Sentenza 2 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/05/2002, n. 6285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6285 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREM0 6285 /0 2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE LAVOROSEZION Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - R.G.N. 20074/99 Dott. Vincenzo MILEO Dott. Bruno D'ANGELO Consigliere - Cron. 18120 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere - Rep. Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Ud. 28/02/02 Dott. Attilio CELENTANO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: EN PI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CITTA' DELLA PIEVE 19, presso lo studio dell'avvocato CARLO MARTINO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, RITA RASPANTI, giusta 2002 ! 896 delega in atti;
-1- controricorrente avversO la sentenza n. 949/99 del Tribunale di -TREVISO, depositata il 09/08/99 R.G.N. 5276/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/02/02 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato DE FERRA' per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- L Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 2 dicembre 1997 la signora PI EN chiedeva al Pretore di Treviso la condanna dell'INAIL al pagamento, negato in sede amministrativa, dell'indennità per la inabilità temporanea assoluta conseguita ad un infortunio sul lavoro subito il 22 luglio 1996. Esponeva che in tale data, mentre lavorava nel laboratorio artigiano di cui era titolare, intenta all'operazione di orlatura delle tomaie, nel recarsi presso una dipendente, che ne aveva chiesto l'intervento, era inciampata nella pedana del macchinario che stava adoperando, cadendo e riportando lesioni. Instaurato il contraddittorio, l'INAIL si opponeva alla domanda. All'esito dell'istruttoria il Pretore, con sentenza del 21.10.1998, rigettava il ricorso. L'appello della signora EN, cui resisteva l'Istituto previdenziale, veniva rigettato dal Tribunale di Treviso con sentenza del 22 giugno/9 agosto 1999. j I giudici di secondo grado ritenevano non provato che l'infortunio fosse stato determinato dalla presenza di piedistalli di macchine da cucire e sgabelli;
escludevano che il semplice scivolamento a terra nell'ambiente di lavoro, quale risultante dalla denuncia di infortunio, integrasse gli estremi dell'infortunio sul lavoro, trattandosi di rischio generico, indipendente dall'attività lavorativa svolta;
ponevano a carico dell'appellante le spese del grado. Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando due motivi di censura, PI EN. 3 L'INAIL resiste con controricorso. Motivi della decisione Va preliminarmente rilevato che la morte del procuratore della ricorrente, certificata dalla relazione negativa di notifica dell'avviso di udienza, non determina l'interruzione del giudizio di cassazione, poiché in tale giudizio la esposizione delle ragioni del ricorrente è affidata per intero all'atto scritto del ricorso, mentre la discussione orale, cui è preordinato l'invio dell'avviso di udienza, non riveste che un valore complementare (Cass., 26 giugno 1995 n. 5719; 12 ottobre 1994 n. 8331; 9 aprile 1988 n. 2797). Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, la difesa della ricorrente critica la sentenza nella parte in cui ha negato la sussistenza dell'infortunio sul lavoro per la mancanza di un rischio specifico determinato dall'ambiente di lavoro. Assume che la legge lega la indennizzabilità dell'infortunio all'occasione di lavoro, per cui il lavoratore è tutelato per qualsiasi infortunio gli possa capitare durante il lavoro, con la sola eccezione del rischio elettivo. Deduce che la correttezza di tale interpretazione trova conferma nella tutela riconosciuta all'infortunio in itinere, occorso al lavoratore durante il normale percorso casa-lavoro. Sostiene, quindi, che conta poco, nella fattispecie, se la signora EN abbia o meno inciampato nel piedistallo della macchina o in uno sgabello, una volta accertato che la stessa era scivolata e caduta nel mentre si era alzata dalla macchina per cucire, a cui stava lavorando, per dare del filo ad una lavorante che glielo aveva chiesto. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. e vizio di motivazione, la difesa della ricorrente deduce che il Tribunale ha condannato l'appellante alle spese senza alcuna motivazione sul punto, così trascurando il disposto della norma di attuazione citata, che consente l'assoggettamento del lavoratore soccombente al pagamento delle spese solo allorché la pretesa sia manifestamente infondata e temeraria. Il primo motivo di ricorso è fondato. Il Tribunale di Treviso ha rigettato la domanda della signora EN sulla scorta di quell'orientamento giurisprudenziale più rigoroso che richiedeva, per l'indennizzabilità dell'infortunio, la sussistenza di un rischio specifico proprio della prestazione lavorativa (v., fra le altre, Cass., 19 ottobre 1995 n. 10869). Tale orientamento è stato, peraltro, definitivamente superato dalla più recente giurisprudenza della Corte. È stato, infatti, osservato che, come si ricava anche dalla sopravvenuta espressa inclusione fra gli infortuni indennizzabili degli infortuni occorsi durante i normali percorsi abitazione-posto di lavoro e, a certe condizioni, posto di lavoro-luogo di consumazione abituale dei pasti (art. 12 del d. lg.vo n. 38 del 23 febbraio 2000, di modifica degli artt. 2 e 210 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124), l'occasione di lavoro che, a norma dell'art. 2 del citato d.P.R. n. 1124 del 1965, condiziona l'indennizzabilità dell'infortunio sul lavoro, è ravvisabile non solo nelle ipotesi di rischio specifico proprio 5 della prestazione di lavoro, ma anche quando si concretizza in un rischio cosiddetto improprio, vale a dire in un rischio che, seppure non intrinsecamente connesso allo svolgimento tipico del lavoro svolto dall'assicurato, sia comunque insito in una attività prodromica o strumentale allo svolgimento delle mansioni (Cass., 13 luglio 2001 n. 9556; 14 febbraio 2001 n.2117; 10 gennaio 2001 n. 253; ma vedi anche Cass., 15 febbraio 1986 n.925). Alla luce di tale orientamento diviene irrilevante accertare, nella fattispecie in esame, se la signora EN sia semplicemente scivolata o sia inciampata in uno strumento di lavoro, atteso che non è in contestazione che l'infortunio si sia verificato nel corso del lavoro, nel mentre l'artigiana si apprestava ad un adempimento inerente al lavoro;
né può sostenersi che era stata la stessa ricorrente a dedurre la circostanza del rischio specifico, sicché correttamente il Tribunale avrebbe respinto la domanda per la mancata dimostrazione della effettiva incidenza causale di un qualche strumento di lavoro (piedistallo o sgabello) nella determinazione della caduta. Atteso che non era in contestazione che la caduta fosse avvenuta durante una operazione lavorativa, i giudici del merito non potevano esimersi dall'applicare correttamente la legge (e quindi procedere all'accertamento della denunciata inabilità assoluta), a nulla rilevando la erronea iniziale convinzione della stessa assicurata sulla necessità di un quid pluris perché l'infortunio risultasse indennizzabile. In conclusione il primo motivo va accolto, con il conseguente assorbimento del secondo, la sentenza impugnata va cassata e la causa va 6 rinviata, per nuovo esame, ad altro giudice di pari grado, che si indica nella Corte di Appello di Venezia. Al giudice di rinvio si rimette anche la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Appello di Venezia. Così deciso in Roma il 28 febbraio 2002. Il cons. estensore Il Presidente Vincenzo Millo shill. IL CANCELLIERE Depositato in Cancellería oggi, 2 MAG 2002 IL CANCELLIERE 7 E