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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 26/01/2026, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 404/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 09:01 in composizione monocratica:
CEFALO VINCENZO, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3319/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Viale Degli Aranci 110 98051 Barcellona Pozzo Di Gotto ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Delle Entrate Riscossione - 13756881002
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520140009358779000 IVA-ALTRO 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5960/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ITALIANO Ricorrente_1 , rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1 , propone ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29576202500000589000, notificata in data 19/03/2025, della somma di € 114.317,57 limitatamente al seguente atto: Cartella di pagamento n.
29520140009358779000, notificata il 28/04/2014 per l'importo di € 3.594,28 richiesti a titolo di IVA per l'anno
2010.
Parte ricorrente eccepisce l'omessa notifica della stessa e la prescrizione.
Costituita AE deposita documentazione e chiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Questa Corte rileva che è stata notificata intimazione pagamento il 28/8/2024, non impugnata, con la conseguenza che risulta interrotta la prescrizione.
Per il periodo antecedente, intercorrente fra il verificarsi del presupposto di imposta e la data di notifica dell'intimazione, è inammissibile l'eccezione di prescrizione dal momento che il ricorrente non ha provveduto ad opporre l'intimazione per far valere l'eccezione.
Vale in proposito il principio dell'irretrattabilità del credito, secondo il quale la mancata impugnazione della cartella esattoriale ha comportato l'improponibilità delle eccezioni che avrebbero dovuto essere fatte valere a tempo debito, vale a dire la nullità appena ricordata e le altre formulate in ricorso, in base al principio consolidato secondo cui”la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito“ (così ordinanza Cass. n. 1901/2020 e in ultimo Cass. civ. n. 22108 del 05 agosto
2024).
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 700,00 oltre accessori di legge in favore di Agenzia Entrate. Messina 16/10/2025
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 09:01 in composizione monocratica:
CEFALO VINCENZO, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3319/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Viale Degli Aranci 110 98051 Barcellona Pozzo Di Gotto ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Delle Entrate Riscossione - 13756881002
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520140009358779000 IVA-ALTRO 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5960/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ITALIANO Ricorrente_1 , rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1 , propone ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29576202500000589000, notificata in data 19/03/2025, della somma di € 114.317,57 limitatamente al seguente atto: Cartella di pagamento n.
29520140009358779000, notificata il 28/04/2014 per l'importo di € 3.594,28 richiesti a titolo di IVA per l'anno
2010.
Parte ricorrente eccepisce l'omessa notifica della stessa e la prescrizione.
Costituita AE deposita documentazione e chiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Questa Corte rileva che è stata notificata intimazione pagamento il 28/8/2024, non impugnata, con la conseguenza che risulta interrotta la prescrizione.
Per il periodo antecedente, intercorrente fra il verificarsi del presupposto di imposta e la data di notifica dell'intimazione, è inammissibile l'eccezione di prescrizione dal momento che il ricorrente non ha provveduto ad opporre l'intimazione per far valere l'eccezione.
Vale in proposito il principio dell'irretrattabilità del credito, secondo il quale la mancata impugnazione della cartella esattoriale ha comportato l'improponibilità delle eccezioni che avrebbero dovuto essere fatte valere a tempo debito, vale a dire la nullità appena ricordata e le altre formulate in ricorso, in base al principio consolidato secondo cui”la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito“ (così ordinanza Cass. n. 1901/2020 e in ultimo Cass. civ. n. 22108 del 05 agosto
2024).
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 700,00 oltre accessori di legge in favore di Agenzia Entrate. Messina 16/10/2025