Sentenza 1 febbraio 2006
Massime • 1
Anche nel giudizio di appello è applicabile, ai sensi dell'art. 28 d.P.R. n. 448 del 1988, il beneficio della messa alla prova, indipendentemente dalla gravità del reato commesso, ma sempre sul presupposto di una valutazione positiva in merito all'evoluzione della personalità del minore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/02/2006, n. 6965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6965 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 01/02/2006
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 106
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 036986/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AT ES, N. IL 14/09/1986;
avverso SENTENZA del 14/06/2005 CORTE APP. SEZ. MINORENNI di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIEFFI SEVERO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MELONI Vittorio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. LENTINI Davide, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
Con sentenza 14/06/2005 la Corte di Appello di Torino, sezione per i Minorenni, confermava la sentenza 05/11/2004, con la quale il G.U.P. del Tribunale per i Minorenni aveva condannato TA SS - riconosciuta la diminuente della minore età e concesse le attenuanti generiche dichiarate prevalenti sulle residue aggravanti, ritenuta la continuazione ed applicata la diminuente per il rito abbreviato - alla pena di anni dieci di reclusione ed Euro 240,00 di multa siccome dichiarato colpevole dei reati di omicidio aggravato, rapina aggravata e porto ingiustificato di coltello.
Preliminarmente la Corte territoriale esponeva gli aspetti salienti dell'omicidio di GI SO commesso a scopo di rapina in concorso con il cugino maggiorenne TA IK in Venaria in data 05/02/2004 mediante vari colpi di coltello inferti all'addome ed alla regione ascellare. Ciò premesso la Corte riteneva provata la responsabilità dell'imputato sulla base delle sue iniziali ammissioni sfociate nel giudizio di appello in una vera e propria confessione, riscontrata peraltro da numerosi elementi di generica e di specifica puntualmente indicati nella sentenza impugnata. Inoltre la Corte di merito - pur acquisendo agli atti mediante la rinnovazione del dibattimento le relazioni degli operatori, psicologi ed educatori del servizio minorile dell'amministrazione della giustizia, nonché degli operatori della Comunità "Casa Bianca", presso cui l'imputato era stato collocato in custodia cautelare - non ravvisandone la necessità, rigettava la richiesta di disporre una perizia psicologica diretta all'accertamento dell'attuale stato di consapevolezza del fatto commesso da parte dell'imputato. Infine la Corte rigettava la richiesta di sospensione del processo finalizzata alla messa alla prova dell'imputato in considerazione della sua perdurante pericolosità sociale, desunta sia dalla gravità delle modalità esecutive, sia dai suoi precedenti penali, sia dal suo comportamento in Comunità, tale da non far ritenere superata ogni esigenza cautelare.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il difensore, che ne ha chiesto l'annullamento con i motivi che possono essere così sintetizzati.
Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 603 c.p.p., comma 2 sul rilievo che la Corte di merito aveva rigettato la richiesta di rinnovazione del dibattimento diretta alla nomina di un perito psicologo dell'età evolutiva senza tenere conto che, trattandosi di prova nuova, la stessa poteva essere assunta anche prescindendo dalla "assoluta necessità", tanto più che non costituiva ostacolo il fatto che il processo fosse stato trattato con le forme del rito abbreviato.
Con il secondo ed il terzo motivo si deduce la manifesta illogicità della motivazione sul rilievo che la Corte di merito, ancorando il proprio giudizio esclusivamente alle considerazioni fatte dal primo giudice, aveva rigettato la richiesta di sospensione del processo finalizzata alla messa alla prova senza considerare che l'imputato, con le ammissioni fatte in secondo grado, aveva dimostrato di aver preso consapevolezza delle proprie responsabilità. Con il quarto motivo si deduce la manifesta illogicità della motivazione sul rilievo che la diminuzione di pena in relazione alla diminuente della minore età non era stata concessa nella massima estensione per il solo fatto che l'imputato era prossimo al compimento del diciottesimo anno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
Quanto al primo motivo, non vi è dubbio che anche nel giudizio abbreviato il giudice di appello può disporre la rinnovazione della istruzione dibattimentale di ufficio se la ritiene assolutamente necessaria o su richiesta di parte nel caso sopravvengono prove nuove o scoperte dopo il giudizio di primo grado. Tuttavia in questo secondo caso il giudice di appello non è obbligato a disporre la rinnovazione del dibattimento, qualora ritenga che le eventuali prove sopravvenute siano superflue o irrilevanti alla luce del materiale probatorio già acquisito agli atti.
Orbene nel caso di specie la Corte di merito, facendo buon uso del suo potere discrezionale, ha già fornito una puntuale e adeguata risposta alla censura formulata con il primo motivo di ricorso, ritenendo di poter decidere allo stato degli atti senza ravvisare la necessità di disporre la nuova perizia diretta ad accertare l'evoluzione della personalità del ricorrente. In particolare la Corte territoriale - avendo già acquisito agli atti mediante la rinnovazione del dibattimento le relazioni degli operatori, psicologi ed educatori del servizio minorile dell'amministrazione della giustizia, nonché degli operatori della Comunità "Casa Bianca", presso cui l'imputato era stato collocato in custodia cautelare - con motivazione immune da vizi logici ha spiegato le ragioni per le quali non vi era alcuna necessità di disporre una nuova perizia, tenuto conto che gli elementi attuali di valutazione ai fini dell'accertamento della evoluzione della personalità dell'imputato erano già stati acquisiti agli atti e, quindi, potevano essere liberamente valutati dal giudice di appello.
Quanto al secondo ed al terzo motivo di ricorso relativi entrambi alla denegata "messa alla prova" del ricorrente, non vi è dubbio che, ai sensi del D.P.R. n. 448 del 1988, art. 28, l'istituto in esame è applicabile non solo nei confronti di qualsiasi imputato minorenne indipendentemente dalla gravità del reato commesso, ma anche nel giudizio di appello, qualora sulla base degli elementi a lui riferibili sia possibile individuare un cambiamento in positivo della personalità del minore. Tuttavia l'applicazione dell'istituto in esame presuppone una valutazione in merito all'evoluzione positiva della personalità del minore nel senso che, proprio a seguito del cambiamento da accertare all'esito della prova, il delitto diventa "estraneo" al soggetto che lo ha commesso. Pertanto correttamente è stato affermato che l'ambito di applicazione di tale istituto può essere opportuno nei casi in cui ci si trovi in presenza di delitti suscettibili di riparazione, in quanto in tal caso il cambiamento in positivo del minore ben si concilia con il suo recupero sociale, o in presenza di delitti determinati da condizionamento ambientale, in quanto in tal caso, una volta estraniato il minore dal contesto ambientale, che ha costituito la causa della sua condotta antisociale, diventa più probabile il cambiamento in positivo della sua personalità. Invece, nei casi in cui dall'esame degli elementi riferibili al minore risulti una sua persistente pericolosità, si deve escludere l'applicazione dell'istituto in esame, tanto più che in tal caso è necessaria l'adozione di una misura restrittiva al fine di prevenire il pericolo di commissione di altri reati. Orbene nel caso di specie la Corte di merito ha escluso l'applicazione della "messa alla prova", ancorando il proprio giudizio ad elementi specifici (risultanti dalle relazioni degli operatori dei servizi sociali e della Comunità, dove era stato allocato il minore), dai quali è emersa una persistente pericolosità sociale del minore, che non consente una valutazione positiva in merito alla evoluzione della sua personalità. In particolare la Corte di merito - oltre ad evidenziare le gravi modalità di commissione dell'omicidio, i precedenti penali e giudiziari del minore e la sua condotta di vita nel periodo antecedente all'omicidio - ha valorizzato episodi specifici, successivi all'omicidio, indubbiamente sintomatici della mancata evoluzione della personalità del minore. Infatti il pestaggio in carcere di un compagno di cella per futili motivi ed il suo allontanamento dalla Comunità nel mese di gennaio 2005 escludono in radice che si sia verificato un cambiamento in positivo della personalità del minore, tanto più che, come osservato dalla Corte di merito, la stessa confessione resa dal ricorrente nel giudizio di appello, peraltro non esauriente e diretta a sminuire le sue responsabilità, era essenzialmente finalizzata ad ottenere l'applicazione della "messa alla prova". Pertanto, poiché il giudizio espresso dalla Corte di merito sul punto si fonda su considerazioni immuni da vizi logici pienamente aderenti agli elementi di fatto emersi dagli atti, anche il motivo relativo "alla messa alla prova" deve essere senz'altro disatteso. Infine manifestamente infondato deve ritenersi il quarto motivo relativo al trattamento sanzionatorio ed in particolare alla mancata applicazione della diminuente della minore età nella sua massima estensione. Infatti anche su tale punto la Corte di merito ha svolto una adeguata motivazione, ancorando correttamente il proprio giudizio, secondo i parametri fissati dall'art. 133 c.p., alle gravi modalità del fatto e alla negativa personalità del ricorrente, evidenziata nel corso della motivazione. Ne consegue che tale giudizio non può essere censurato in sede di legittimità, tanto più che il giudice di merito non è tenuto a motivare in modo specifico la ritenuta congruità della pena, allorché questa venga inflitta in termini alquanto contenuti in relazione alla estrema gravità dei reati per i quali è stata pronunciata la condanna. Pertanto, non ravvisandosi vizi logico-giuridici della motivazione, il ricorso deve essere rigettato. Va esclusa la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, in quanto lo stesso all'epoca dei fatti era minorenne (Sez. Un. n. 15 del 31/5/2000, proc. Radulovic).
P.T.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2006