Sentenza 29 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/07/2002, n. 11195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11195 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POP LO ITA ANG1 1.95 /02 LA CORTE SUPREMA DICASSA SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO - Presidente R.G.N. 12035/01 Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Consigliere 15810/01 Cron. 28802 - Rel. Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA Dott. Camillo FILADORO Consigliere Rep. Consigliere Ud. 08/04/02 Dott. Giuseppe CELLERINO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OR RT, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI MANGANO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
L'AUTOMOBILE S.P.A.; intimata e sul 2° ricorso n° 15810/01 proposto da: L'AUTOMOBILE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato 2002 ROMA VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo 1505 in -1- studio dell'avvocato MARIO ANTONINI, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO ANDRONICO, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
OR RT;
- intimato avversO la sentenza n. 2274/00 del Tribunale di CATANIA, depositata il 06/05/00 R.G.N. 2548/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/04/02 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito l'incidentale condizionato e rigetto nel resto del ricorso incidentale. -2- f SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 28.9.1996 al Pretore di Catania, RT OS, dipendente della s.p.s. "L'automobile" con mansioni di addetto alle vendite, impugnava il licenziamento intimatogli il 24.6.1996 dalla sua datrice di lavoro, fondato sul presupposto della chiusura di un punto di vendita nel quale egli era aveva svolto servizio. Con lo stesso ricorso, l'OS impugnava le sanzioni disciplinari irrogategli prima del licenziamento. La società convenuta si costituiva contestando le pretese del ricorrente e il Pretore adito, con sentenza del 16.2.1999 annullava due delle tre sanzioni disciplinari inflitte al ricorrente, e dichiarava inammissibile l'impugnazione del licenziamento per avvenuta decadenza. Su appello dell'OS ed appello incidentale della società con il quale la medesima chiedeva la conferma delle sanzioni annullate dal Pretore, il Tribunale di Catania dichiarava la legittimità del licenziamento e l'illegittimità della sanzione disciplinare inflitta il 19.3.1996, condannando la società al pagamento di una somma pari a dieci giorni di retribuzione. Nella medesima occasione il Tribunale rigettava l'appello incidentale. Per quanto qui interessa, osservava il Giudice del gravame che appariva non solo veritiero, ma anche non pretestuoso il riassetto organizzativo dell'azienda posto a base dell' impugnato licenziamento, e che non erano state poste specifiche contestazioni sul fatto che i residui posti di lavoro, riguardanti mansioni equivalenti a quelle già svolte dall'OS, fossero stabilmente occupati da altri lavoratori, né sulla circostanza che per un congruo periodo non erano state compiute nuove assunzioni nella stessa qualifica dell'OS. Quanto al provvedimento disciplinare irrogato a seguito dell'ingiustificata utilizzazione dell'apparecchio telefonico esistente nel luogo di lavoro, il Tribunale rilevava che la società non aveva provato l'uso abnorme 3 dell'apparecchio, né lo svolgimento, da parte del dipendente, di alcuna attività concorrenziale. Avverso detta sentenza l'OS ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Resiste, con controricorso la società intimata la quale ha proposto a sua volta ricorso incidentale condizionato con un unico motivo, nonché ricorso incidentale autonomo affidato a due motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va disposta - ex art. 335 c.p.c. la riunione dei due ricorsi, principale ed incidentale aventi ad oggetto la medesima sentenza di appello. -Col primo motivo · deducendo l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla riduzione degli affari ed al decremento delle vendite, in relazione all'art.2 della legge n. 604 del 1966 - lamentava il ricorrente che se il Tribunale si fosse limitato ad esaminare i dati emergenti dalla documentazione proveniente dalla stessa società e riferiti all'anno 1995, gli unici riferibili al periodo in cui il suo rapporto di lavoro si era di fatto svolto (nel 1996 egli aveva lavorato, di fatto solo per 50 giorni) sarebbe emerso che, al contrario, si erano realizzati incrementi delle vendite e del fatturato, il che rendeva pretestuoso il licenziamento. Il motivo è infondato e non merita, pertanto accoglimento. Sotto un primo profilo il ricorrente censura il giudizio valutativo espresso dal Tribunale in ordine alla legittimità del licenziamento, osservando che, avendo egli prestato effettivo servizio presso la società resistente non più di cinquanta giorni nell'anno 1996, non potevano in nessun caso riflettersi sul suo rapporto di lavoro le difficoltà aziendali insorte in quello stesso anno, mentre il conto economico dell'anno precedente mostrava indici assolutamente positivi, sia in termini di vendite di prodotti, sia di fatturato. A parte i limiti che, in ogni caso, si pongono nella presente sede di legittimità, in ordine agli apprezzamenti di merito riservati alla competenza del giudice di merito - salvo la sussistenza di vizi logici o giuridici, qui non rilevati con la necessaria puntualità – va rilevato che il licenziamento dell'OS non intervenne alla fine dell'anno 1995, ma nel giugno 1996, in un'epoca, cioè, in cui il negativo andamento delle vendite e la chiusura del punto vendita presso cui l'OS era addetto, apparivano del tutto comprovati (cfr. la sentenza impugnata, p.5) il che non consente di ritenere pretestuoso, o privo di ogni giustificazione il provvedimento in questione. Il ricorrente cerca di far leva sul fatto che nel 1996, tra malattie, sospensioni cautelari e sospensioni disciplinari, la sua presenza in azienda si era limitata a non più di 50 giorni: senonchè ciò non toglie che il suo rapporto continuò per circa sei mesi nel corso dell'anno 1996, periodo durante il quale le sorti dell'azienda e l'andamento degli affari, ormai chiaramente percepibili, non potevano non avere avuto incidenza sul licenziamento impugnato. Il motivo presenta anche aspetti di inammissibilità in quanto collegato a deduzioni nuove rispetto a quelle formulate in secondo grado nel quale, in effetti, erano stati sollevate questioni piuttosto formali, quali la decadenza dell'impugnazione del licenziamento, ovvero l'invalidità dell'impugnazione stragiudiziale in quanto effettuata a mezzo di telegramma (aspetti, questi ultimi, superati dalla sentenza di appello in termini non più censurati nel ricorso per cassazione). Col secondo motivo deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966 - osserva il ricorrente che la società non aveva dimostrato l'impossibilità di destinarlo proficuamente in altri punti di vendita. Anche questo motivo è infondato: il Tribunale non ha affatto trascurato questo profilo, avendo invece ritenuto provata tale impossibilità una volta verificata la piena copertura di tutti gli altri posti di lavoro compatibili con la sua qualifica. Tutto il resto è merito sicchè il motivo appare anche inammissibile. Con l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato (all'accoglimento del ricorso principale) la società resistente lamenta che erroneamente il Tribunale ha assimilato all'impugnazione del licenziamento un telegramma del quale manca ogni certezza in ordine alla persona del mittente. La censura è assorbita dalla reiezione del ricorso principale. -Con il primo motivo del ricorso incidentale autonomo deducendo la violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c., nonché l'insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia – la società critica l'annullamento delle sanzioni disciplinari irrogate a seguito delle contestazioni formulate nelle lettere del 7.2.1996, 11.3.1996 e 19.3.1996. Quanto alla prima, il Tribunale “avrebbe errato nel privilegiare ai fini del suo convincimento la deposizione dei testi AN e OL sull'apodittico assunto che “non vi è ragione di dubitare della loro attendibilità……..” Quanto alle contestazioni del 6.3.1996, e del 19.3.1996 il Tribunale avrebbe violato l'art. 2697 c.c. (non avendo il ricorrente fornito alcuna prova per confutare i dati del tabulato) e l'art. 116 c.p.c. posto che l'istruttoria aveva confermato lo svolgimento di una attività concorrenziale e la gestione non lineare del rapporto con il cliente Colombrita. Il Tribunale di Catania non ha trascurato l'esame della legittimità della sanzione disciplinare inflitta dalla società resistente al ricorrente con provvedimento del 19.3.1996, sanzione che fu irrogata a seguito dell'ingiustificata utilizzazione dell'apparecchio telefonico esistente nel luogo di lavoro da parte dell'OS. Ha rilevato il Tribunale che il telefono era uno strumento necessario per l'attività svolta dall'OS il quale si occupava della compravendita di automobili e, quindi, doveva gestire, anche telefonicamente, i contatti con i clienti. L'onere di provare l'illegittimo uso dell'apparecchio era piuttosto della società la quale non ha fornito tale prova. Il Tribunale ha, infine rigettato l'appello incidentale relativo alle altre due sanzioni disciplinari, osservando che l'OS non aveva svolto alcuna attività concorrenziale in danno della società L'Automobile e aveva gestito in modo del tutto corretto il rapporto con il cliente Colombrita. - come si vede -di valutazioni riservata al giudice di merito Trattasi avverso le quali, in assenza dell'indicazione di elementi decisivi ignorati non presi in considerazione, non è ammessa alcuna censura in questa sede di legittimità. Col secondo motivo del ricorso incidentale si censura la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. oltre ad omissione di motivazione su un punto decisivo, avendo il Tribunale applicato erroneamente il criterio di compensazione delle spese. Il motivo infondato sol che si consideri la giurisprudenza costante di questa Corte secondo cui la decisione sulle spese costituisce esercizio di un apprezzamento discrezionale del giudice la cui legittimità può essere contestata solo ove si traduca in una violazione della regola legale dettata dall'art.91 c.p.c. che vieta di porre le spese processuali a carico della parte che non è soccombente in alcuna parte: ipotesi, questa, che non ricorre nella specie in cui come ammette lo stesso ricorrente incidentale - il giudizio si è concluso con una almeno parziale - soccombenza reciproca.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale autonomo;
assorbito il ricorso incidentale condizionato. Spese compensate. Così deciso in Roma, 1'8 aprile 2002 Il Consigliere estensore Il Presidente muh. TL CANCELLIERE Depositatolin Cancelleria 29 LUG. 2002 oggi, 7 ILCANE FILLERE Co