Sentenza 26 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/02/2001, n. 2813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2813 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 02 8:13 / IN NOME DEL FOOLOT ALIA 10 REPUBBLICA ITALIANA EMA DICASSAZIONE LA CORTE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G.N. 21260/98 Dott. Vincenzo MILEO Consigliere Cron. 5806 Dott. Ettore Raffaele GIANNANTONIO -Rel. Consigliere Rep. Dott. Raffaele FOGLIA - Consigliere Ud. 22/12/00 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO - Consigliere _CORTE SUPREMA DI CASSAZIONI UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENTENZA 3005 per dirt B.--2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE SOCIETA' SAM S.R.L. già S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato CANCELLER'A in ROMA VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell'avvocato CONTALDI MARIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati DAL PIAZ CLAUDIO, INGRASSIA MARIA CLOTILDE, giusta delega in atti;
ricorrente contro 2000 BAZZECHI LAMBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA 5652 VIA PINETA SACCHETTI 470, presso lo studio -1- dell'avvocato LANCELLOTTI GIANFRANCO, rappresentato e difeso dall'avvocato MAGGINI ATTILIO, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 282/98 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 23/09/98 R.G.N. 543/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/12/00 dal Consigliere Dott. Ettore Raffaele GIANNANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Vincenzo NARDI che ha concluso per ilGenerale Dott. rigetto dell'eccezione di inammissibilità in via preliminare e per il rigetto del ricorso nel merito. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 2 dicembre 1992 il signor ER BA conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Firenze, quale giudice del lavoro, la Sam s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore. Esponeva di aver svolto per la società convenuta l'attività di agente di commercio per la vendita di materiale cinematografico dal 1° febbraio 1975 al 12 gennaio 1991. Chiedeva che gli venissero riconosciute le provvigioni nella misura della percentuale del 5% e che la società convenuta fosse condannata al pagamento delle differenze provvigionali, dell'indennità di clientela e dell'indennità per lo scioglimento del rapporto. Costituitasi in giudizio la società ed espletata l'istruttoria, con sentenza in data 18 settembre 1997, il Pretore accoglieva la domanda. La decisione è stata sostanzialmente confermata dal Tribunale di Firenze che, con sentenza depositata il 23 settembre 1998, ha solo lievemente modificato la misura della somma dovuta. In particolare il Tribunale ha ritenuto che l'accordo individuale di agenzia prevedeva un diverso ammontare delle provvigioni a seconda del fatto che il preposto avesse integralmente compiuto una trattativa diretta (provvigione del 5%) ovvero avesse acquisito ordini dietro intervento della mandante o semplicemente fornito un interessamento per ordini acquisiti dalla preponente (provvigione del 5%); che la nozione di interessamento dell'agente non in grado SS 0 di integrare la trattativa diretta poteva essere solo quella in cui il BA si fosse limitato alla segnalazione di una sicura e apprezzabile fonte di affari senza prodursi in altri impegni o incombenze a favore della mandante;
e che l'acquisizione di ordini dietro intervento della ditta poteva aversi solo qualora fosse mancato il presupposto di fatto delle trattative condotte dall'agente ossia il reperimento ad opera dell'incaricato del terzo contraente. Ciò posto, il Tribunale ha ritenuto che, in base alle deposizioni testimoniali, fosse risultato che il BA negli affari per cui è causa avesse svolto un ruolo di promotore indispensabile per la conclusione degli affari e che questi avevano origine da trattative personalmente interamente condotte dall'agente come rappresentante della Sam. Di conseguenza ha riconosciuto all'agente la provvigione del 5%, così come le parti avevano fatto nell'affare Firenze Leyross senza alcuna contestazione da parte dell'agente. Avverso la decisione del Tribunale la società propone ricorso articolato in due motivi. Il signor BA resiste con controricorso. La società ha depositato memoria, nella quale ha eccepito l'inammissibilità del controricorso per la mancanza della procura speciale. MOTIVI DELLA DECISIONE Deve innanzitutto essere rigettato l'eccezione di inammissibilità del controricorso per la mancanza di specialità della procura. Difatti, come ha già affermato più volte questa Corte, la procura per il giudizio di Cassazione rilasciata in calce o a margine del ricorso costituisce 2 corpo unico con l'atto cui inerisce, esprime necessariamente il suo riferimento a questo e garantisce così il requisito della specialità del mandato al difensore previsto dall'art. 365 del codice di procedura civile. E' pertanto irrilevante la mancanza nella procura a margine di uno specifico riferimento al giudizio di legittimità; ed è anche irrilevante il fatto che la formula adottata nella procura faccia cenno a poteri e facoltà solitamente riferiti al giudizio di merito (Cass. 29 aprile 1999, n. 4299 e numerose altre). Con il primo motivo la società denunzia la violazione degli articoli 1742 e seguenti del codice civile e degli articoli 115 e 116 del codice di procedura civile, nonché il vizio di omessa e contraddittoria motivazione circa una circostanza decisiva della controversia. Assume che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il BA avesse diritto, per gli affari allegati al ricorso di prime cure, al pagamento della percentuale del 5% sull'importo incassato dalla Sam. In particolare, il Tribunale non avrebbe tenuto presente che la provvigione del 5% era contrattualmente riservata a quei soli casi in cui il contratto fosse stato personalmente concluso e gestito dal BA;
che il BA, nel corso di ambedue i gradi del giudizio di merito, non ha prodotto alcun documento che potesse provare una sua trattativa diretta senza l'interessamento della Sam;
che tutti gli affari in questione erano relativi a contratti stipulati con Comuni;
che il contratto prevedeva alla voce provvigioni sei diversi tipi di attività da parte dell'agente e che pertanto il Tribunale avrebbe dovuto indicare voce per voce quali affari indicati dal BA nel ricorso S 3 introduttivo avessero comportato l'attività necessaria per costituire il diritto alla provvigione e in quale misura. Assume, inoltre, che erroneamente il Tribunale avrebbe affermato, a comprova dell'attività svolta dall'agente, che la società non aveva in alcun modo contestato l'operazione economica "cosiddetta Firenze Leyross": in tal modo il Tribunale non avrebbe tenuto presente che si trattava di un caso a sé stante in cui la Sam aveva riconosciuto di avere concesso all'agente la provvigione del 5% in base ad accordi specifici. Il motivo è infondato. L'accertamento della comune volontà dei contraenti in relazione al contenuto e alla portata del contratto costituisce una valutazione di competenza esclusiva del giudice del merito. La decisione può essere censurata in sede di legittimità solo per violazione delle norme ermeneutiche, ovvero per illogicità e inadeguatezza della motivazione. Nel primo caso occorre, tuttavia, che sia dedotto in quale modo il ragionamento del giudice del merito abbia in astratto violato la norma interpretativa e non è sufficiente un generico richiamo alla regola di cui all'art. 1362 del codice civile;
nel secondo caso occorre che la motivazione sia talmente inadeguata o illogica da non consentire il controllo del ragionamento seguito dal giudice del merito per giungere alla decisione. In mancanza di tali presupposti, la critica della interpretazione della volontà contrattuale compiuta dal giudice del merito e la proposta di una diversa e più favorevole interpretazione da parte del ricorrente costituiscono una censura inammissibile nel giudizio di legittimità, in quanto postulano 4 SS necessariamente indagini e apprezzamenti di fatto incompatibili con la funzione istituzionale della Corte di Cassazione. Nel caso in esame non ricorre né l'uno, né l'altro presupposto. Difatti da una parte il Tribunale ha interpretato la volontà contrattuale delle parti fornendo una ampia motivazione delle proprie valutazioni;
dall'altra la società ricorrente ha richiamato genericamente l'art. 1362 del codice civile, ma non ha specificato in quale modo le valutazioni del Tribunale sarebbero in astratto contrarie alle norme indicate. In realtà ripropone a questa Corte la stessa tesi interpretativa, già svolta dinanzi al Tribunale, affermando che tale tesi sarebbe conforme alla lettera del contratto e agli esiti delle prove testimoniali;
e comprova le sue affermazioni ripetendo pedissequamente gli stessi motivi contenuti nell'atto di appello. Con il secondo motivo la società ricorrente denunzia la violazione degli articoli 115 e 116 del codice di procedura civile, nonché il vizio di omessa o contraddittoria motivazione sulla valutazione delle prove testimoniali. Assume che il Tribunale avrebbe malamente valutato le deposizioni dei testi escussi in istruttoria e in particolare dei testi ZZ, RE, NI, AN e CI e non avrebbe motivato sulle ragioni della sua valutazione. Il motivo è infondato. Con esso, infatti, si censurano valutazioni di prove e, in particolare, delle deposizioni di testimoni, che sono riservate al giudice del merito e non possono essere oggetto del sindacato di questa Corte di legittimità se non sotto il profilo del difetto di motivazione. Difetto di motivazione che nel caso non sussiste e S SS che comunque avrebbe dovuto essere denunziato in maniera specifica dal ricorrente e non con la semplice prospettazione di una valutazione diversa dei fatti. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. La società ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, spese che si liquidano come in dispositivo, e al pagamento degli onorari di avvocato che si liquidano in favore della parte resistente nella somma di lire 3 milioni.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità e degli onorari di avvocato. Liquida in favore della parte resistente le spese nella somma di lire. $.000. ..e gli onorari nella somma di lire tre milioni. Così deciso in Roma il 22 dicembre 2000 frammantomis L'Estensore Il Presidente Кисенко Ученка Store Shill I D IL COLLABORATORE DI LE , A S 0 O S 1 Depositata in Cancelleria L 3 A L . 3 T T O 5 , R B 26 FEB. 2001 A . I A S ' E N oggi, D L P L S A E 3 I T A IL COLLABORATORE 7 D M S - N E I 8 O G R DI LE S - P P O 1 N U M 1 E S A I S D E A I E D A G , E O G O T E R T T N L T S I E I R S G I A E E L D R L O E D