Sentenza 23 aprile 2001
Massime • 1
Gli "organismi autorizzati" di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 475 del 1992, preposti al controllo, classificazione e marcatura CEE dei dispositivi di protezione individuale, svolgono una attività e pongono in essere atti espressione di una discrezionalità non giuridica e amministrativa ma tecnica, in quanto presupponente apprezzamenti ed indagini da compiersi sulla base di criteri esclusivamente tecnici e scientifici; ne consegue che i destinatari sono titolari di posizioni di diritto soggettivo la cui tutela rientra nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/04/2001, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO IANNOTTA - Primo Presidente f.f. -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. FRANCESCO CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PAOLINI - rel. Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. ENRICO ALTIERI - Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
Dott. GIULIO GRAZIADEI - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE SALMÈ - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ECOSYSTEM S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SABOTINO 45, presso lo studio dell'avvocato CARLO MARZANO, rappresentata e difesa dall'avvocato ALDO BOZZI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AGENZIA NAZIONALE CERTIFICAZIONE COMPONENTI E PRODOTTI (A.N.C.C.P.) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOCCA DI LEONE 78, presso lo studio dell'avvocato GIULIANO BERRUTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato VITTORIO CHIERRONI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
nonché contro
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, REVERSE S.R.L., COMUNITÀ MONTANA DEL TRIANGOLO LARIANO;
- intimati -
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 845/98 del Tribunale amministrativo regionale di MILANO;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/11/00 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
udito l'Avvocato Domenico IASIA, per delega dell'avvocato Vittorio CHIERRONI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per la giurisdizione del giudice ordinario. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ECOSYSTEM s.r.l., produttrice di tute di protezione contro calore e fuoco integranti dispositivi di protezione individuale al sensi del d.lgs.
4.12.1992 n. 475 (recante attuazione della delibera - CEE - n. 686/89 del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale), con ricorso notificato fra il 29 gennaio e il 2 febbraio 1998 alla AGENZIA NAZIONALE CERTIFICAZIONE COMPONENTI E PRODOTTI (A.N.C.C.P.) s.r.l., al Ministero dell'industria, alla RESERVE s.r.l. ed alla Comunità montana del Triangolo lariano, impugnò dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia due "note" in date, rispettivamente, 27 febbraio 1997 e 16 gennaio 1998, asserite, da essa ricorrente conosciute entrambe il 22 gennaio 1998, con le quali la summenzionata AGENZIA NAZIONALE CERTIFICAZIONE COMPONENTI E PRODOTTI (A.N.C.C.P.) s.r.l. aveva, prima, riclassificato e, poi, dichiarato di aver riclassificato le tute di sua produzione, in precedenza comprese fra i dispositivi di protezione individuale di terza categoria, declassandole fra i detti dispositivi di seconda categoria;
impugnò, inoltre, ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente rispetto alle "note" cennate: dedusse rivelarsi le "note" contestate inficiate da "violazione di legge (artt. 2, 4, 7, 9 e 13 d.lgs. n.475 del 1992, cit., 14 direttiva 89/ 686 del 21 dicembre 1989 CEE, 1, 2, 3, 7 e ss. L.
7.8.1990 n. 241", da "incompetenza, difetto di attribuzione, carenza di potere per difetto di presupposto, invalidità degli atti per difetto dei requisiti essenziali, di forma e di esternazione del potere", da "eccesso di potere, sviamento dalla causa tipica, errore sui presupposti, difetto di motivazione, manifesta illogicità e irragionevolezza, difetto di istruttoria, sviamento del giusto procedimento amministrativo, comportamento contrario al pubblico interesse", accampando, in buona sostanza, essere stati sanciti illegittimamente ed ingiustificatamente la riqualificazione ed il declassamento delle tute revocate in controversia.
In relazione al giudizio in tal guisa istituito, e dopo che l'adito tribunale amministrativo regionale, in una ordinanza in data 12 marzo 1998, recante reiezione di istanza di sospensione dei "provvedimenti" impugnati, ebbe evidenziato esistere "nel caso di specie fondati dubbi in merito alla giurisdizione del giudice amministrativo", la ECOSYSTEM s.r.l. ha proposto istanza per regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo, a mente dell'art. 41 cod. proc. civ., che queste Sezioni unite dichiarino essere assoggettata l'esaminata vertenza alla giurisdizione del giudice amministrativo. La AGENZIA NAZIONALE CERTIFICAZIONE COMPONENTI E PRODOTTI s.r.l. resiste all'istanza, notificatale il 10 gennaio 2000, con controricorso del 4 febbraio 2000.
Il Ministero dell'industria, la RESERVE s.r.l. e la Comunità montana del Triangolo lariano, ai quali l'istanza è stata notificata fra il 4 e l'11 gennaio 2000, si sono astenuti da ogni attività difensiva nella presente sede.
Così la ricorrente, come la controricorrente hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) - La ECOSYSTEM s.r.l. suffraga la proposta istanza di regolamento deducendo che la controversia va ravvisata riducibile nella sfera di giurisdizione del giudice amministrativo alla stregua del "ben noto e consolidato orientamento giurisprudenziale ... in base al quale sono devoluti alla competenza" di detto giudice "tutti gli atti posti in essere da soggetti privati cui sia stato delegato l'esercizio di pubbliche funzioni", e, in particolare, che "si deve affermare la giurisdizione del Giudice Amministrativo per gli atti obiettivamente amministrativi cioè con valenza obiettivamente pubblicistica posti in essere da c.d. organi indiretti della P.A.".
2) - La AGENZIA NAZIONALE CERTIFICAZIONE COMPONENTI E PRODOTTI (A.N.C.C.P.) s.r.l. contraddice l'istanza prospettando che "deve essere affermato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di controversia tra privati attinente a rapporto giuridico negoziale, come tale involgente situazioni di diritto soggettivo".
La controricorrente, in primo luogo, dopo aver fatto presente che, in base al diritto processuale in vigore "ante d.lgs. n. 80/1998", cui l'esaminato giudizio soggiace ratione temporis, "nessun ricorso giurisdizionale al T.A.R. contro atti non emanati da organi dello Stato o da enti pubblici era consentito", e che, "nel caso in questione, l'atto impugnato proviene da una società per azioni (recte, a responsabilità limitata), onde il Giudice amministrativo non ne poteva conoscere", e dopo aver allegato, altresì, l'opinabilità dell'orientamento giurisprudenziale, richiamato dalla controparte a supporto dei propri assunti, che, "con riferimento agli atti di concessionari di opera pubblica ha affermato la giurisdizione del Giudice amministrativo", sostiene che, in ogni caso, tale contestato orientamento "concerne esclusivamente la posizione dei concessionari di opera pubblica o tutt'al più di servizio pubblico, e cioè quei soggetti che si sostituiscono all'ente pubblico concedente", mentre "le società di certificazione dei prodotti" operanti à termini del d.lgs. n. 475 del 1992, prec. cit., ossia i soggetti nel novero dei quali essa deducente risulta compresa, "non sostituiscono alcuna amministrazione pubblica, svolgendo esse, invece", in regime di autorizzazione ministeriale, "un'attività imprenditoriale e professionale tipizzata dalla normativa comunitaria, sicuramente di interesse collettivo ma non per questo sottratta al diritto civile comune"; puntualizza, al riguardo, di essere uno dei tanti "organismi di controllo" dei dispositivi di protezione individuale istituiti e regolamentati dall'art. 6 del ridetto d.lgs.
4.12.1992 n. 475, aventi il compito di verificare e di certificare in ambito comunitario l'idoneità tecnica dei dispositivi cennati ad assolvere la funzione protettiva loro propria, che ciascun fabbricante di tali dispositivi è libero di rivolgersi ad uno qualsiasi dei diversi "organismi di controllo" operanti nel settore, a livello nazionale e comunitario, per richiedere la certificazione dei suoi prodotti, e ciò nel quadro di rapporti di natura contrattuale e professionale, che l'attività degli "organismi di controllo" non è riferibile alla p.a. cui è riservata soltanto la funzione di autorizzarne la gestione e l'operato.
La AGENZIA NAZIONALE CERTIFICAZIONE COMPONENTI E PRODOTTI (A.N.C.C.P.) s.r.l., secondariamente, prospetta che, quand'anche si volesse ritenere l'esercizio da parte sua di funzioni amministrative, "competente a conoscere della controversia risulterebbe ugualmente l'Autorità giudiziaria ordinaria, perché tratterebbesi comunque di attività (giuridicamente) vincolata a fronte della quale non sarebbero configurabili situazioni di interesse legittimo". La società summenzionata, da ultimo, accampa che, siccome la controparte "fa una questione di carenza assoluta di potere della A.N.C.C.P. e non di cattivo esercizio dello stesso", "in adesione al fondamentale criterio di riparto del c.d. petitum sostanziale non può che concludersi per la negazione della giurisdizione del giudice amministrativo".
3) - In ordine alla pronuncia sulla questione di giurisdizione come sopra posta e sui confliggenti assunti nei sensi illustrati articolati, si impongono le seguenti considerazioni. A) - Il giudizio cui afferisce l'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione in argomento, giusta quanto evidenziato in narrativa, risulta essere stato istituiti nel mese di gennaio del 1998. Alla stregua del dato in questione, è da escludere che possano operare in relazione alla controversia considerata le disposizioni in materia di giurisdizione amministrativa di cui al d.lgs. 31.3.1998 n.80 e succ. mod. e integr., risultando le stesse inapplicabili "per i giudizi (già) pendenti alla data del 30 giugno 1998" (art. 45, comma 18, d.lgs. cit.): sono prive di ragion d'essere, pertanto, tutte le deduzioni prospettate dalla controricorrente al considerato riguardo. B) - Tanto premesso, ad avviso del Collegio, è da ritenere che, ai fini della pronuncia sul giudizio di cui trattasi, possa prescindersi da ogni indagine e da ogni verifica sia circa la riferibilità, ed al titolo della riferibilità, alla fine dell'attività istituzionale degli "organismi autorizzati", di cui all'art. 6 d.lgs.
4.12.1992 n.475, preposti al controllo, alla classificazione ed alla marcatura CE
dei dispositivi di protezione individuale, sia circa la natura, pubblica o privata, di detta attività e degli atti posti in essere dai menzionati "organismi" nello svolgimento dei cennati compiti di controllo, classificazione e marcatura, e che risulti sufficiente, invece, considerare che comunque, l'attività e gli atti discussi si appalesano espressione di una discrezionalità, non giuridica ed amministrativa ma, tecnica, in quanto presupponente apprezzamenti ed indagini da compiersi sulla base di criteri, non giuridici ma, tecnici e scientifici, e che appare, perciò, incontestabile che rispetto a tali attività ed atti vengono a configurarsi in capo ai relativi destinatari, non posizioni subiettive di interesse ma, diritti perfetti, siccome tali, passibili di tutela dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.
Consegue dall'esposto rilievo che, pronunciando sull'istanza di regolamento delibata, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
4) - Nella ravvisata ricorrenza di giusti motivi, le spese, dell'intero giudizio, vengono compensate fra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e compensa fra le parti le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 23 novembre 2000. Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2001