Sentenza 10 agosto 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/08/2001, n. 11030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11030 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2001 |
Testo completo
11030 /01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO R. G. 2928/99 Cron. N. 2365composta dai seguenti Magistrati:
1.Dott. Giuseppe Ianniruberto -Presidente- Rep. N.
2. Pietro Cuoco -Consigliere- Ud.20.6.2001 66 Giovanni Mazzarella -Consigliere- 3. 4. Guido Vidiri -Consigliere- 5. " Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA AN LO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Arno 47, presso lo studio dell'Avv. Franco Agostini, che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso Ricorrente
CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), in persona del Pre- 2898 sidente Ing. Giovanni Billia, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonino Catania e Rita Raspanti, in virtù di procura speciale in 2 calce al controricorso e presso gli stessi elettivamente domici- liata in Roma, Via IV Novembre 144 Controricorrente per la cassazione della sentenza n. 153/98 del Tribunale del La- voro di Perugia del 15.5.1998/11.7.1998 nella causa iscritta al n. 3699 del R.G. anno 1996. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20.6.2001 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
(PER DELEGA AW- ANTONIMO CATANIA);udito l'Avv. Emilia Favata per l'INAIL (PER sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Marcello Matera, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, depositato il 9.10.1996, GE ON propo- neva appello avverso la sentenza del Pretore Giudice del Lavoro di Perugia del 20.6.1996, che aveva rigettato, all'esito di consu- lenza tecnica di ufficio, la domanda di accertamento del carattere di malattia professionale riscontrata. L'appellante deduceva l'ingiustizia dell'impugnata sentenza, in primo luogo perché sfornita di motivazione, avendo il giudicante acriticamente fatto proprie le considerazioni del consulente tec- nico di ufficio, avendo tralasciato le osservazioni medico- legali del consulente di parte;
in secondo luogo, contestava le risultan- ze della consulenza tecnica di ufficio in relazione al tempo di esposizione a rischio e alle recenti “bonificazioni” eseguite dalla ditta, che avevano determinato la riduzione del rischio ambien- 3 tale. Chiedeva, pertanto, previa rinnovazione delle indagini tecniche, che venisse affermata la natura professionale dell'ipoacusia, da cui era affetto l'appellante. L'INAIL costituendosi resisteva all'impugnazione chiedendone il rigetto. All'esito il Tribunale di Perugia con sentenza 15.5.1998/11.7.1998 rigettava l'appello rilevando che la consu- lenza tecnica di ufficio, espletata in primo grado, richiamata nell'impugnata decisione, era stata completa ed accurata nell'accertamento e nella valutazione degli elementi topografico, cronologico, dell'efficienza lesiva e dell'esclusione di altra cau- sa;
aggiungendo che la consulenza tecnica di ufficio era coerente e corretta anche per il riferimento a possibili diverse causali dell'ipoacusia, tra cui l'incidenza della socio- presbiacusia, ossia il naturale e fisiologico invecchiamento, cui va incontro qualsiasi apparato uditivo. Avverso l'anzidetta sentenza di appello ricorre per cassazione il ON con unico articolato motivo, al quale l'INAIL resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo del ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 3 D.P.R. n. 1124 del 1965, del D.P.R. n. 482 del 1975 (voce n. 44 lett. della tabella allegata n. 4), vio- lazione dell'art. 421 c.p.c., nonché mancata o insufficiente moti- vazione (art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.). Il ON rileva che la ipoacusia da rumore è malattia profes- sionale tabellata, in quanto derivante da utensili ad aria compres- sa, secondo la voce 44 sub e) della tabella delle malattie profes- sionali dell'industria di cui al D.P.R. n. 482 del 1975; aggiunge che dell'esposizione a rischio lo stesso consulente tecnico di uf- ficio aveva dato atto, sicché nella specie non poteva dubitarsi della natura tabellata della lavorazione. Ciò premesso, il ricorrente lamenta che il Tribunale avrebbe do- vuto ritenere provato che la patologia fosse stata causata dalla lavorazione svolta, la quale, in quanto tabellata, costituiva il fondamento della presunzione legale, che avrebbe potuto essere vinta solo dalla dimostrazione da parte dell'INAIL del danno ex- tralavorativo esclusivo o di gran lunga prevalente. Il medesimo ricorrente deduce che il giudice di appello ha omes- so di accertare se nella specie il lavoro sia stato almeno la con- causa, in applicazione della regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, tanto più che nella stessa consulenza tecnica di ufficio vengono considerate le possibili diverse causali della ipoacusia, tra cui l'incidenza della socio- presbioacusia. Il ON sostiene infine che il Tribunale avrebbe dovuto di- sporre il rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, erronea e poco convincente. 5 Da parte sua l'INAIL ha contestato l'assunto del ricorrente ec- cependo l'inammissibilità o in ogni caso l'infondatezza del ricor- SO. Le articolate censure di parte ricorrente sono prive di pregio e vanno quindi disattese. Con riguardo alla richiesta di rinnovo della consulenza tecnica di ufficio va osservato che il Tribunale ha considerato l'indagine peritale svolta in primo grado completa ed accurata, sicché ha ritenuto di utilizzare gli accertamenti svolti non ravvisando la necessità di nuova consulenza. In questo senso può richiamarsi l'orientamento di questa Corte (ex plurimis sentenza n. 5139 del 26 maggio 1999; sentenza n. 5151 del 23 maggio 1998; sentenza n. 1402 del 4 febbraio 1997; sentenza n. 10938 del 9 dicembre 1996), secondo il quale il giu- dice di merito non è tenuto, anche a fronte di esplicita richiesta di parte, a disporre nuova consulenza tecnica di ufficio, atteso che il rinnovo dell'indagine rientra tra i poteri dello stesso giudi- ce, sicché non è necessaria neppure espressa pronuncia sul punto, quando risulti, dal complesso della motivazione, che il medesimo giudice ha ritenuto esaurienti i risultati conseguiti con gli accer- tamenti svolti. Quanto al merito delle censure, sostanzialmente imperniate sulla presunzione legale di eziologia professionale della malattia ta- bellata in esame e sull'onere della prova a carico dell'INAIL, va rilevato che tale presunzione nel caso di specie può dirsi vinta 6 dagli accertamenti compiuti dal consulente tecnico di ufficio, di all'esito di am- cui il giudice di appello ha utilizzato i risultati pio e articolato esame degli elementi emersi sia in relazione al tempo di esposizione a rumore sia in relazione all'anamnesi del lavoratore e all'ambiente lavorativo dei reparti di vulcanizzazio- ne e soluzionatura, nei quali il ON aveva svolto la propria attività. La decisione assunta dal giudice di appello è in linea con l'indirizzo assunto da questa Corte (in particolare espresso nella sentenza n. 9879 del 28 settembre 1998 e nella sentenza n. 10953 dell'8 ottobre 1992), secondo il quale la presunzione legale di eziologia professionale della malattia tabellata, da cui risulti af- fetto il lavoratore addetto alla relativa lavorazione, deve ritenersi vinta in caso di positivo accertamento che la stessa non possa in concreto avere origine professionale, senza che sia necessaria la prova da parte dell'INAIL della specifica diversa origine. Non può infine ravvisarsi, contrariamente all'assunto del ricor- rente, alcuna violazione del principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 cod. pen., atteso che il Tribunale sulla base della consulenza tecnica di ufficio, nell'escludere la natura professio- nale della riscontrata patologia, ha valutato i possibili elementi riconducibili al rischio lavorativo escludendone, come già si è detto, l'incidenza anche come semplice fattore concorrente e ha fatto riferimento a possibili diverse causali della ipoacusia, tra cui la socio- presbiacusia. 7 In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigetta- to. Nessuna pronuncia va emessa per le spese del giudizio di cassa- zione, sussistendo i presupposti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
PQ M
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di le- gittimità Così deciso in Roma addì 20 giugno 2001 Il Presidente Il Consigliere relatore estensore Alesandro de Reus's Virgilio Blaffi11. CANCELLIERE: Depositato in Cancelleria 10 AGO. 2001 oggi, CANCELLIERE Virgilio Klaffi 0 0 1 3 . I 5 T A D R S , A S ' O A I L L L 3 L N E O 9 G - D B O O 8 I P S A A N D E E S A 5 , I D G O A E R G T T I O S I N T L E G T S I E A E R R I L D L E O D