Sentenza 23 ottobre 2008
Massime • 1
È ammissibile l'applicazione dell'indulto a pena dichiarata interamente espiata per effetto del principio di fungibilità, purché sussista un concreto interesse del condannato al conseguimento di qualche effetto favorevole (nella specie, la riparazione per ingiusta detenzione, che discende dalla illegittimità del titolo detentivo dopo l'entrata in vigore del provvedimento di clemenza).
Commentario • 1
- 1. Art. 672 - Applicazione dell’amnistia e dell’indultohttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/10/2008, n. 43055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43055 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2008 |
Testo completo
43055/08 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 23/10/2008
SENTENZA
N..2822/08 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. FAZZIOLI EDOARDO PRESIDENTE
1. Dott. GIORDANO UMBERTO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
2. Dott.SIOTTO MARIA CRISTINA " N. 006523/2008
"I 3. Dott. ROMBOLA' MARCELLO
4.Dott. CASSANO MARGHERITA
10 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 30/09/1963 1) EN PIERO avverso ORDINANZA del 25/01/2008
CORTE APPELLO di TRENTO
sentita la relazione fatta dal Consigliere
CASSANO MARGHERITA lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. A. Golosso che ha chiesto il zigetto del ricorso.
Con ordinanza in data 25 gennaio 2008 la Corte d'appello di Trento, sezione penale, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di applicazione dell'indulto ex 1. 31 luglio 2006 n. 241 formulata da IE EN in relazione alla residua pena di un anno e cinque mesi di reclusione, oggetto del provvedimento di cumulo n. 108/04, emesso dalla locale
Procura generale il 26 ottobre 2004. La Corte riteneva insussistente l'interesse di
EN all'applicazione dell'indulto ex l.n. 241 del 2006 alla luce del provvedimento di fungibilità, emesso il 20 dicembre 2007 dalla Procura generale della Repubblica, con il quale era stata dichiarata interamente espiata la pena di un anno e cinque mesi di reclusione.
Avverso la citata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, EN, il quale lamenta l'inosservanza dell'art. 672 n. 4 c.p.p., per avere il giudice dell'esecuzione omesso di valutare la specifica richiesta di applicazione dell'indulto, tempestivamente presentata dall'interessato, nonché violazione di legge, essendo stata la fungibilità della pena dichiarata pur in assenza di una esplicita istanza di EN e di qualsiasi forma di preventivo contraddittorio sul punto.
Osserva in diritto.
Il ricorso è fondato.
1. L'art. 672, comma primo, c.p.p., che attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di applicare, con la procedura de plano prevista dall'art. 667, comma quarto,
c.p.p. l'amnistia e l'indulto, pone, a dispetto della formulazione letterale, alcuni problemi interpretativi con riferimento, da un lato, al potere di decidere senza formalità e, dall'altro, a quello di procedere d'ufficio, senza necessità di richiesta da parte del soggetto interessato.
Per quanto attiene al primo profilo. il Collegio osserva che la necessità di adottare il provvedimento de plano risponde, come sottolineato nella relazione al progetto preliminare del nuovo codice di rito, ad esigenze di carattere eminentemente pratico, "tenuto conto del rilevantissimo numero di provvedimenti che vanno adottati ogni qualvolta entra in vigore un provvedimento di clemenza e dell'urgenza della relativa applicazione della relativa applicazione, quando il condannato è detenuto".
1 Relativamente al secondo aspetto occorre sottolincare che la possibilità di procedere d'ufficio all'applicazione dell'amnistia e dell'indulto era riconosciuta, vigente i codice del 1930, solo al pretore, mentre per gli altri giudici dell'esecuzione era necessaria la preventiva richiesta del magistrato del pubblico ministero o dell'avente diritto al beneficio.
L'art. 29 del del d. lgs. 14 gennaio 1991 n. 12 ha modificato il primo comma dell'art. 672 c.p.p., stabilendo una generale procedibilità ex officio. La nccessità della richiesta da parte del condannato sussiste solo nel caso in cui l'esecuzione della pena sia terminata, come nell'ipotesi prevista dal comma quarto dell'art. 672
c.p.p., disposizione che intende consacrare, a livello normativo, il principio secondo cui l'indulto può trovare applicazione in relazione ad una pena già interamente espiata, qualora sussista un concreto interesse del condannato (in tal senso (Cass.,
Sez. 1, 24 giugno 1996, n. 4301, rv. 205693: Cass., Sez. I, 11 ottobre 2007, n.
39542, rv. 237753; Cass.. Sez. I, 5 febbraio 2008, n. 6649, rv. 239309).
2. Nel caso in esame il giudice dell'esecuzione ha omesso di valutare la domanda di applicazione dell'indulto, tempestivamente proposta da EN, e, all'esito della dichiarazione ex officio della fungibilità della pena, ha erroneamente ritenuto insussistente il relativo interesse di EN, essendo stata la pena dichiarata interamente espiate.
Sussisteva, infatti. l'interesse di IE EN (che in tale senso aveva avanzato specifica richiesta) all'applicazione dell'indulto ex l. n. 241 del 2006 che, incidendo sulla effettiva espiazione della pera e sulla perdurante legittimità del titolo detentivo dopo l'entrata in vigore del provvedimento di clemenza, rendeva valutabile il periodo di detenzione ingiustamente sofferto nella prospettiva di cui all'art. 314 .p.p., posta peraltro dal legislatore in alternativa alla fungibilità della pena disciplinata dall'art. 657 c.p.p.
S'impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Trento che ai sensi dell'art. 627, comma terzo,
c.p.p., si uniformerà al principio di diritto in precedenza enunciato.
سے
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P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d'appello di
Trento.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 23 ottobre 2008.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Margherita Cassano Edoardo Fazzioli
Erkel one Соколо Margherita
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
1 8 NOV. 2008
CANCELLIERE
Craniaa Pare
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