Sentenza 30 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/2001, n. 1324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1324 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2001 |
Testo completo
01 3 24 / 0 1 Aula 'A' REPUBBLICA IT: LIA EL PO LO ITALIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele ANNUNZIATA - Presidente R.G.N. 7760/98 Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Cron.2734 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Consigliere Rep . Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Ud. 24/11/00 Rel. ConsigliereDott: Raffaele FOGLIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copi 24 ORE studio SENTENZA dal Sig. 3000 .sul ricorso proposto da: per diritti L. 31 GEN. 2001 MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro IL CANCELLIERE tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, LIKE 3000 CANCELLERIA presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente CG408033
contro
LL UC;
intimato avversO la sentenza n. 2494/97 del Tribunale di BRESCIA, depositata il 21/10/97 R.G.N. 3042/97; 2000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 4866 udienza del 24/11/00 dal Consigliere Dott. Raffaele -1- FOGLIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'integrazione del contraddittorio nei confronti della regione Lombardia, in subordine, il rigetto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 23.4.1996 al Pretore di Bergamo, LU IE conveniva in giudizio il Ministero dell'Interno chiedendone la condanna al pagamento, in suo favore, dell'indennità di accompagnamento, oltre accessori di legge, a decorrere dalla domanda amministrativa. Si costituiva il Ministero convenuto osservando che, il d.P.R. 21.9.1994, n. 698, aveva introdotto una nuova procedura per l'attribuzione delle provvidenze agli invalidi civili, articolata in due fasi, ciascuna autonoma rispetto all'altra, la prima per l'accertamento degli stati di invalidità, la seconda, per l'eventuale concessione delle provvidenze economiche conseguenti: ne conseguiva che essendosi impugnato un provvedimento inerente la prima fase, non sarebbe stata ammissibile l'introduzione di una domanda di condanna all'erogazione delle prestazioni invocate. Disposta c.t.u., il Pretore accoglieva la domanda con sentenza n. 105/97. Tale decisione veniva impugnata dall'Amministrazione convenuta la quale riproponeva la tesi già sostenuta in primo grado in ordina alla inammissibilità- improcedibilità dell'azione di condanna ed eccepiva, in via subordinata, l'inammissibilità dell'obbligazione accessoria degli interessi legali a partire dal 121mo giorno successivo alla domanda amministrativa, invocando il termine di 180 giorni dalla data di ricezione, da parte della competente Prefettura, di copia dell'istanza corredata dal verbale di accertamento sanitario trasmesso dalla Commissione medico sanitaria competente. Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Brescia, con sentenza del 21.10.1997 respingeva il gravame e compensava tra le parti le spese di causa. Osservava il Giudice di appello che la distinzione in due fasi del procedimento amministrativo, sostenuta dal Ministero ricorrente non vale ad escludere il carattere unitario dell'intero procedimento, né ad immutare la funzione 3 propria della verifica giurisdizionale, che è quella di stabilire la spettanza o meno di un determinato diritto soggettivo. Quanto alla decorrenza degli interessi, l'art.5, c.2 del d.P.R. n. 698 del 1994 rinvia alle disposizioni del codice civile e, quindi, anche all'art. 1282 c.c. stabilendo altresì che “i benefici economici........decorrono dal mede successivo " alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario....... Ciononostante, il Tribunale riteneva corretto, “nel contesto del più generale sistema degli accessori sul credito previdenziale-assistenziale, attribuire prevalenza, in assenza di una incompatibilità tra le disposizioni, alla generale regola della decorrenza dal 121mo giorno successivo alla domanda amministrativa di cui all'art. 7 della legge n. 533 del 1973. - -Inconsistente appariva invece secondo il Tribunale la previsione del termine massimo di 180 giorni invocato dall'Amministrazione appellante, termine introdotto non al fine di determinare la misura o la decorrenza del diritto fatto valere, bensì soltanto per fissare un termine ordinamentale per la regolare “evasione" delle singole pratiche in conformità al principio del “buon andamento dell'amministrazione” dettato dall'art. 95 (recte, 97) della Costituzione. Avverso detta sentenza il Ministero dell'Interno ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. L'intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo · deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 17, c.2 della legge 23.8.1988, n. 400; 11, commi 1,2,3, e 4 della legge 24.2.1993, n. 537; 3, c,5 e 6 c.1 del d.P.R. 21.9.1994, n. 698 lamenta l'Amministrazione ricorrente che erroneamente il Tribunale di Brescia, dopo aver individuato nel Ministero dell'Interno il soggetto passivamente legittimato a contraddire alla domanda di accertamento sanitario proposta nel ricorso 4 introduttivo, ha ritenuto di unificare i due distinti momenti di tutela giurisdizionale, pervenendo, quindi, alla pronuncia di condanna del Ministero medesimo alla corresponsione della prestazione richiesta. Rileva l'Amministrazione ricorrente che il predetto sistema di separazione delle due fasi autonome del procedimento, ha trovato conferma nell'art. 3, c.3 della legge 8.8.1995, n. 335 che, nel delegare il Governo all'emanazione di uno o più decreti tesi al riordino delle prestazioni previdenziali e assistenziali, ha indicato, tra i principi e criteri direttivi ai quali ispirarsi, quello dell'armonizzazione dei procedimenti di erogazione e di revisione delle prestazioni, fermo rimanendo per il settore dell'invalidità civile, della cecità civile e del sordomutismo, il principio della separazione tra la fase dell'accertamento sanitario e quella della concessione dei benefici economici come disciplinato dal d.P.R. n. 698 del 1994. (cita a sostegno Cass., 14.7.1998, n. 6894). Il motivo è infondato. Assai di recente le Sezioni Unite di questa Corte, ponendo fine ad oscillazioni della stessa giurisprudenza di legittimità manifestatasi negli ultimi anni, ha statuito che nella vigenza della disciplina introdotta dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537 e del regolamento approvato con d.P.R. 21 settembre 1994, n. 698, il privato che, dopo aver inutilmente esperito il procedimento amministrativo di accertamento della sua condizione di invalidità, intenda ottenere una prestazione di assistenza sociale per invalidità civile ed abbia già ricevuto in sede amministrativa un provvedimento negativo in ordine alla sussistenza del requisito sanitario non è tenuto a chiedere preventivamente in giudizio l'accertamento del requisito sanitario nei confronti del Ministero del tesoro e poi a chiedere, con distinto processo, l'attribuzione della prestazione pecuniaria nei confronti del Ministero dell'interno, essendo invece sufficiente che egli proponga un'unica azione nei confronti di quest'ultima Amministrazione (sent. 12 luglio 2000, n.483). S Tale principio risulta confermato ulteriormente dalla nuova disciplina (non applicabile al caso di specie ratione temporis) contenuta nell'art. 130,c.3 della legge 31 marzo 1998, n. 112 la quale, accentrando presso le regioni o presso l'Inps le operazioni di erogazione delle prestazioni per invalidità civile, ha riaffermato il principio della separazione dei procedimenti amministrativi di accertamento sanitario e di concessione dei benefici economici, già enunciato dalla legge n. 537 del 1993, ma precisando che nei procedimenti giudiziari aventi ad oggetto questi ultimi, soltanto le regioni debitrici oppure l'Inps debbono essere convenuti in giudizio. In tal modo resta ribadito il principio di fondo che le esigenze organizzative della pubblica amministrazione non possono prevalere sul diritto dell'individuo all'effettività della tutela giurisdizionale. Premesso quanto precede, il ricorso va respinto, senza alcuna pronunzia sulle spese, non essendovi stata costituzione dell'intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 24.11.2000 Il Consigliere estensore Il Presidente M. Амишин а I DI BOLLO, D OGNI SPESA, TASSA AI SENSI DELL'ART. 10 POSTA a 533 . IM N DA REGISTRO, E DA 11-8-73 TE IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA ESEN Depositata in Cancelleria DIRITTO E LEGG O DELLA 30 GEN. 2001 oggi, LABORATORE DI CANCELLERIA E H T R O C 16