Sentenza 26 febbraio 2002
Massime • 1
Lo stabilire se il trattamento di fonte contrattuale erogato dal datore di lavoro abbia o meno natura e funzione diverse da quelle proprie del trattamento di fine rapporto, e sia quindi da includere o meno nella categoria delle indennità fatte salve dal quinto comma dell'art. 4 della legge n. 297 del 1982, si risolve in un accertamento che, involgendo l'interpretazione della disciplina contrattuale, è riservato al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato (nella specie, la sentenza di merito aveva qualificato il trattamento erogato dal fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime come retribuzione differita, avente funzione di previdenza volontaria, complementare rispetto all'indennità di anzianità, ma con connotati diversi nei confronti sia del datore di lavoro che del lavoratore; nel confermare tale decisione in base al principio di cui in massima, la S.C. ha anche rilevato l'ininfluenza della sentenza della Corte cost. n. 427 del 1990, che - per giustificare l'esclusione del prelievo fiscale sui contributi versati al fondo - aveva assimilato le prestazioni erogate da quest'ultimo all'indennità di anzianità, senza peraltro trarne elementi decisivi per ricondurre le medesime prestazioni nell'ambito delle indennità colpite da nullità ex lege).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/02/2002, n. 2864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2864 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente -
Dott. FRANCESCO ANTONIO MAIORANO - Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CARRETTA & FACCIO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALLISNERI li, presso lo studio dell'avvocato PACIFICI PAOLO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PENÈ SAVINO, DEL BORRELLO ANGELO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA IMPIEGATI DELLE IMPRESE DI SPEDIZIONE E DELLE AGENZIE MARITTIME (F.O.N.P.I.S.A.M.) ora FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I LAVORATORI DELLE IMPRESE DI SPEDIZIONE, CORREIRI E DELLE AGENZIE MARITTIME RACCOMANDATARIE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LUNG.RE MICHELANGELO 9 presso l'avvocato PROIA G., rappresentato e difeso dagli avvocati BUFFONI GUIDO, PROIA GIAMPIERO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2054/99 del Tribunale di MILANO, depositata il 26/02/99 R.G.N. 575/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/01 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato PACIFICI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso, per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza notificata l'11.3.1999 il Tribunale di Milano, confermando la decisione di primo grado, ha dichiarato la società Carretta & Faccio s.p.a., iscritta ai fini previdenziali nel settore commercio, tenuta alla iscrizione al Fondo Nazionale di Previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e al pagamento dei relativi contributi: in tal modo ha accolto la domanda del Fondo diretta ad ottenere la condanna della società al versamento di tali contributi, respingendo la riconvenzionale concernente il rimborso dei contributi indebitamente versati.
Il Tribunale ha ritenuto che il trattamento erogato dal Fondo rientrasse nella previsione dell'art. 4, c. 5 della legge 29.5.1982, n. 297, il quale prevede la salvezza delle indennità corrisposte alla cessazione del rapporto di lavoro aventi natura e funzione diversa da quelle delle indennità del comma precedente, e cioè delle indennità di anzianità, di buonuscita o di fine lavoro comunque denominate, per le quali, invece i commi 4 e 11 del medesimo art. 4 stabilivano l'abolizione e la sostituzione con l'indennità come disciplinata dall'art. 2120 C.C. e dai commi 2, 3, 4, 5, e 6 dell'art. 5 della legge b. 297/82.
A tale conclusione il Tribunale è pervenuto rilevando: che il Fondo è alimentato da contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore sicché il trattamento erogato ha natura di retribuzione differita;
che l'erogazione del trattamento avviene non in caso di risoluzione del singolo rapporto, bensì nel caso che il lavoratore esca dal settore in questione per cessazione di ogni rapporto o per il passaggio ad imprese operanti in altro settore, o perché l'impresa datrice di lavoro trasformi la propria attività passando ad attività di natura diversa.
Per la cassazione di questa sentenza la società indicata ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo. Il Fondo resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deducendo la violazione dell'art. 4 commi 4, 5 e 11 della legge n. 297/82, in relazione all'art. 2120 c.c., oltre a vizi di motivazione e falsa applicazione sulle norme di ermeneutica contrattuale, la società ricorrente lamenta che il Tribunale di Milano, pur riconoscendo la natura retributiva e non previdenziale del trattamento erogato dal Fondo - in quanto, come precisato dalla sentenza 24.9.1990, n. 427 della Corte costituzionale, esso non ha funzione complementare dei trattamenti pensionistici erogati dalla Previdenza pubblica - non ne avrebbe tratto la conseguenza che la clausola contrattuale collettiva istitutiva di detto Fondo sarebbe stata sostituita dalla legge n. 297 del 1982 in base all'art. 4 c. 11.
Il ricorso è infondato.
La legge n. 297 del 1982, nel dettare una disciplina generale del trattamento di fine rapporto per tutti i rapporti di lavoro subordinato privati per i quali siano previste forme di indennità di anzianità, di fine lavoro, o di buonuscita, comunque denominate, dispone, tra l'altro la nullità di tutte le clausole dei contratti collettivi regolanti la materia e stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore (art. 4 c. 11).
La legge persegue un obiettivo perequativo e livellatore di tutti i trattamenti di fine rapporto alla scopo di ricondurre ad unità e razionalità l'eterogenea disciplina legale e convenzionale previgente, nonché di imporre un rigido sistema di calcolo del t.f.r., sostitutivo dei previgenti istituti, anche allo scopo di approntare per le imprese un sistema di accantonamento certo e, in quanto tale, idoneo a contenere il costo del lavoro.
L'obiettivo della legge giustifica, perciò, il divieto imposto all'autonomia collettiva di mantenere la disciplina pattuita in epoca antecedente il 1^.6.1982, a prescindere dalle peculiarità e dalle denominazioni attribuite ad essa dalle parti sociali, e ciò al fine di evitare una facile elusione della disciplina imperativa della norma.
Nella specie, al fine di stabilire la fondatezza del ricorso, occorre, quindi, accertare se i contributi richiesti dal Fondo, dopo la citata legge del 1982, possono essere ancora rivendicati in quanto non trovino giustificazione nella erogazione di un trattamento di fine rapporto, di file lavoro o di buonuscita comunque denominata di fonte contrattuale antecedente alla citata legge del 1982 e in quanto tale da dichiarare nullo ai sensi dell'art. 4, c. 11.
In altri termini, si tratta di stabilire se il trattamento di fonte contrattuale erogato dal Fondo abbia o meno natura diversa dall'indennità di anzianità, di fine rapporto o di buonuscita comunque denominata e, se in quanto "diversa" si sottrae alla sanzione di nullità come previsto dal quinto comma dell'art. 4, che ha fatto salvi i trattamenti diversi dal t.f.r.
La società ricorrente, al fine di attribuire natura di indennità di fine lavoro o di buonuscita al trattamento convenzionale in esame, ha invocato la sentenza n. 427 della Corte costituzionale. Questa, tuttavia, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento alla mancata esclusione, dalla base imponibile, del prelievo fiscale sui contributi versati in forza dei regimi di previdenza complementare, posto che tale esclusione, per il combinato disposto di cui all'art. 12 della legge 30.4.1969, n. 153 e dell'art. 1, c. 4 del d.l. 30.3.1985, convertito nella legge 26.4.1985, n. 155, era stata, invece, i prevista sui contributi versati dal datore di lavoro al Fondo.
La Corte costituzionale, al fine di giustificare la dichiarata infondatezza della questione, aveva posto in luce le analogie esistenti tra le somme accantonate da tale Fondo a seguito dei contributi versati, e il t.f.r.
Soltanto l'analogia di disciplina, ad avviso della Corte, ragionevolmente aveva indotto il legislatore a concedere a tale regime di previdenza complementare un trattamento fiscale più favorevole, poiché l'assimilabilità delle prestazioni del Fondo a retribuzioni differite rendevano questo diversificato dagli altri regimi di previdenza complementare.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale, così risolta, l'invocata sentenza del Giudice delle leggi non è decisiva ai fini della fondatezza del ricorso, essendosi quel Giudice limitato a confermare che l'esclusione del prelievo fiscale sui contributi versati al fondo si giustificava - secondo quanto appariva in un parere del Ministero del Lavoro - per lo stretto legame esistente tra l'indennità di anzianità e le prestazioni del Fondo. Resta, quindi esclusa la possibilità che la questione possa trovare la soluzione obbligata nella ricordata sentenza della Corte costituzionale, la quale solo incidentalmente si è soffermata sulla natura delle prestazioni erogate dal Fondo, senza tuttavia trame elementi decisivi per ricondurle nell'ambito delle indennità colpite dalla nullità di cui all'art. 4,c. 11 della legge n. 297 del 1982. Ne consegue che lo stabilire se il trattamento di fonte convenzionale erogato dal Fondo abbia o meno natura e funzioni diverse da quella dell'indennità di anzianità, o di fine rapporto, o di buonuscita, si risolve in un accertamento avente ad oggetto l'interpretazione della disciplina contrattuale: accertamento riservato al giudice di merito e, dunque, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo adeguato, immune da vizi logico giuridici e senza violazione dei criteri legali di ermeneutica dettati dagli artt. 1362 e se.. c.c. (conf. Cass., 1.8.1998, n. 7546;
Cass., 29.11.1996, n. 10681; Cass., 29.9.2000, n. 12913; Cass., 25.10.2000, n. 14076). Nella specie, il Tribunale di Milano, interpretando una clausola del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore applicato dalla società ricorrente, ha individuato la natura del trattamento erogato dal Fondo in una retribuzione differita avente funzione di previdenza volontaria, complementare rispetto all'indennità di anzianità, ma con connotati da essa diversi sia nei confronti del datore di lavoro (per la possibilità di restituzione degli accantonamenti solo dopo la cessazione dell'attività professionale) e sia nei confronti del lavoratore (a causa dell'obbligo previsto a carico di quest'ultimo di collaborare con proprie quote mensili all'accantonamento dei contributi dovuti al Fondo). L'interpretazione fornita appare congruamente motivata ed è idonea a giustificare l'opinione del Tribunale secondo cui le prestazioni rese dal Fondo non sono assimilabili ad indennità di anzianità, di fine rapporto o di buonuscita, comunque denominate, ricadenti nella sanzione della nullità comminata dall'art. 4, c. 11, ma sono annoverabili tra quelle fatte salve dal quinto comma del medesimo art. 4.
Per quanto precede, la sentenza impugnata non merita le censure formulate dalla società il cui ricorso, pertanto, ve rigettato. Ricorrono giusti motivi ex art. 92 c.p.c. per la compensazione integrale delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2002