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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. IV, sentenza 27/01/2026, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 66/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 4, riunita in udienza il
05/06/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GRECO CARLO, Presidente e Relatore
BAX ANGELO, GI
FIORILLO ANTONIETTA, GI
in data 05/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 770/2023 depositato il 22/06/2023
proposto da
Giustizia Amministrativa Tar Toscana - Firenze - Via Ricasoli 40 50142 Firenze FI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P_Iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ministero Dell'Economia E Delle Finanze - 80226750588
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 190/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FIRENZE sez. 1
e pubblicata il 19/04/2023
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 177 CONTRIBUTO UNIFICATO AMMINISTRATIVO 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto in esame il TAR per la Toscana ha proposto atto di appello avverso le risultanze della sentenza n.180/01/23, resa dalla CGT di Firenze all'udienza del 21 marzo 2023, con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla Società contribuente Resistente_1 SRL avverso l'invito al pagamento del CUT amministrativo - anno 2021.
Ciò premesso, in primo luogo si precisa che, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 546/92, la sentenza deve contenere (tra l'altro) “la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto”.
In altri termini la procedura del processo tributario, anticipando la modifica del codice di procedura civile di cui all'art. 132 avvenuta con decorrenza 4 luglio 2009, ha da sempre escluso che la sentenza tributaria debba contenere “l'esposizione dello svolgimento del processo”.
Per quanto sopra gli atti introduttivi dei ricorsi, le allegazioni processuali, le costituzioni in giudizio di controparte nonché le memorie aggiuntive devono intendersi qui integralmente richiamate.
In sintesi la parte appellante ha testualmente formulato il seguente motivo: “violazione e falsa applicazione dell'art. 13, co.
6-bis, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, nonché per travisamento dei dati di fatto.”
Diversamente argomentando la Società ricorrente ha richiamato il tenore della norma che regola la fattispecie il quale dispone: “Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato e' dovuto nei seguenti importi: … “ e del comma 6 bis-1, “Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.”
Alle controdeduzioni è poi seguita una memoria aggiuntiva in tema di riscontri giurisprudenziali.
Chiamata la causa all'odierna pubblica udienza, l'Appello è passato in decisione alla luce delle allegazioni processuali e delle argomentazioni in atti, ribadite dal patrocinante di parte appellata, unico comparso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito della questione il collegio non condivide le argomentazioni di parte appellante e valuta l'Appello non fondato.
La Corte, in punto di decisione, premette che, secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., il
GI non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Detti principi si applicano al processo tributario, ex art. 1, co. 2 D.Lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che le questioni non trattate non sono quindi omesse ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
In sintesi il Collegio deve valutare se l'atto denominato “motivi aggiuntivi” depositato da ricorrente nel fascicolo del ricorso amministrativo determini l'ampliamento o meno dell'oggetto della controversia, vero effetto dei motivi aggiunti in senso proprio.
In realtà si è trattato di un affinamento del ricorso amministrativo dovuto al riesame del provvedimento amministrativo (diniego di autorizzazione) ordinato dai Giudici del TAR alla Amministrazione.
A sostegno della propria tesi la Società ricorrente ha prodotto una articolata rassegna di giurisprudenza di merito e di legittimità cui la parte appellante non solo non ha replicato ma ha anche ritenuto di non comparire all'udienza.
Per quanto sopra il Collegio ritiene di non accogliere l'Appello confermando la sentenza impugnata.
Circa le spese, l'esito del giudizio determina la liquidazione a favore della parte appellata in €. 1.000,00 oltre oneri di legge, se dovuti,
Visti gli artt.15 e 36 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.546.
P.Q.M.
La Corte respinge l'Appello e liquida la spese a favore della parte appellata in €. 1.000,00 oltre oneri di legge, se dovuti.
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 5 giugno 2025.
Il Presidente-relatore
(AR GR)
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 4, riunita in udienza il
05/06/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GRECO CARLO, Presidente e Relatore
BAX ANGELO, GI
FIORILLO ANTONIETTA, GI
in data 05/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 770/2023 depositato il 22/06/2023
proposto da
Giustizia Amministrativa Tar Toscana - Firenze - Via Ricasoli 40 50142 Firenze FI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P_Iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ministero Dell'Economia E Delle Finanze - 80226750588
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 190/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FIRENZE sez. 1
e pubblicata il 19/04/2023
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 177 CONTRIBUTO UNIFICATO AMMINISTRATIVO 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto in esame il TAR per la Toscana ha proposto atto di appello avverso le risultanze della sentenza n.180/01/23, resa dalla CGT di Firenze all'udienza del 21 marzo 2023, con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla Società contribuente Resistente_1 SRL avverso l'invito al pagamento del CUT amministrativo - anno 2021.
Ciò premesso, in primo luogo si precisa che, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 546/92, la sentenza deve contenere (tra l'altro) “la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto”.
In altri termini la procedura del processo tributario, anticipando la modifica del codice di procedura civile di cui all'art. 132 avvenuta con decorrenza 4 luglio 2009, ha da sempre escluso che la sentenza tributaria debba contenere “l'esposizione dello svolgimento del processo”.
Per quanto sopra gli atti introduttivi dei ricorsi, le allegazioni processuali, le costituzioni in giudizio di controparte nonché le memorie aggiuntive devono intendersi qui integralmente richiamate.
In sintesi la parte appellante ha testualmente formulato il seguente motivo: “violazione e falsa applicazione dell'art. 13, co.
6-bis, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, nonché per travisamento dei dati di fatto.”
Diversamente argomentando la Società ricorrente ha richiamato il tenore della norma che regola la fattispecie il quale dispone: “Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato e' dovuto nei seguenti importi: … “ e del comma 6 bis-1, “Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.”
Alle controdeduzioni è poi seguita una memoria aggiuntiva in tema di riscontri giurisprudenziali.
Chiamata la causa all'odierna pubblica udienza, l'Appello è passato in decisione alla luce delle allegazioni processuali e delle argomentazioni in atti, ribadite dal patrocinante di parte appellata, unico comparso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito della questione il collegio non condivide le argomentazioni di parte appellante e valuta l'Appello non fondato.
La Corte, in punto di decisione, premette che, secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., il
GI non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Detti principi si applicano al processo tributario, ex art. 1, co. 2 D.Lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che le questioni non trattate non sono quindi omesse ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
In sintesi il Collegio deve valutare se l'atto denominato “motivi aggiuntivi” depositato da ricorrente nel fascicolo del ricorso amministrativo determini l'ampliamento o meno dell'oggetto della controversia, vero effetto dei motivi aggiunti in senso proprio.
In realtà si è trattato di un affinamento del ricorso amministrativo dovuto al riesame del provvedimento amministrativo (diniego di autorizzazione) ordinato dai Giudici del TAR alla Amministrazione.
A sostegno della propria tesi la Società ricorrente ha prodotto una articolata rassegna di giurisprudenza di merito e di legittimità cui la parte appellante non solo non ha replicato ma ha anche ritenuto di non comparire all'udienza.
Per quanto sopra il Collegio ritiene di non accogliere l'Appello confermando la sentenza impugnata.
Circa le spese, l'esito del giudizio determina la liquidazione a favore della parte appellata in €. 1.000,00 oltre oneri di legge, se dovuti,
Visti gli artt.15 e 36 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.546.
P.Q.M.
La Corte respinge l'Appello e liquida la spese a favore della parte appellata in €. 1.000,00 oltre oneri di legge, se dovuti.
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 5 giugno 2025.
Il Presidente-relatore
(AR GR)