Sentenza 26 febbraio 2013
Massime • 1
La valutazione della gravità delle condizioni di salute del detenuto e della conseguente loro incompatibilità col regime carcerario deve essere effettuata anche in concreto, con riferimento alla possibilità di effettiva somministrazione nel circuito penitenziario delle necessarie terapie e, quindi, anche a prescindere dalla ritenuta compatibilità delle condizioni sanitarie con il regime carcerario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/02/2013, n. 23713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23713 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 26/02/2013
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI L. - Consigliere - N. 270
Dott. MASSAFRA U. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere - N. 3833/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO UI N. IL 03/02/1978;
avverso l'ordinanza n. 8917/2012 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 19/12/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA;
sentite le conclusioni del PG Dott. Scardaccione Vittorio Eduardo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
udito il difensore avv. TE LU, del foro di Napoli, quale sostituto dell'avv. Abet Antonio, del foro di Napoli, difensore di fiducia del ricorrente, che insiste nell'accoglimento del ricorso con annullamento dell'atto impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di TE LU avverso l'ordinanza emessa in data 19.12.2012 dal Tribunale di Napoli ai sensi dell'art. 310 c.p.p. con la quale veniva respinto l'appello interposto dal predetto avverso l'ordinanza in data 27.11.2012 del GIP del Tribunale di Napoli, reiettiva della richiesta di sostituzione della misura di custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari per motivi di salute con allegazione di consulenza medica effettuata nel procedimento n. 23893/08 e provvedimento del tribunale del riesame che, in accoglimento dell'appello, aveva modificato la misura carceraria con quella degli arresti domiciliari. Il Tribunale, condividendo la tesi del GIP, rilevava che dalla consulenza sanitaria disposta d'ufficio da quel giudice (redatta dal dr. Buonocore) emergeva la compatibilità delle condizioni di salute del TE con il regime detentivo (per l'esattezza presso un CDT dell'Amministrazione penitenziaria, con predisposizione in tempi brevi del ricovero presso strutture sanitarie specializzate) e che la misura carceraria imposta appariva, a fronte della pena comminata per i gravi reati contestati, l'unica idonea a tutelare le esigenze di tutela della collettività. Rilevava che l'ordinanza in questione era stata già confermata dal Tribunale del riesame con provvedimento del 15.10.2012, previa esclusione della L. n. 203 del 1991, art. 7, e che era in corso il trasferimento del MA presso la Casa circondariale di Napoli - Poggioreale dotata di un CDT idoneo per le patologie di cui era affetto il paziente. Nè vi era un ritardo colpevole nel trasferimento dal momento che il perito aveva evidenziato non una situazione di urgenza bensì la necessità di intervenire in tempi brevi.
Il ricorrente deduce la violazione dell'art. 275 c.p.p., comma 4 bis e art. 186 bis c.p.p., comma 3 ed il vizio motivazionale, evidenziando come in data 13.11.2012 altra sezione del Tribunale del riesame di Napoli, nell'ambito di un diverso procedimento, avesse sostituito la misura carceraria con quella degli arresti domiciliari. Rileva come anche la perizia del dr. Buonocore indicasse la gravità della patologia del TE (insufficienza con ectasia dell'aorta ascendente di grado moderato e sospetto basalioma al dorso della mano) e che, a differenza dell'allegato provvedimento del Tribunale del riesame Vili sezione in cui si dava atto che gli stessi organi penitenziari parlavano di tempi lunghi ovvero quantificabili in innumerevoli mesi, l'ordinanza impugnata aveva evidenziato solo la necessità d'intervenire in tempi brevi. Nel caso di specie non si era pervenuti ad alcuna diagnosi ne' all'indicato intervento che sarebbe dovuto avvenire in tempi brevi, ne' era emersa in alcun modo la praticabilità del protocollo terapeutico presso il Carcere di Poggioreale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Le conclusioni della perizia eseguita dal dr. Buonocore sono state puntualmente rispettate dal GIP e dal Tribunale del Riesame, ma resta senza risposta il coordinamento tra l'esito di tale perizia e la valutazione della stessa effettuata dal Tribunale del riesame nel diverso procedimento penale in cui è coinvolto il TE, portata a conoscenza sia del G.i.p. che del Tribunale nell'ambito del presente procedimento.
Con tale ordinanza del 13.11.2012 si prendevano in considerazione le comunicazioni dell'Amministrazione penitenziaria secondo cui i tempi di esecuzione dei provvedimenti possono risultare particolarmente lunghi e che per potersi avvalere di strutture sanitarie esterne ai fini di una corretta formulazione diagnostico-terapeutica potessero occorrere innumerevoli mesi. Ne conseguiva, atteso l'esame in concreto della situazione sanitaria del MA, l'incompatibilità delle sue condizioni con l'ambiente carcerario. Invero, a dispetto delle conclusioni finali, la perizia in questione ha comunque posto in evidenza che il TE è "affetto da insufficienza aortica di grado moderato con ectasia ascendente (45 mm.) lesione dermatologica al dorso (sospetto basalioma) in soggetto tabagico ex tox." e che, sebbene il programma diagnostico potesse essere realizzato presso un centro clinico dell'amministrazione penitenziaria (CDT) ove sollecita l'opportuno e prudenziale trasferimento del paziente, segnala, al contempo, la necessità di predisporre "in tempi brevi" il ricovero ospedaliero presso strutture del SSN specializzate del territorio.
Orbene, è innegabile la stridente contraddizione tra i due provvedimenti resi dal Tribunale, benché in diversa composizione, in relazione al medesimo soggetto e alle medesime condizioni sanitarie, quali accertate dal perito dr. Buonocore. Sicché la riferita compatibilità delle stesse con il regime carcerario, tratta dalle conclusioni della perizia, senza alcun riferimento al contenuto della perizia stessa e alla valutazione della medesimo elaborato peritale fattane in tempi recentissimi ed anteriormente dalla medesima Autorità giudiziaria alla luce di pertinenti puntualizzazioni dell'Amministrazioni penitenziaria, rende gravemente carente l'apparato argomentativo dell'impugnata ordinanza. Infatti, la valutazione della gravità delle condizioni di salute del detenuto e della conseguente loro incompatibilità col regime carcerario "deve essere effettuata anche in concreto, con riferimento alla possibilità di effettiva somministrazione nei circuito penitenziario delle terapie di cui egli necessita" (Cass. pen. Sez. 1, n. 12716 del 6.3.2008, Rv. 239380) e quindi anche a prescindere dalla ritenuta compatibilità delle condizioni sanitarie con il regime carcerario. Consegue l'annullamento dell'impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Napoli.
Si deve disporre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Napoli. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2013