Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/04/2001, n. 5927
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Sentenza 21 aprile 2001

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L'istanza di rimborso di imposte sul reddito riscosse mediante ritenuta a titolo d'imposta su interessi corrisposti su prestito obbligazionario, operata da sostituto d'imposta, è soggetta al termine di decadenza di cui all'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e non a quello previsto dall'art. 16, comma sesto, del d.P.R. n. 636 del 1972 ovvero a quello ordinario di prescrizione di cui all'art. 37 del d.P.R. n. 602/72. Tale istanza, se fondata sulle limitazioni al potere impositivo dello Stato derivanti dall'applicazione della Convenzione in materia di doppia imposizione Italia - Svizzera del 9 marzo 1976, deve essere corredata di attestazione ufficiale - di cui non sono ammessi equipollenti - di un'autorità dello Stato contraente in cui il contribuente è residente, certificante che sussistono le condizioni richieste dalla stessa Convenzione per ottenere il rimborso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/04/2001, n. 5927
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5927
    Data del deposito : 21 aprile 2001

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