Sentenza 28 gennaio 2010
Massime • 1
A seguito dell'avvenuta comunicazione alla Commissione UE della "regola tecnica" relativa alla mancanza del contrassegno SIAE (d.P.C.M. 23 febbraio 2009, n. 31), la confisca prevista dall'art. 171 sexies della L. 22 aprile 1941, n. 633 per le violazioni in materia di diritto d'autore deve essere mantenuta in sede di legittimità, ove disposta con la sentenza di condanna emessa, prima della predetta comunicazione, per il reato di vendita di supporti sprovvisti del contrassegno, anche nel caso di annullamento senza rinvio per insussistenza del fatto. (Conformi: sez. III, n. 9166 del 2010 e n. 9173 del 2010, non massimate).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/01/2010, n. 9165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9165 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 28/01/2010
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 196
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 31972/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PG Corte di Appello di Napoli;
Avverso la Sentenza Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Castellammare di Stabia, emessa il 30/04/09;
nei confronti di:
OM BR, nato il [...];
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Mario Gentile;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. D'Ambrosio Vito, che ha concluso per annullamento con rinvio sulla pena;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Annunziata, sezione distaccata di Castellammare di Stabia, con sentenza emessa il 30/04/09, dichiarava OM BR colpevole dei reati di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 bis e art. 171 ter, comma 1, lett. d), comma 2, lett. a), (come contestati in atti, con la recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale) e lo condannava alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa.
Il PG della Corte di Appello di Napoli proponeva ricorso immediato per Cassazione, deducendo violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b). In particolare il PG ricorrente esponeva che nella fattispecie - essendo stata qualificata erroneamente, come circostanza aggravante, la previsione legislativa di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 2, lett. a), (previsione normativa che, invece, costituiva ipotesi autonoma di reato) - era stata irrogata una pena illegale perché inferiore al minimo edittale.
Tanto dedotto, il PG ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena. Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 28/01/010, ha chiesto l'annullamento con rinvio sulla pena.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata va annullata senza rinvio per una ragione rilevabile di ufficio.
Nella fattispecie l'imputato, a seguito di giudizio di merito, è stato ritenuto colpevole dei reati di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 bis e art. 171 ter, lett. d), con conseguente condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa (pena base mesi cinque di reclusione ed Euro 15.000,00 di multa (reato ex L. n.633 del 1941, art. 171 ter) aumentata a quella inflitta per la continuazione); il tutto in relazione a fatti accertati il 16/01/07.
Tanto premesso si rileva che nella fattispecie - non essendo stata comunicata (all'epoca dei fatti) alla Commissione dell'Unione Europea la "regola tecnica" attinente alla mancanza del contrassegno SIAE. (quale elemento costitutivo dei reati in esame); il tutto in violazione della normativa del diritto comunitario di cui alla direttiva 83/189 CE - non ricorre l'elemento obiettivo dei reati ritenuti in sentenza (Giurisprudenza di legittimità consolidata:
Cass. Sez. 3, Sent. n. 13810 del 12/02/08, rv 239949 - 50; Cass. Sez. 3, Sent. n. 13816, rv 239951 - 3; Cass. Sez. 3, Sent. n. 13853, rv 239954-5).
Va annullata, pertanto, senza rinvio la sentenza del Tribunale di Annunziata, sezione distaccata di Castellammare di Stabia, in data 30/04/09, perché il fatto non sussiste. Va, comunque, mantenuta la confisca dei supporti in sequestro, ex L. n. 633 del 1941, art. 171 sexies, comma 2. Trattasi di prodotti privi del contrassegno SIAE, la cui vendita attualmente - a seguito della comunicazione alla Commissione dell'Unione Europea della regola tecnica relativa alla mancanza del contrassegno SIAE (comunicazione effettuata a seguito del D.P.C.M. 23 febbraio 2009, n. 31, entrato in vigore il 09/04/09) - costituisce nuovamente illecito penale, ai sensi delle previsioni legislative di cui alla citata L. n. 633 del 1941, art. 171 bis, art. 171 ter, lett. d).
P.Q.M.
LA CORTE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Conferma la statuizione sulla confisca.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2010