Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/02/2002, n. 2864
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Sentenza 26 febbraio 2002

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Lo stabilire se il trattamento di fonte contrattuale erogato dal datore di lavoro abbia o meno natura e funzione diverse da quelle proprie del trattamento di fine rapporto, e sia quindi da includere o meno nella categoria delle indennità fatte salve dal quinto comma dell'art. 4 della legge n. 297 del 1982, si risolve in un accertamento che, involgendo l'interpretazione della disciplina contrattuale, è riservato al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato (nella specie, la sentenza di merito aveva qualificato il trattamento erogato dal fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime come retribuzione differita, avente funzione di previdenza volontaria, complementare rispetto all'indennità di anzianità, ma con connotati diversi nei confronti sia del datore di lavoro che del lavoratore; nel confermare tale decisione in base al principio di cui in massima, la S.C. ha anche rilevato l'ininfluenza della sentenza della Corte cost. n. 427 del 1990, che - per giustificare l'esclusione del prelievo fiscale sui contributi versati al fondo - aveva assimilato le prestazioni erogate da quest'ultimo all'indennità di anzianità, senza peraltro trarne elementi decisivi per ricondurre le medesime prestazioni nell'ambito delle indennità colpite da nullità ex lege).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/02/2002, n. 2864
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2864
    Data del deposito : 26 febbraio 2002

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