Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/12/2009, n. 2266
CASS
Sentenza 4 dicembre 2009

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In tema di mandato di arresto europeo, l'annullamento per difetto di motivazione sulla sussistenza del pericolo di fuga dell'ordinanza con la quale il presidente della corte d'appello ha convalidato l'arresto provvisorio ed ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere, deve essere disposto con rinvio per consentire una nuova deliberazione, diretta a correggere i vizi del provvedimento annullato, con emissione, ove del caso, di un titolo restrittivo valido ed operativo. Tuttavia, l'intervento rescindente della corte di cassazione toglie al provvedimento annullato la possibilità di essere posto a base di una restrizione della libertà personale, con la conseguente immediata liberazione della persona detenuta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/12/2009, n. 2266
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2266
    Data del deposito : 4 dicembre 2009

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