maggio" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno". 6. All'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 468 del 1978 , la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
    "a) i parametri economici essenziali utilizzati e le previsioni tendenziali, per grandi comparti, dei flussi di entrata e di spesa del settore statale e del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni basate sulla legislazione vigente, ivi compreso il flusso di risorse destinate allo sviluppo del Mezzogiorno, con l'indicazione dei fondi nazionali addizionali, e, per la parte discrezionale della spesa, sull'invarianza dei servizi e delle prestazioni offerte;". 7. All'articolo 3, comma 2, lettera c), della citata legge n. 468 del 1978 , le parole da "del fabbisogno del settore pubblico allargato" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, al netto e al lordo degli interessi, e del debito del settore statale e del conto delle pubbliche amministrazioni per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale". 8. All'articolo 3, comma 2, lettere d) ed e), della citata legge n. 468 del 1978 , le parole: "settore pubblico allargato" sono sostituite dalle seguenti: "conto delle pubbliche amministrazioni". 9. All'articolo 3, comma 2, lettera f), della citata legge n. 468 del 1978 , le parole: "gli indirizzi per gli" sono sostituite dalle seguenti: "l'articolazione degli". 10. All'articolo 3, comma 4, della citata legge n. 468 del 1978 , dopo le parole: "di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 1-bis," sono inserite le seguenti: "ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia,". 11. All'articolo 3 della citata legge n. 468 del 1978 , e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
    "4-bis. In occasione della presentazione del Programma di stabilita' agli organismi dell'Unione europea, il Governo presenta al Parlamento una nota informativa che motiva, attraverso un adeguato corredo documentativo, le eventuali nuove previsioni degli indicatori macroeconomici e dei saldi di finanza pubblica che si discostino da quelle contenute nel documento di programmazione economico-finanziaria precedentemente approvato". 12. Dopo l'articolo 9-bis della citata legge n. 468 del 1978 , e' inserito il seguente:
    "Art. 9-ter. - (Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente) - 1. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' istituito il "Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, di cui all' articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni e integrazioni", il cui ammontare e' annualmente determinato dalla legge finanziaria.
    2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro interessato, che ne da' contestuale comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, sono trasferite dal Fondo di cui al comma 1 ed iscritte in aumento delle autorizzazioni di spesa delle unita' previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni statali le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni delle unita' medesime, ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica". 13. All'articolo 11, comma 3, della citata legge n. 468 del 1978 , l'alinea e' sostituito dal seguente:
    "La legge finanziaria non puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:". 14. All'articolo 11, comma 3, della citata legge n. 468 del 1978 , le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
    "a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate;
    b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1 gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione;". 15. All'articolo 11, comma 3, della citata legge n. 468 del 1978, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
    "d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;". 16. All'articolo 11, comma 3, della citata legge n. 468 del 1978, la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
    "f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale;". 17. All'articolo 11, comma 3, della citata legge n. 468 del 1978 , dopo la lettera i), sono inserite le seguenti:
    "i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui alla lettera a);
    i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale;". 18. In sede di prima applicazione della presente legge, le leggi vigenti la cui quantificazione e' effettuata dalla tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della citata legge n. 468 del 1978 , e le leggi vigenti rifinanziabili per un periodo pluriennale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della medesima legge, come modificato dal presente articolo, sono indicate dalla legge finanziaria per il 2000, intendendosi come soppresse quelle norme recanti autorizzazioni di spesa permanenti gia' contenenti il riferimento alla predetta lettera d) e non indicate nella legge finanziaria medesima.
    Note all'art. 2:
    - Il testo dell' art. 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio), a seguito della modificazione apportata dalla presente legge, e' il seguente:
    "Art. 1-bis (Strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio). - 1. La impostazione delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio dello Stato e' ispirata al metodo della programmazione finanziaria. A tal fine il Governo presenta alle Camere:
    a) entro il 30 giugno il documento di programmazione economicofinanziaria, che viene, altresi', trasmesso alle regioni;
    b) entro il 30 settembre il disegno di legge di approvazione del bilancio annuale e del bilancio pluriennale a legislazione vigente, il disegno di legge finanziaria, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale programmatico che vengono, altresi', trasmessi alle regioni;
    c) entro il 15 novembre i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica".
    2. La Conferenza unificata di cui all' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , esprime il proprio parere sui documenti di cui alla lettera a) del comma 1, entro il 15 luglio, e di cui alla lettera b) del medesimo comma, entro il 15 ottobre, e lo comunica al Governo ed al Parlamento".
    - Il testo dell'art. 3 della citata legge n. 468/1978 , a seguito delle modifiche ed integrazioni apportate dalla presente legge, e' il seguente:
    "Art. 3. - 1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Governo presenta al Parlamento, ai fini delle conseguenti deliberazioni, il documento di programmazione economicofinanziaria che definisce la manovra di finanza pubblica per il periodo compreso nel bilancio pluriennale.
    2. Nel documento di programmazione economicofinanziaria, premessa la valutazione puntuale e motivata degli andamenti reali e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi fissati nei precedenti documenti di programmazione economicofinanziaria e della evoluzione economicofinanziaria internazionale in particolare nella Comunita' europea, sono indicati:
    a) i parametri economici essenziali utilizzati e le previsioni tendenziali, per grandi comparti, dei flussi di entrata e di spesa del settore statale e del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni basate sulla legislazione vigente, ivi compreso il flusso di risorse destinate allo sviluppo del Mezzogiorno, con l'indicazione dei fondi addizionali, e, per la parte discrezionale della spesa, sull'invarianza dei servizi e delle prestazioni offerte;
    b) gli obiettivi macroeconomici ed in particolare quelli relativi allo sviluppo del reddito e dell'occupazione;
    c) gli obiettivi, conseguentemente definiti in termini di rapporto al prodotto interno lordo, del fabbisogno del settore statale e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, al netto e al lordo degli interessi, e del debito del settore statale e del conto delle pubbliche amministrazioni per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale;
    d) gli obiettivi, coerenti con quelli di cui alle precedenti lettere b) e c), di fabbisogno complessivo, di disavanzo corrente del settore statale e del conto delle pubbliche amministrazioni, al lordo e al netto degli interessi, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, e gli eventuali scostamenti rispetto all'evoluzione tendenziale dei flussi della finanza pubblica di cui alla precedente lettera a), e le relative cause;
    e) le conseguenti regole di variazione delle entrate delle spese del bilancio di competenza dello Stato e delle aziende autonome e degli enti pubblici ricompresi nel conto delle pubbliche amministrazioni per il periodo cui si riferisce il bilancio pluriennale;
    f) l'articolazione degli interventi, anche di settore, collegati alla manovra di finanza pubblica per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui alle precedenti lettere b), c) e d), nel rispetto delle regole di cui alle lettere e), con la valutazione di massima dell'effetto economicofinanziario attribuito a ciascun tipo di intervento in rapporto all'andamento tendenziale.
    3. Il documento di programmazione economicofinanziaria, sulla base di quanto definito al comma 2, indica i criteri ed i parametri per la formazione del bilancio annuale e pluriennale.
    4. Il documento di programmazione economicofinanziaria indica i disegni di legge collegati, di cui al comma 1, lettera c), dell'art. 1-bis ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, evidenziando il riferimento alle regole e agli indirizzi di cui alle lettere e) e f) del precedente comma 2.
    4-bis. In occasione della presentazione del Programma di stabilita' agli organismi dell'Unione europea, il Governo presenta al Parlamento una nota informativa che motiva, attraverso un adeguato corredo documentativo, le eventuali nuove previsioni degli indicatori macroeconomici e dei saldi di finanza pubblica che si discostino da quelle contenute nel documento di programmazione economicofinanziaria precedentemente approvato".
    - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 11 della citata legge n. 468/1978 , come modificato dalla presente legge:
    "3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
    a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziarie in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate;
    b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1 gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonche' le corrrezioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione;
    c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
    d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi si spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
    e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
    f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale;
    g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art. 11-bis e le corrispondenti tabelle;
    h) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma dell' art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93 , ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale;
    i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
    ibis) norme che comportano aumenti di entrata o riduzione di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui alla lettera a);
    iter) norme che comportano aumenti di spesa o riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale".
  • Art. 3. 1. Al comma 2 dell'articolo 11-ter della citata legge n. 468 del 1978 , le parole da "I disegni di legge" fino a "coperture " sono sostituite dalle seguenti: "I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonche' delle relative coperture".
    Nota all'art. 3:
    - Il testo del comma 2 dell'art. 11-ter della citata legge n. 468/1978 , come modificato dalla precedente legge, cosi' recita:
    "2. I disegni di legge, gli schemi di decreti legislativi e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonche' delle relative coperture con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari".