Sentenza 29 novembre 2007
Massime • 1
Integra uno dei "casi analoghi" di conflitto di competenza la divergenza tra la decisione del G.u.p. che abbia disposto il rinvio al giudizio dell'imputato per il reato di omicidio colposo per eccesso di legittima difesa e quella del tribunale che, ritenuta l'ipotesi dell'omicidio volontario, sottratto alla propria competenza, abbia rimesso gli atti al P.M. il quale, dopo l'iniziale richiesta di rinvio a giudizio dinanzi alla corte d'assise, all'udienza preliminare abbia modificato l'imputazione nei termini della precedente ipotesi criminosa, ottenendo dal G.u.p. la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto la sopravvenuta prescrizione un fatto accidentale, inidoneo a mascherare la stasi del procedimento determinatasi per effetto delle contrastanti decisioni del G.u.p. e del tribunale, in grado altresì di frustrare indirettamente la prevalenza della decisione di quest'ultimo e l'investitura conseguente della Corte di assise, disponendo l'annullamento con rinvio della sentenza del G.u.p.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/11/2007, n. 47505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47505 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 29/11/2007
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CULOT Dario - Consigliere - N. 3807
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 000995/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RO IA N. IL 22/02/1953;
2) LI PI N. IL 17/09/1975;
avverso SENTENZA del 25/10/2006 GIP TRIBUNALE di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMORESANO SILVIO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. FAVALLI per l'annullamento con rinvio della impugnata sentenza.
OSSERVA
Il 25 agosto 1998 alle ore 11,15 due giovani, poi identificati in De SA DI e Di AN PE, entravano nell'agenzia n. 364 di Redecesio Segrate della banca Popolare di Milano, minacciando i presenti con due taglierini;
dopo aver prelevato L. 656.000 dalla cassa della banca ed essersi impossessati di L. 50.000 e di un libretto degli assegni, che sottraevano a Cassia Sebastiano, tentavano di allontanarsi per raggiungere i complici in attesa all'esterno. Venivano, però, intercettati dall'imputato EL RO, guardia giurata in servizio davanti alla banca, che intimava loro di fermarsi;
il EL esplodeva quindi alcuni colpi di arma da fuoco, ritenendo che i due rapinatori fossero armati, e attingeva mortalmente il De SA e feriva Di AN.
Dopo un tortuoso e complesso iter processuale il Tribunale di Milano, davanti al quale il EL era stato tratto a giudizio per rispondere del reato di eccesso colposo di legittima difesa, con sentenza del 21.12.2005, ritenendo che gli elementi di prova acquisiti escludessero l'esimente sia pure colposa della legittima difesa e che fosse ravvisabile il reato di omicidio volontario, aderendo alla richiesta del P.M. di udienza che aveva modificato il capo di imputazione, dichiarava la propria incompetenza per materia, essendo competente la Corte di Assise, e restituiva gli atti al P.M.. In data 15.3.2006 il P.M. formulava richiesta di rinvio a giudizio dell'imputato per il reato di cui all'art. 575 c.p.. All'udienza preliminare il P.M. modificava nuovamente il capo di imputazione, precisando meglio la dinamica del fatto e concludeva per la emissione del decreto di citazione a giudizio.
Il GUP del Tribunale di Milano, con sentenza del 25.10.2006, dichiarava non luogo a procedere nei confronti del EL in ordine al reato di cui agli artt. 52, 55, 575 c.p., così qualificato il reato ascrittogli, perché estinto per intervenuta prescrizione. Propongono ricorso per cassazione il Procuratore Generale e la costituita parte civile Incontro Grazia, per abnormità del provvedimento impugnato.
Ripristinando l'originaria contestazione di eccesso colposo in legittima difesa, la sentenza del GUP si pone in irrimediabile contrasto con la decisione del Tribunale di Milano che aveva dichiarato, ritenendo configurabile il reato di omicidio volontario, la propria incompetenza.
Come già affermato dalla Suprema Corte in un caso analogo la divergenza tra la decisone del GUP e quella del Tribunale, previamente adito, pur non dando luogo a un vero conflitto tra i due giudici (in quanto il GUP non ha rifiutato di decidere) costituisce uno dei casi analoghi ai conflitti previsti dall'art. 28 c.p.p., comma 2, in quanto il Tribunale si è già dichiarato incompetente,
ravvisando nel fatto il delitto di cui all'art. 575 c.p.. Il contrasto è risolto dall'art. 28 c.p.p. a favore del giudice del dibattimento, che aveva individuato nella Corte di Assise il giudice competente a decidere.
Il GUP quindi era vincolato da tale decisione e doveva solo operare come tramite per la trasmissione degli atti alla Corte di Assise. Chiedono, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. I ricorsi sono fondati.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che "la divergenza tra la decisione del GUP e quella del Tribunale previamente adito, pur non dando luogo a un vero e proprio conflitto tra i due giudici - perché il GUP non ha rifiutato di decidere - costituisce uno dei casi analoghi ai conflitti previsti dall'art. 28 c.p.p., comma 2, essendosi determinato un contrasto idoneo a creare una stasi del procedimento, in quanto il Tribunale reinvestito della cognizione del reato di cui all'art. 589 c.p.p." (cfr. Cass., sez. 1^ n. 46926 dell'11.11.2004). Nel caso in esame il Tribunale aveva ritenuto, con sentenza del 21.12.2005 che il fatto contestato al EL fosse sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 575 c.p.p. dichiarando conseguentemente la propria incompetenza, essendo competente la Corte di Assise.
Il GUP, al quale il P.M. aveva chiesto di disporre il rinvio dell'imputato al giudizio della Corte di Assise, nel ritenere configurabile, invece, il reato di cui agli artt. 52, 55 e 575 c.p., per un mero accidente, essendo nel frattempo maturata la prescrizione, ha dichiarato l'estinzione del reato. Altrimenti avrebbe dovuto disporre il rinvio del EL al giudizio del Tribunale che si era, però, già dichiarato incompetente. Il che avrebbe determinato una stasi del procedimento.
È del tutto evidente allora che ci si trovi in presenza di uno dei casi analoghi ai conflitti, disciplinato dall'art. 28 c.p.p., comma 2, che il legislatore risolve a favore del Tribunale.
La sentenza impugnata va quindi annullata, con rinvio per nuovo esame al GUP del Tribunale di Milano.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame al GUP del Tribunale di Milano.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2007