Sentenza 18 giugno 2002
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 5180 del 17https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. trib., 17/02/2022, (ud. 19/01/2022, dep. 17/02/2022), n.5180 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DE MASI Oronzo – Presidente – Dott. D'ANGIOLELLA Rosita – Consigliere – Dott. BALSAMO Milena – Consigliere – Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere – Dott. PEPE Stefano – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 23634/2014 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: (OMISSIS)1), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: (OMISSIS)), presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12, è domiciliata; – …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/06/2002, n. 8748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8748 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2002 |
Testo completo
A I 5 R 0 9 . 1 A N / I T 4 Ž / U A 0 B 2 R I T 0 8 74 8 / 0 2 R M S I T P A . G . D A REPUBBLICA ITALIANA B E L R A E T I D A 1 R I D 3 S E 1 N T E E . T S A N N I LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E A M Oggetto S E SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Importa di registro: Lagevolazionifortuna cara Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Enrico PAPA - Presidente - R.G.N. 13363/98 Consigliere Cron. 24008 Dott. Vittorio Glauco EBNER Dott. Vittorio RAGONESI Rel. Consigliere Rep. Consigliere Ud. 20/02/02 SPAGNA MUSSO Dott. Bruno Dott. Achille Consigliere MELONCELLI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE S ENTENZA N. 60671 sul ricorso proposto da: DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro MINISTERO elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI tempore, PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente -
contro
OS AE, NI IS;
- intimati -
avverso la decisione n. 2688/97 della Commissione tributaria centrale di ROMA, depositata il 28/05/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2002 udienza del 20/02/02 dal Consigliere Dott. Vittorio 908 -1- RAGONESI;
udito il P.M. in persona del Generale Dott. Dario CAFIERO rigetto del ricorso. -2- Sostituto Procuratore che ha concluso per il Svolgimento del processo Il 19 gennaio 1983 OS TA registrava presso l'ufficio del registro di Montepulciano, con atto n. 160, il contratto di acquisto di una porzione di fabbricato in corso di costruzione, ottenendo l'assoggettamento dell'atto ad aliquota agevolata come atto di acquisto di prima casa per effetto della legge 168/82. In data 25.3.83,1' Ufficio finanziario notificava ai contraenti avviso di rettifica per il recupero delle normali imposte sull'assunto che le agevolazioni richieste non erano applicabili. Avverso tale provvedimento gli intimati proponevano ricorso che veniva accolto dalla Commissione tributaria di primo grado di Siena. L'appello proposto dall'Ufficio finanziario veniva respinto dalla commissione tributaria di secondo grado. Analogamente veniva respinto dalla Commissione tributaria centrale, con sentenza del 9.4.97, il ricorso presentato dall'Ufficio finanziario avverso la decisione di appello. Ha proposto ricorso per cassazione l'amministrazione finanziaria affidato ad un unico motivo L'intimato non si è costituito in giudizio. All'udienza del 20.02.02 la causa è stata trattenuta in decisione Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso l'amministrazione delle finanze deduce la violazione della legge 168/82 e dell'art. 13 della legge 408/49,sostenendo che l'articolo 1 della legge 168/82 fa espresso riferimento ad immobili destinati ad uso di abitazione lasciando così intendere che l'edificio deve essere necessariamente ultimato perché si possa usufruire del benefici anche perché, in caso contrario, non sarebbe possibile verificare la rispondenza del compendio ai caratteri tipizzati dall'art. 13 della legge 408/49. Va preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti di MO IS. coniuge di OS TA, in quanto la sentenza della Commissione tributaria centrale non risulta emessa nei confronti della stessa. Il ricorso è infondato. Questa Corte ha già avuto occasione di rilevare che non può, di per se solo, essere considerato concludente l'elemento letterale di cui all'art. 1 della legge 168/82, tenuto anche conto che l'aggettivo "destinato", oltreché ad altri significati, può alludere anche all'assegnazione ad un fine o ad uno scopo futuri da realizzarsi in un successivo periodo di tempo (Cass 7259/95). Inoltre, il riferimento, contenuto nell'art. 1 comma 7 della legge n.168 del 1982 all'art. 13 della legge 2 luglio 1949 n.408, attiene unicamente ai criteri per qualificare, siccome "di lusso" o non, l'immobile destinato ad abitazione. Lo stesso pertanto non può essere invocato per fondarvi l'ulteriore requisito dell'ultimazione o dell'avvenuta realizzazione dell'abitazione. Le argomentazioni fin qui svolte trovano conferma nella disciplina del regime agevolativo dell'i.v.a., previsto per la cessione di abitazioni non di lusso operata dalle imprese (D.P.R. n.633 del 1972 tabella A parte II n. 21 e successive integrazioni e modifiche;
DPR 181/86 Tariffa allegata parte I art 1 nota II bis e successive modifiche), che indica chiaramente che quel che conta, ai fini della fruizione del regime agevolativo in questione, e' che oggetto della cessione sia un'abitazione non di lusso, a prescindere dalla sua ultimazione. Da ciò consegue che, se il regime agevolativo per l'imposta di registro non fosse lo stesso di quello previsto per l' IVA, si determinerebbe, in capo allo stesso acquirente, una disparità di trattamento tributario, fondata sull'unica circostanza dell'acquisto della "prima casa" da impresa ovvero da privato, che, in presenza di ogni altra condizione per ottenere l'agevolazione, e' del tutto priva di ragionevole giustificazione (Cass 9150/00) Ne' può sostenersi che la soluzione adottata non consente una adeguata valutazione da parte dell'Ufficio finanziario della sussistenza dei requisiti propri delle "abitazioni non di lusso". Infatti numerose caratteristiche che possono determinare la natura "di lusso" della abitazione (come la superficie superiore ai 240 mq.) sono già rilevabili nella costruzione al rustico od in corso di ristrutturazione, altre possono intervenire addirittura su costruzioni ormai rifinite. La concreta utilizzazione di un appartamento come abitazione comporta, cioè, sovente un certo tempo, più o meno lungo, per il compimento di operazioni materiali o per il sopravvenire di eventi giuridici;
e, poichè il legislatore ha tenuto conto di queste circostanze consentendo l'accesso alla agevolazione anche a chi acquisti un immobile non immediatamente utilizzabile, ciò rende necessaria una successiva attività di controllo da parte degli uffici tributari, che devono verificare le caratteristiche della abitazione al momento dell'ultimazione, o che l'acquirente la utilizzi effettivamente una volta ottenutane la concreta disponibilità (Cass 5297/01). Tutto ciò, del resto è quanto previsto dalla legge n.168 del 1982 (e dalle altre che si sono succedute nel tempo) che disciplina il regime agevolativo in questione. L'agevolazione, infatti, e' applicata dall'ufficio del registro, che liquida la relativa imposta principale, al momento della registrazione dell'atto, sulla base delle sole dichiarazioni in esso effettuate da parte di chi ritiene di averne diritto, mentre l'accertamento successivo da parte dell'ufficio della insussistenza del carattere "non di lusso" dell'abitazione determina la decadenza dell'agevolazione per "dichiarazione mendace" e l'applicazione dell'imposta di registro nella misura ordinaria e delle altre conseguenze " sanzionatorie "previste dalla legge (Cass 9150/00). Il ricorso deve, quindi, essere rigettato. Non vi e' luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso nei confronti di OS TA e lo dichiara inammissibile nei confronti di MO IS Roma, 20.02.02 Il Cons.est. IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista Il Presidente trice 4 - DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 18 GIU. 2002 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista E 6 N 8 O 9 5 I 1 . Z / N 4 A / A - R 6 I T 2 B R S . I . R A L . G L P T E . A R D U . B L B I A E A D R D T A I T I 1 E S 3 R N T 1 E E N S . E T I S N A A E M