Sentenza 26 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/01/2004, n. 1347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1347 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - rel. Consigliere -
Dott. MINICHIELLO Florindo - Consigliere -
Dott. COLETTI Gabriella - est. Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MULTIMEDICA S.p.A., con sede in Milano, in persona del legale rapp.te p.t. Ing. Giuseppe Lanzanova, difesa dall'avv. Pietro Zambrano del Foro di Milano ed elett.te dom.ta in Roma, via Luigi Lilio n. 65 presso gli avv.ti Paolo de Berardinis e Vincenzo Mozzi, come da procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
VE MO, res. in Varese, via Miogni 12, elett.te dom.to in Roma, via di Porta Pinciana 6, presso l'avv. Beniamino Caravita di Toritto, che lo rappresenta e difende unitamente agli avv.ti Giovanni Demaria jr. e Stefano Nespor del Foro di Milano, come da procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 604 in data 2/23 ottobre 2001 (R.G. 184/01). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 ottobre 2003 dal Consigliere Dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Pietro Zambrano;
udito l'avv. Stefano Nespor;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro del Tribunale di Milano del 27 luglio 2000, il Dott. MO EL esponeva di avere stipulato in data 31 maggio 1999 un contratto di collaborazione autonoma di durata triennale come aiuto presso l'unità di neurochirurgia del Policlinico Specialistico IC di Sesto San Giovanni. Nel marzo del 2000 il direttore amministrativo gli aveva proposto un ridimensionamento delle sue attribuzioni e, conseguentemente, dei compensi;
proposta che egli aveva rifiutato con racc. a mano del 3 marzo 2000, nella quale aveva lamentato anche la sua esclusione dalle mansioni di neurochirurgo.
Con raccomandata del 15 marzo 2000 la clinica gli aveva comunicato la risoluzione consensuale del rapporto con effetto immediato;
accordo la cui esistenza egli contestò con lettera dei suoi legali del 21 marzo 2000.
Tanto premesso, il Dott. EL chiese che la IC venisse condannata, per l'anticipato recesso, al pagamento di tutti i compensi che sarebbero maturati fino alla naturale scadenza del contratto, oltre ai danni alla professionalità e alla carriera, pari a L. 590.000.000.
Costituitasi, la IC eccepì che vi era stato accordo per la risoluzione del rapporto;
che, comunque, era suo diritto recedere anche prima della scadenza del contratto;
che, in ogni caso, il recesso era giustificato dalla incompetenza professionale dimostrata dal EL, il quale aveva eseguito due interventi con metodiche ormai superate e altamente rischiose per i pazienti. Con sentenza in data 5 gennaio 2001 il Tribunale, ritenendo che l'apposizione del termine costituisse solo impedimento a modifiche delle condizioni economiche, ma non precludesse al beneficiario della prestazione professionale di recedere prima della scadenza contrattuale, rigettò la domanda, osservando che il recesso della Clinica era motivato dalle riserve mosse all'operato del medico dai due cooprimari del reparto di neurochirurgia.
Proposto appello dal EL, la Corte d'Appello di Milano - nella resistenza della IC, la quale ripropose le eccezioni sollevate con la costituzione in primo grado, chiedendo il rigetto dell'appello e, in subordine, nel solo caso di ammissione di tutti o parte dei mezzi istruttori formulati dall'appellante, l'ammissione dei suoi mezzi di prova - con la sentenza oggi impugnata ha accolto la domanda, condannando la società convenuta al pagamento della (minore) somma di L. 235.000.000, a titolo di compensi professionali e di danno all'immagine.
Il Collegio del gravame ha osservato che l'apposizione di un termine al contratto di lavoro (autonomo) precludeva la libera recedibilità di cui all'art. 2237 c.c.; che, mancando il consenso dell'altra parte, si era in presenza di un recesso deciso unilateralmente dalla Clinica;
che le deduzioni sulla pretesa inadeguatezza professionale del EL erano del tutto generiche.
Avverso questa sentenza IC S.p.A. ricorre per Cassazione con unico motivo illustrato anche da memoria, cui il Dott. MO EL resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico complesso motivo, denunciando ai sensi dell'art. 360 n. 3 e 5 cod. proc. civ., in una a vizio di motivazione, violazione e falsa applicazione degli artt. 2229, 2232, 2237 c.c., dell'art. 1453 c.c., degli artt. 112, 115, 437 c.p.c. degli artt. 1362, 1363, 1370 c.c., la società ricorrente sostiene che:
a) la Corte d'Appello avrebbe ritenuto non opponibile la giusta causa di recesso perché i fatti che la integravano non erano stati inseriti nella lettera risolutiva del rapporto, sebbene nessuna norma imponga un tale onere;
b) comunque essa IC, come risultava dalla lettera in data 3 marzo 2000 dello stesso EL, aveva contestato a questi il suo inadempimento, consistente in inadeguatezza professionale rispetto alle regole tecnico-scientifiche più recenti;
c) il EL non aveva mai eccepito che le ragioni dell'anticipato recesso dovessero essere inserite nella lettera di recesso, a pena di illegittimità di questo sicché la Corte d'Appello si era pronunciata su questione mai posta dalle parti;
d) la Corte d'Appello aveva ritenuto non provate le ragioni del recesso, senza tuttavia pronunciarsi sulla richiesta di prova testimoniale intesa a fornire tale prova;
e) in particolare, IC aveva chiesto di provare che "dopo solo due interventi eseguiti dal ricorrente, i due cooprimari dell'Unità di Neurochirurgia, che si sottolinea sono specialisti di fama nazionale, ebbero a sollevare pesanti e preoccupanti rilievi in merito al metodo di lavoro del Dott. EL che ritenevano, oltre che tecnologicamente superato (ancor più se si tiene conto degli aggiornatissimi macchinari impiegati nell'unità funzionale di neurochirurgia della IC) 'altamente rischioso per il paziente'"; richiesta del tutto ignorata dalla Corte d'Appello. Le prime tre censure, riportate sotto le lettere a), b) e c), sono infondate.
La Corte d'Appello non ha affatto detto che le ragioni del recesso non potevano essere prese in considerazione perché non previamente contestate per iscritto al lavoratore. Essa ha invece rilevato, avendo escluso in primis il consenso del EL alla risoluzione anticipata del rapporto, che non era neppure stato provato da parte di IC "un inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del EL che giustificasse la risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 1453 cod. civ." (pag. 7 sentenza), aggiungendo subito dopo la considerazione che nessun accenno ad una pretesa inidoneità professionale era contenuto nella comunicazione del recesso. È quindi di tutta evidenza che quest'ultimo rilievo è stato formulato dalla Corte d'Appello al solo scopo di motivare ulteriormente sulla inesistenza della prova di un inadempimento del medico, non già per affermare l'inesistente principio che la dichiarazione di (anticipato) recesso dovesse contenere anche la contestazione degli addebiti.
Anche le censure di cui alle lettere d) ed e) sono infondate. La Corte d'appello non doveva ne' poteva ammettere le prove dell'appellata perché, come si legge nell'epigrafe della sentenza impugnata e viene ripetutamente ricordato nel controricorso, IC, nelle conclusioni definitive, chiese l'ammissione delle sua prove "nel solo caso di ammissione di (tutti o parte dei mezzi istruttori formulati dall'appellante". Pertanto, la Corte d'appello non avrebbe potuto ammettere la prova della società appellata se non violando il principio dispositivo (art. 112 e 115 c.p.c.), secondo il quale la parte è sovrana nell'apprezzare se e a quali condizioni una prova (che peraltro in appello costituisce un'eccezione al divieto posto in via generale dall'art. 437 c.p.c.) sia opportuna. Nella specie, la parte interessata ha ritenuto che la sua prova dovesse espletarsi nella sola ipotesi che fosse ammessa la prova avversa. Deriva che il Collegio di merito, non avendo ritenuto di ammettere la prova del EL, non doveva pronunciarsi sulla identica richiesta della controparte, espressamente condizionata a tale ammissione. Il ricorso va pertanto rigettato.
La Corte, anche in considerazione del diverso esito dei giudizi di merito, ravvisa l'opportunità di compensare tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2004