Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 26/01/2026, n. 404
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica della cartella di pagamento

    La Corte rileva che è stata notificata intimazione di pagamento, non impugnata, con la conseguenza che risulta interrotta la prescrizione. Per il periodo antecedente, è inammissibile l'eccezione di prescrizione dal momento che il ricorrente non ha provveduto ad opporre l'intimazione per far valere l'eccezione. Vale il principio dell'irretrattabilità del credito, secondo il quale la mancata impugnazione della cartella esattoriale ha comportato l'improponibilità delle eccezioni che avrebbero dovuto essere fatte valere a tempo debito.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte rileva che è stata notificata intimazione di pagamento, non impugnata, con la conseguenza che risulta interrotta la prescrizione. Per il periodo antecedente, è inammissibile l'eccezione di prescrizione dal momento che il ricorrente non ha provveduto ad opporre l'intimazione per far valere l'eccezione. Vale il principio dell'irretrattabilità del credito, secondo il quale la mancata impugnazione della cartella esattoriale ha comportato l'improponibilità delle eccezioni che avrebbero dovuto essere fatte valere a tempo debito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 26/01/2026, n. 404
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 404
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

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