Sentenza 4 dicembre 2009
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, l'annullamento per difetto di motivazione sulla sussistenza del pericolo di fuga dell'ordinanza con la quale il presidente della corte d'appello ha convalidato l'arresto provvisorio ed ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere, deve essere disposto con rinvio per consentire una nuova deliberazione, diretta a correggere i vizi del provvedimento annullato, con emissione, ove del caso, di un titolo restrittivo valido ed operativo. Tuttavia, l'intervento rescindente della corte di cassazione toglie al provvedimento annullato la possibilità di essere posto a base di una restrizione della libertà personale, con la conseguente immediata liberazione della persona detenuta.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/12/2009, n. 2266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2266 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 04/12/2009
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 2133
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 35743/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AT ER, n. a Civitavecchia il 29 luglio 1951;
avverso l'ordinanza della Corte di appello di Roma in data 27 settembre 2009;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. COLLA Giorgio;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
udito il difensore avvocato Luigi Russo.
FATTO E DIRITTO
Con l'ordinanza in epigrafe, il Presidente della Corte d'appello di Roma ha convalidato l'arresto di ER AT, colpito da mandato d'arresto Europeo emesso il giorno 11 febbraio 2009 dalla Procura della Repubblica di Nizza per vari episodi di truffa commessi in Francia negli anni 2006 - 2007. Nei confronti del medesimo è stata adottata la misura cautelare della custodia in carcere. Avverso il provvedimento cautelare propone ricorso per cassazione il difensore del AT il quale deduce la mancanza di motivazione in ordine al pericolo di fuga ai sensi della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 9, comma 5. Il ricorso è fondato.
La motivazione del provvedimento impugnato, nel valutare l'esigenza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, osserva che tale misura è l'unica capace di garantire che il AT non si sottragga alla consegna per la natura e molteplicità dei fatti contestati e della entità della pena che potrebbe essergli irrogata dall'autorità giudiziaria francese: ciò indurrebbe a ritenere che il AT potrebbe sottrarsi alla consegna, e quindi sussistente il pericolo di fuga (requisito di cui deve tenersi conto ai sensi della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 9, comma 5, che richiama gli artt. 273 e 274 c.p.p.), rendendosi il ricorrente irreperibile.
Va osservato che tale motivazione, basandosi su un astratto pericolo di fuga, riconducibile al tipo e alla molteplicità dei fatti contestati e alla eventualità di una condanna a una pena di considerevole entità, non tenendo conto delle circostanze particolari e concrete della vicenda procedimentale e della personalità del AT, finisce per essere apodittica e assertiva, poiché priva di qualsiasi riferimento al caso concreto. In tale situazione viene a configurarsi un difetto di motivazione. Da ciò consegue che il provvedimento impugnato deve essere annullato. L'annullamento, tuttavia, deve essere pronunciato con rinvio alla Corte d'appello di Roma per consentire un nuovo esame degli elementi di cui deve tenersi conto a fini cautelari, al fine di correggere il vizio del provvedimento annullato ed emettere, se del caso, un nuovo provvedimento restrittivo valido ed efficace. Il venire meno del titolo custodiale annullato comporta l'immediata liberazione del AT se non detenuto per altra causa, poiché la detenzione resta priva di un valido titolo in atto, con la conseguenza ora detta in ordine al riacquisto della libertà personale del ricorrente.
(Nei sensi suesposti, v. già Cass., Sez. 6^, n. 22189 del 21 maggio 2008, c.c, dep. 3 giugno 2008, Rv. 239941). In conclusione, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio alla Corte d'appello di Roma. Va disposta l'immediata liberazione del ricorrente se non detenuto per altra causa.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Roma e dispone l'immediata liberazione del ricorrente se non detenuto per altra causa. Manda alla cancelleria per la comunicazione di cui all'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2010