CASS
Sentenza 26 luglio 2023
Sentenza 26 luglio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/07/2023, n. 32372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32372 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CQ CC nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/01/2023 del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
sentite le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' E' presente l'avvocato MASSARI LADISLAO FORO BRINDISI per l'imp CQ CC Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 32372 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 11/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Lecce, in sede di riesame cautelare, ha confermato il provvedimento del G.I.P. dello stesso Tribunale che aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di CC AC, in relazione al reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 e a quelli di tentata estorsione aggravata e danneggiamento a lui ascritti nell'imputazione provvisoria. 2. Ricorre per cassazione l'indagato, a mezzo del difensore, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria. Si censura il ragionamento secondo cui il prevenuto, incaricato secondo l'accusa di danneggiare la porta della macelleria "Scorcia", non avrebbe potuto non sapere che a monte di tale azione illecita vi sarebbe stata una richiesta estorsiva;
che, inoltre, tale azione realizzata con "liquido infiammabile" sarebbe espressiva della connotazione mafiosa. Si contesta l'inconsistenza dei gravi indizi a carico del prevenuto - reo soltanto di essere il fratello del presunto boss del sodalizio criminale - fondati su tre sole intercettazioni da cui non è dato rinvenire il consapevole coinvolgimento del ricorrente nel sodalizio criminoso. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di adeguatezza della sola misura cautelare estrema, nonostante la posizione oltremodo marginale del ricorrente nella compagine criminosa e i dubbi sulla riconducibilità al medesimo della condotta aggravata ex art. 416-bis.1 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è infondato. 2. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la motivazione offerta dal Tribunale a supporto della ritenuta gravità indiziaria non può definirsi incongrua, né manifestamente illogica, per cui la stessa appare immune da vizi di legittimità rinvenibili nella presente sede. Il nucleo centrale del ragionamento svolto dai giudici di merito intende evidenziare, nei limiti della delibazione richiesta in sede cautelare, l'inserimento dell'indagato nel sodalizio oggetto di indagine, incentrato sul metodo mafioso che 2 traspare dalle condotte estorsive e di danneggiamento emergenti dal compendio indiziario, ben delineato nell'ordinanza impugnata. 2.1. I giudici territoriali hanno dato conto delle captazioni effettuate, fra cui alcune che vedono come interlocutore proprio il ricorrente, da cui hanno legittimamente desunto come l'incendio della porta di ingresso della macelleria "Scorcia" di MA sia stato progettato, programmato e preparato da AC SE e ME RI, nonché eseguito da quest'ultimo unitamente a CC AC, valorizzando dalle intercettazioni le chiare lamentele dello ME nei confronti del ricorrente, proprio per la condotta tenuta da quest'ultimo nel corso dell'incendio (l'indagato procedeva ad appiccare il fuoco all'ingresso della macelleria mentre ME era ancora intento a spargere il liquido infiammabile, in tal modo procurando a quest'ultimo la bruciatura dei capelli). 2.2. Il Tribunale ha anche lógicamente ravvisato, sul piano della gravità indiziaria, il coinvolgimento del prevenuto nell'episodio estorsivo oggetto di indagine, trattandosi di danneggiamento non fine a sé stesso, bensì inserito all'interno di una dinamica estorsiva che il gruppo criminale in questione stava perpetrando ai danni dei gestori della macelleria "Scorcia". Infatti, come precisato in motivazione, la vittima, TU GI, aveva confermato di aver ricevuto, pochi giorni prima del danneggiamento della sua macelleria, delle richieste estorsive, rifiutandosi però - per paura di ritorsioni - di specificare l'identità degli autori, salvo affermare che si trattava di "pregiudicati" del luogo. E' stato poi riportato il dialogo intervenuto tra MA AN, detto "Cirasa" (soggetto assai vicino al gruppo criminale cui appartenevano i AC e lo ME) e ST IA NT (moglie del boss ergastolano Totò Rizzo), in cui la donna stigmatizza l'iniziativa di quelli che lei definisce i "tre coglioni dell'apocalisse", riferendosi ai fratelli AC e a ME RI, in quanto resisi responsabili dell'incendio ad una macelleria che la ST considerava sotto la sua "protezione". Il tutto per evidenziare il nesso sussistente tra le richieste estorsive avanzate nei confronti dei gestori della macelleria "Scorcia", una settimana prima del danneggiamento, e l'incendio appiccato alla stessa macelleria la notte tra il 13 e il 14 aprile 2020. L'odierno indagato, quale partecipante all'azione di danneggiamento dell'esercizio commerciale, perpetrata mediante utilizzo di liquido infiammabile, è stato plausibilmente considerato compartecipe di una condotta criminosa indicativa di un metodo mafioso, in quanto espressione di un potere di intimidazione finalizzato a costringere la vittima a cedere alle richieste illecite del gruppo criminale, oltre che a tenere un comportamento omertoso, tanto che i gestori della macelleria si sono ben guardati dal denunciare i responsabili. 3 2.3. Gli elementi fattuali dianzi indicati non possono essere rimessi in discussione in questa sede, in quanto rappresentati attraverso esaustive e logiche argomentazioni, coerenti con il quadro indiziario a disposizione, in nessun modo rivalutabile dal giudice di legittimità, al quale sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 - dep. 2021, Rv. 280601 - 01). 3. Per quanto attiene alle esigenze cautelari, va rammentato, sul piano giuridico, che nel caso si verte in ipotesi di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., caratterizzato tanto dalla presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, quanto dalla presunzione di adeguatezza (relativa) della misura carceraria, nel caso ritenuta non superata dal Tribunale in considerazione della rilevante capacità criminale del prevenuto, dimostrata dal ruolo, particolarmente attivo e dinamico, da questi tenuto nell'ambito del sodalizio criminale in esame, anche in ragione del vincolo parentale con il vertice dell'associazione, AC SE, fratello del prevenuto. È stata, inoltre, valorizzata la personalità del ricorrente, negativamente lumeggiata dal precedente penale a suo carico e dalla circostanza di essere attinto da ulteriori procedimenti penali avviati nei suoi confronti per furto pluriaggravato e per due episodi di danneggiamento aggravato, commessi in anni recenti (2021 e 2022). In ogni caso, anche a prescindere dalla sopra indicata presunzione normativa, il Tribunale ha motivatamente osservato come le esigenze di tutela della collettività nei confronti del prevenuto siano elevate al massimo livello, in ragione della gravità delle condotte complessivamente ascritte all'indagato, indicative di notevole professionalità nel delinquere. Si tratta di elementi su cui il Tribunale ha basato un logico e adeguato percorso motivazionale, teso ad evidenziare la necessità di applicare al prevenuto la massima misura custodiale, ritenuta l'unica concretamente idonea e funzionale rispetto al notevole grado di intensità dell'esigenza di prevenire il pericolo che egli torni a spacciare sostanze stupefacenti in forma associata e a taglieggiare, con danneggiamenti ed estorsioni, gli imprenditori di MA e comuni limitrofi. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Seguono gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. 4
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in data 11 maggio 2023 Il Consigl . e estensore Il Presdrte
sentite le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' E' presente l'avvocato MASSARI LADISLAO FORO BRINDISI per l'imp CQ CC Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 32372 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 11/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Lecce, in sede di riesame cautelare, ha confermato il provvedimento del G.I.P. dello stesso Tribunale che aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di CC AC, in relazione al reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 e a quelli di tentata estorsione aggravata e danneggiamento a lui ascritti nell'imputazione provvisoria. 2. Ricorre per cassazione l'indagato, a mezzo del difensore, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria. Si censura il ragionamento secondo cui il prevenuto, incaricato secondo l'accusa di danneggiare la porta della macelleria "Scorcia", non avrebbe potuto non sapere che a monte di tale azione illecita vi sarebbe stata una richiesta estorsiva;
che, inoltre, tale azione realizzata con "liquido infiammabile" sarebbe espressiva della connotazione mafiosa. Si contesta l'inconsistenza dei gravi indizi a carico del prevenuto - reo soltanto di essere il fratello del presunto boss del sodalizio criminale - fondati su tre sole intercettazioni da cui non è dato rinvenire il consapevole coinvolgimento del ricorrente nel sodalizio criminoso. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di adeguatezza della sola misura cautelare estrema, nonostante la posizione oltremodo marginale del ricorrente nella compagine criminosa e i dubbi sulla riconducibilità al medesimo della condotta aggravata ex art. 416-bis.1 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è infondato. 2. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la motivazione offerta dal Tribunale a supporto della ritenuta gravità indiziaria non può definirsi incongrua, né manifestamente illogica, per cui la stessa appare immune da vizi di legittimità rinvenibili nella presente sede. Il nucleo centrale del ragionamento svolto dai giudici di merito intende evidenziare, nei limiti della delibazione richiesta in sede cautelare, l'inserimento dell'indagato nel sodalizio oggetto di indagine, incentrato sul metodo mafioso che 2 traspare dalle condotte estorsive e di danneggiamento emergenti dal compendio indiziario, ben delineato nell'ordinanza impugnata. 2.1. I giudici territoriali hanno dato conto delle captazioni effettuate, fra cui alcune che vedono come interlocutore proprio il ricorrente, da cui hanno legittimamente desunto come l'incendio della porta di ingresso della macelleria "Scorcia" di MA sia stato progettato, programmato e preparato da AC SE e ME RI, nonché eseguito da quest'ultimo unitamente a CC AC, valorizzando dalle intercettazioni le chiare lamentele dello ME nei confronti del ricorrente, proprio per la condotta tenuta da quest'ultimo nel corso dell'incendio (l'indagato procedeva ad appiccare il fuoco all'ingresso della macelleria mentre ME era ancora intento a spargere il liquido infiammabile, in tal modo procurando a quest'ultimo la bruciatura dei capelli). 2.2. Il Tribunale ha anche lógicamente ravvisato, sul piano della gravità indiziaria, il coinvolgimento del prevenuto nell'episodio estorsivo oggetto di indagine, trattandosi di danneggiamento non fine a sé stesso, bensì inserito all'interno di una dinamica estorsiva che il gruppo criminale in questione stava perpetrando ai danni dei gestori della macelleria "Scorcia". Infatti, come precisato in motivazione, la vittima, TU GI, aveva confermato di aver ricevuto, pochi giorni prima del danneggiamento della sua macelleria, delle richieste estorsive, rifiutandosi però - per paura di ritorsioni - di specificare l'identità degli autori, salvo affermare che si trattava di "pregiudicati" del luogo. E' stato poi riportato il dialogo intervenuto tra MA AN, detto "Cirasa" (soggetto assai vicino al gruppo criminale cui appartenevano i AC e lo ME) e ST IA NT (moglie del boss ergastolano Totò Rizzo), in cui la donna stigmatizza l'iniziativa di quelli che lei definisce i "tre coglioni dell'apocalisse", riferendosi ai fratelli AC e a ME RI, in quanto resisi responsabili dell'incendio ad una macelleria che la ST considerava sotto la sua "protezione". Il tutto per evidenziare il nesso sussistente tra le richieste estorsive avanzate nei confronti dei gestori della macelleria "Scorcia", una settimana prima del danneggiamento, e l'incendio appiccato alla stessa macelleria la notte tra il 13 e il 14 aprile 2020. L'odierno indagato, quale partecipante all'azione di danneggiamento dell'esercizio commerciale, perpetrata mediante utilizzo di liquido infiammabile, è stato plausibilmente considerato compartecipe di una condotta criminosa indicativa di un metodo mafioso, in quanto espressione di un potere di intimidazione finalizzato a costringere la vittima a cedere alle richieste illecite del gruppo criminale, oltre che a tenere un comportamento omertoso, tanto che i gestori della macelleria si sono ben guardati dal denunciare i responsabili. 3 2.3. Gli elementi fattuali dianzi indicati non possono essere rimessi in discussione in questa sede, in quanto rappresentati attraverso esaustive e logiche argomentazioni, coerenti con il quadro indiziario a disposizione, in nessun modo rivalutabile dal giudice di legittimità, al quale sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 - dep. 2021, Rv. 280601 - 01). 3. Per quanto attiene alle esigenze cautelari, va rammentato, sul piano giuridico, che nel caso si verte in ipotesi di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., caratterizzato tanto dalla presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, quanto dalla presunzione di adeguatezza (relativa) della misura carceraria, nel caso ritenuta non superata dal Tribunale in considerazione della rilevante capacità criminale del prevenuto, dimostrata dal ruolo, particolarmente attivo e dinamico, da questi tenuto nell'ambito del sodalizio criminale in esame, anche in ragione del vincolo parentale con il vertice dell'associazione, AC SE, fratello del prevenuto. È stata, inoltre, valorizzata la personalità del ricorrente, negativamente lumeggiata dal precedente penale a suo carico e dalla circostanza di essere attinto da ulteriori procedimenti penali avviati nei suoi confronti per furto pluriaggravato e per due episodi di danneggiamento aggravato, commessi in anni recenti (2021 e 2022). In ogni caso, anche a prescindere dalla sopra indicata presunzione normativa, il Tribunale ha motivatamente osservato come le esigenze di tutela della collettività nei confronti del prevenuto siano elevate al massimo livello, in ragione della gravità delle condotte complessivamente ascritte all'indagato, indicative di notevole professionalità nel delinquere. Si tratta di elementi su cui il Tribunale ha basato un logico e adeguato percorso motivazionale, teso ad evidenziare la necessità di applicare al prevenuto la massima misura custodiale, ritenuta l'unica concretamente idonea e funzionale rispetto al notevole grado di intensità dell'esigenza di prevenire il pericolo che egli torni a spacciare sostanze stupefacenti in forma associata e a taglieggiare, con danneggiamenti ed estorsioni, gli imprenditori di MA e comuni limitrofi. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Seguono gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. 4
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in data 11 maggio 2023 Il Consigl . e estensore Il Presdrte