Sentenza 11 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/01/2002, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2002 |
Testo completo
REPUB0 03 11 / 02 IN NOME L POOLO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto UPPOSIZIONE A SEZIONE SECONDA CIVILE DECRETO INGIUNTIVO. GIUDICE DI PACE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - R.G.N. 11569/99 - Rel. Consigliere- Cron.564 Dott. Alfredo MENSITIERI Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere - Rep. Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere Ud. 27/09/01 - Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere ha pronunciato la seguente 474 S ENTENZA sul ricorso proposto da: CI ARREDAMENTI SAS, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della 1 CORTE di CASSAZIONE, difeso dagli avvocati D'OTTAVIO OTTAVIO, ROMOLI GIANNI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
VIDEO DROME DI OL NE LE;
-G intimata avverso la sentenza n. 76/99 del Giudice di pace di 2001 PORDENONE, depositata il 30/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1259 -1- udienza del 27/09/01 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito l'Avvocato ROMOLI Gianni difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La VIDEO DROME di FF RI Arlette proponeva opposizione avverso il decreto con il quale il Giudice di pace di Pordenone le aveva ingiunto il pagamento in favore della DU - Arredamenti S.a.s., della somma di £. 680.000 quale residuo corrispettivo di una fornitura di arredi del complessivo valore di £.
4.680.000. eraOsservava l'opponente che la fornitura non conforme all'ordine e, presentando inoltre la stessa vizi e difetti, chiedeva che, accertati il grave inadempimento della fornitrice e la presenza dei lamentati inconvenienti, l'opposto decreto della controparte venisse revocato con condanna all'eliminazione dei vizi e al risarcimento dei e,danni nella misura risultante in corso di causa in ogni caso, alla riduzione del prezzo. Si costituiva la DU Arredamenti assumendo richiestola fornitura rispondeva a quanto che dall'opponente e che comunque le contestazioni erano tardive. In esito alla compiuta istruttoria il giudice di pace, con sentenza 18.2 - 30.3.99, in il decreto accoglimento dell'opposizione revocava ingiuntivo e condannava l'opposta alle spese di 3 lite. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la DU Arredamenti S.a.s. sulla base di due motivi, illustrati da memoria. Non ha spiegato attività difensiva in questa sede l'intimata. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si denunzia, in riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 113, 115 e 116 stesso codice. Osserva la ricorrente che il giudice di pace non avrebbe potuto trarre argomenti di prova a favore della tesi avversaria dalla circostanza che il legale rappresentante della società DU non era intervenuto in sede di comparizione personale delle parti non significando ciò "sottrazione all'interrogatorio libero" e risultando esplicitamente dal verbale di causa del 16 novembre 1998 che l'assenza della parte era dovuta a motivi di salute (intervento chirurgico). La doglianza non può essere accolta giacché il giudice di pace non ha tratto argomenti di prova in favore della tesi dell'opponente soltanto dalla mancata comparizione della convenuta opposta, ma ai fini della decisione della causa si è basato 4 precipuamente su altre emergenze istruttorie, anche documentali, che hanno sufficientemente suffragato il proprio convincimento. Con il secondo mezzo si deduce, in riferimento all'art. 360 n. 5 c.p.c., difetto di motivazione pace "liquidato" laavendo il giudice di testimonianza della teste LA con la più che Che sbrigativa motivazione le sue dichiarazioni attendibili", trascurando di erano "poco s particolarmenteconsiderare che le stesse erano precise e circostanziate deponendo per una serie di u ripetute visite dell'opponente nel negozio della A società opposta, tal che, in presenza di precisi ricordi del teste, sarebbe stata necessaria una più attenta verifica e valutazione degli stessi in relazione ad altri elementi emersi dall'istruttoria quali ad esempio quello relativo all'affermata "mancanza di schienale nella scaffalatura" in relazione alla quale il giudicante non aveva tenuto presente la circostanza che il mobile in questione non era preesistente, ma era stato costruito "su misura" a precisa richiesta della FF, tant'è che gli operai di essa ricorrente avevano dovuto fissarlo al muro. Anche tale censura priva di pregio essendo 5 sufficiente sul punto richiamare il consolidato insegnamento giurisprudenziale di legittimità circa la "riserva" al giudice del merito della interpretazione e della valutazione del raccolto materiale probatorio, nonché della scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, "riserva" che rende insindacabile in t questa sede il "peso probatorio" che il giudice di s u pace ha inteso conferire, in rapporto ad altri elementi emersi dalla compiuta istruttoria, alle A deposizioni testimoniali ritenute o poco puntuali I circostanziate (quelle rese dal teste marcon идо) c -poco I attendibili (quella resa dalla LA EM). Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto nella sua integralità, mentre la ricorrente evita le spese di questo giudizio non avendo l'intimata spiegato attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso. плут Roma 27.9.2001. Pres. Menifie ten Alfredo h CELLIERE 01 SITATO IN CANCELLERIA DEPOSITATO Roma IL CANCELLIERE C1. 6