Sentenza 29 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/05/2001, n. 7312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7312 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2001 |
Testo completo
0 7312/0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO R. G. 2423/99 Cron. N. 16799composta dai seguenti Magistrati:
1.Dott. IO Saggio -Presidente- Rep. N. 2.* Vincenzo . Mileo -Consigliere- 66 Paolino Dell'Anno -Consigliere- Ud. 14.03.2001 3. 66 Federico Roselli -Consigliere- 4. 665. Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA LA NA, elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'Avv. Aldo Rettura del foro di Lamezia Terme Ricorrente
CONTRO
NO TO 1156 Intimato per la cassazione della sentenza n. 433/97 del Tribunale del La- voro di Lamezia Terme del 20.11.1997/5 1997 nella causa iscritta al n. 17 del R.G. anno 1997. 2 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14.3.2001 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, depositato il 24.2.1997, GE IL proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Lamezia Terme in data 15.11.1995, con la quale veniva rigettata la domanda da lui pro- posta nei confronti di IO OT per la corresponsione di differenze retributive per l'importo di £.
5.287.000. L'appellante esponeva di avere già presentato altro ricorso con- clusosi con sentenza passata in giudicato recante condanna del OT al pagamento in suo favore di £. 3.650.000; che tale giu- dizio era stato interrotto e in sede di riassunzione aveva chiesto il pagamento dell'originaria somma di £. 8.937.46; che il Pretore aveva considerato la differenza come domanda nuova e condan- nato il resistente al pagamento dell'anzidetto importo di £. 3.650.000; che la decisione pretorile era stata confermata dal Tribunale;
che con ricorso 6.3.1991 aveva chiesto il pagamento della differenza di £.
5.287.000. La decisione pretorile 15.11.1995 veniva confermata con senten- za del 20.11.1997/5.12.1997 del Tribunale di Lamezia Terme, il quale osservava che il ricorrente IL non aveva provato di avere diritto alla riscossione delle somme richieste;
precisava che tale diritto non era in ogni caso deducibile dall'altro giudizio, 3 conclusosi con sentenza passata in giudicato, nell'ambito del quale non era dato sapere né per quanto tempo lo stesso IL fosse stato dipendente del OT né se lo fosse stato sporadica- mente, a tempo pieno o a tempo parziale;
aggiungeva che la pro- spettazione delle prove per testi era del tutto generica, priva di capitolazione e dell'indicazione delle persone;
rilevava infine che valenza assumeva il mancato espletamentonessuna dell'interrogatorio previsto dall'art. 420 c.p.c. Contro tale sentenza ricorre per cassazione il IL con due motivi. Nessuna difesa ha svolto in questa sede l'intimato OT. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospet- tato dalle parti o rilevabile d'ufficio sotto un duplice profilo. Il primo profilo viene sollevato in relazione al fatto che non si è formato il giudicato implicito o sostanziale per le precedenti de- cisioni concernenti il decidendum, per cui la mancata decisione nel merito concretizzerebbe una omessa ed insufficiente motiva- zione. In base al secondo profilo si assume che il vizio di omessa moti- vazione consiste nel mancato esame di elementi di fatto, come le testimonianze e le busta paga, che sarebbero stati decisivi per la risoluzione della controversia. Le doglianze così formulate non hanno pregio giuridico e vanno disattese. Quanto al primo rilievo si osserva che il Tribunale si è richia- mato al giudicato formatosi nel precedente giudizio, nell'ambito del quale si era discusso del rapporto di lavoro tra le stesse parti senza peraltro che si fosse accertato né per quanto tempo il IL fosse stato alle dipendenze del OT né se lo fosse stato sporadicamente, a tempo pieno o parziale. In questa situa- zione non si ravvisa alcuna violazione degli elementi costitutivi della cosa giudicata né tanto meno omessa motivazione, avendo il Tribunale spiegato in modo congruo il significato del richiamo del giudicato. Quanto al secondo profilo si rileva che gli stessi giudici hanno precisato che la prospettazione delle prove per testi era del tutto generica, per essere priva di qualsiasi capitolazione ed indicazio- ne dei nominativi delle persone da sentire. Trattasi di apprezza- mento riservato al giudice di merito, al quale spetta di procedere alla valutazione dell'ammissibilità delle prove e della loro rile- vanza, sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della ca- renza di motivazione, che, come si è detto in precedenza, non si è verificata nella fattispecie. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione delle norme di diritto, per non avere il Tribunale esercitato, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., i propri poteri di impulso di ufficio alla ricerca della verità, essendosi affidato alla mecca- 5 nica applicazione del criterio dell'onere della prova. Anche questa censura non è fondata e non merita perciò di essere condivisa. Al riguardo si osserva che secondo consolidato indirizzo giuri- sprudenziale, a cui questa Corte presta convinta adesione, nel rito del lavoro l'attribuzione al giudice di poteri istruttori di uf- ficio, ai sensi dell'art. 421-2° comma- c.p.c., incontra un duplice limite, poiché, da una parte, deve rispettare il principio della domanda e dell'onere di deduzione in giudizio dei fatti costituti- vi, impeditivi o estintivi del diritto controverso e, dall'altra par- te, deve rispettare il divieto di utilizzazione del sapere privato del giudice, sicché la norma dispensa la parte dell'onere formale della richiesta della prova e degli oneri relativi alle modalità di formulazione dell'oggetto della prova, ma richiede pur sempre che, dall'esposizione compiuta dei fatti o dall'assunzione degli altri mezzi di prova, siano dedotti, sia pure implicitamente, quei fatti e quei mezzi di prova idonei a sorreggere le ragioni della parte e a decidere la controversia, ossia che sussistano significa- tive piste probatorie emergenti dagli atti di causa (ex plurimis Cass. sentenza n. 9034 del 6 luglio 2000; sentenza n. 6592 del 20 maggio 2000). Nel caso di specie sulla base degli esposti principi correttamente il Tribunale non ha esercitato il proprio potere di impulso di uffi- cio, per non essere emersi dagli atti elementi idonei a sostegno delle ragioni della parte, al di fuori delle prospettate prove per 6 testi, ritenute, come già si è detto, generiche e prive di indica- zione dei nominativi. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigetta- to. Nessuna pronuncia va emessa per le spese del giudizio di cassa- zione, non essendosi costituito l'intimato OT.
PQ M
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma addì 14 marzo 2001 Il Presidente Il Consigliere relatore estensore Malini hyp Alessandro be nears Sulle IL CANCELLIERÉ Depositato in Cancelleria 29 MAG. 2001 oggi, IL CANCELLIERE е T E A T O I R N O D T E G T IS , S A E IT E S O G L 0 S IR L E 1 L A R A D 3 . , T O L 3 T B L O 5 R SA E I 'A : D D E L P N A L S T E I 3 S D N -7 O G I P S -8 O IM N 1 A E 1 D S A E I D E , A E G O T O R G N ST T E E T L I I S G IR E E A R D L L O E D