Sentenza 11 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/05/2001, n. 6605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6605 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 5 60 LA CORTE SUPREMA DICASSAZIO Oggetto SEZIONE 6 сеши м Composta dagli Il mi s ri Magistrati: Scala Dott. Mario SPADONE Presidente R.G. N. 3112/99 Cron. 14738 Dott. Alfredo MENSITIERI - COere Rel. COere Rep. 2403 Dott. Giandonato NAPOLETANO Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO COere Ud. 08/03/01 Dott. Sergio DEL CORE COere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SE N TENZ A 3000 per diritti L. sul ricorso proposto da: 1 MAR 2001 IL CANCELLIERE ZU AC, AN AN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA P. L. DA PALESTRINA 63, presso LIRE 3000 CANCELLERIA lo studio dell'avvocato CONTALDI MARIO, che li difende unitamente all'avvocato VENTURA SERGIO, giusta delega in atti;
CG512701 ий ricorrenti contro щ и CONSIGLI GEMMA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ч F CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato MANZI LUIGI, che lo difende unitamente all'avvocato DE DOMINICIS ANTONIO, giusta delega in atti;
B -2001 421 - controricorrente Ap -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE avverso la sentenza n. 741/98 del Tribunale di PARMA, Richiesta copia esecutiva dal Sig. MANZI per diritti L24000+6 depositata il 15/07/98; 30 AGO. 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica IL CANCELLER udienza del 08/03/01 dal COere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
Mario CONTALDI, difensore deludito l'Avvocato CANCELL l'accoglimento del ricorrente che ha chiesto ricorso;
diye l'Avvocato Carlo ALBINI, per dell'Avv. L.MANZI, udito dep. in udienza, difensore del resistente che ha AT962915 chiesto il rigetto del ricorso e deposita nota spese. LIRE 2000 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore CANCELLERIA Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. BB491655 BB491660 . T U . . S Щ M M -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO MO NZ e IN GN, con atto di citazione notificato il 29 30 giugno 1995, convennero innanzi al Pretore di Parma MA, Irma, Lavinia e Giuseppina CO, comproprietarie pro diviso, unitamente ad essi attori, di un fabbricato rurale in agro di Berceto, frazione Tralacosta, chiedendo che fosse accertato che la scala esterna al fabbricato, della quale la convenuta MA CO assumeva di essere esclusiva proprietaria perché adduceva solo ad alcune stanze a primo piano, di sua proprietà, era, invece di proprietà anche di essi attori e, pertanto, la CO MA fosse condannata a ripristinare l'originario stato dei luoghi, avendo cambiata la pavimentazione della scala ed avendovi apposto un cancello. Mentre le altre convenute restarono contumaci, . r la CO MA si costituì per resistere alla e h domanda ed, opponendo che la scala era di sua l esclusiva proprietà, in quanto pertinenza u della M porzione di casa a lei assegnata in sede di divisione dell'immobile, ancorchè nei rogiti non se ne facesse menzione, chiese, in via riconvenzionale, che in tal senso fosse statuito. 3 L'adito pretore, rigettando la domanda principale ed accogliendo la riconvenzionale, dichiarò la scala di proprietà esclusiva della CO MA, perché costituente pertinenza della parte di fabbricato a costei attribuita ed alla stessa pervenuta in proprietà ai sensi dell'art. 818, co. 1° cod. civ.. Proposero appello lo NZ e la GN, ma il Tribunale di Parma, con sentenza resa in data 15 luglio 1998, ha respinto il gravame, ritenendo che la scala, menzionata nell'atto di divisione per NO OZ del 30 novembre 1988 come mezzo per accedere dall'esterno alla tre stanzette a primo piano assegnate alla CO MA, costituisse pertinenza di tale porzione dell'immobile e, poiché con l'atto divisionale non era stata espressa in modo inequivoco una contraria volontà, ai sensi dell'art. 818, co. 1°, cod. civ. unitamente a detta porzione del fabbricato anche la scala era stata assegnata in proprietà esclusiva alla CO MA. Tale conclusione, ha precisato la corte di merito, non poteva ritenersi contraddetta dalla presunzione di condominialità stabilita per le scale dall'art. 1117 cod. civ., perché la 4 presunzione deriva solo dalla destinazione del bene all'uso comune, né dal fatto che la scala si appoggia al muro comune e che su di essa si aprono una finestra dell'alloggio degli attori e la nicchia del contatore dell'energia elettrica dello stesso alloggio. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso lo NZ e la GN, affidandosi ad un unico motivo. Resiste con controricorso la CO MA. Vi sono memorie difensive per entrambe le parti. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo formulato ricorrenti censurano l'impugnata sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 817 e 818 cod. civ., adducendo che il Tribunale è pervenuto all'erronea т conclusione che la scala costituisce pertinenza и della porzione di fabbricato di esclusiva proprietà в и della CO MA sulla base dell'erroneo presupposto di fatto, reiteratamente evidenziato in ч sentenza, che il muro nel quale la scala è incorporata sia di proprietà comune. Il muro è, invece, incontestatamente di proprietà esclusiva di essi ricorrenti e, pertanto, 5 poiché la scala è posta anche a servizio della parte d'immobile di proprietà di essi ricorrenti, non poteva essere considerata pertinenza della parte assegnata alla CO MA ma, semmai, un bene in comproprietà od oggetto di servitù. La censura è inammissibile, perché fondata su di un dato di fatto per la prima volta prospettato in questa sede. L'esame dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, consentito in considerazione della natura di error in procedendo del vizio denunciato, evidenzia che la domanda, volta all'accertamento della comproprietà della scala esterna al fabbricato, si fondava esclusivamente sulla cortilizia, sulla quale sorge comunione dell'area la scala. I motivi di appello, poi, si incentravano sulla presunzione di comproprietà della scala ai sensi т dell'art. 1117, n. 1°, cod. civ., sulla и destinazione oggettiva della scala a servizio иц dell'intero fabbricato e sull'interpretazione ч dell'atto di divisione. Nello stesso atto si accenna alla parte di muro ritenuta di esclusiva proprietà degli appellanti, ma solo al. fine di illustrare la asserita 6 destinazione della scala ad uso comune, poiché la scala servirebbe per accedere anche a tale parte del muro. È, dunque, evidente che mai, nella fase di merito, la tesi della comproprietà della scala esterna era stata fondata su di una pretesa esclusività, in capo agli attori, della proprietà della parte di muro cui la scala si appoggia. Trattasi, pertanto, di questione del tutto nuova, fondata su di un dato di fatto mai prospettato in precedenza e, peraltro, abbiso- gnevole di accertamenti, che rende inammissibile la censura. Il ricorso, va, dunque, respinto, con la conseguente condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, а rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da s dispositivo. u
P.Q.M.
l, u La Corte rigetta il ricorso e condanna i J ricorrenti, in solido tra loro, a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in complessive L. 4.215.000, di cui L.
4.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, addì 8 marzo 2001, nella 7 camera di consiglio della 2^ Sezione Civile. Hi Pundicte Se Co riglice resou M ajoleva Противни IL CANCELLIERE C1 Valena Neri 11 MAG 2001 40000 290000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in doa AGO. 2001 Serie 4 36811. versate S. 290.000 DUECENTONOVANTAMILA ola. p. II Dirigente Area Servizi (D.ssa Maria Grazia DI FILIPPO) re Il Responsabile Servizio A!!i Giudiziari E (Dr. M. RACCICHINI) I R D L O E M T L IL DIRIGENTE AREA SERVIZI A A E D (D.ssa M. Grazia DFILIPPO) 09V 8