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Sentenza 17 ottobre 2023
Sentenza 17 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/10/2023, n. 42208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42208 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AG GI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
sentite le conclusioni del PG LUCIA ODELLO che ha concluso per lflnammissibilita' del ricorso. E' presente l'avvocato PAVARINI PAOLO del foro di TORINO in difesa di AG GI, che insiste per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 42208 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 21/09/2023 RITENUTO IN IFATTO 1. AG IU, a mezzo del suo difensore nonché procuratore speciale, propone ricorso straordinario ex art. 625 bis cod.proc.pen. avverso la sentenza di questa Corte, Sez. 3, dell'1.3.2023 che ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza della Corte d'appello di Torino del 15.9.2021 limitatamente alla confisca per equivalente disposta con riferimento ai reati dichiarati prescritti in secondo grado di cui ai capi D), E) ed F), dichiarando inammissibile il ricorso nel resto. A sostegno del ricorso articola tre motivi: con il primo deduce l'omessa rilevazione della prescrizione del reato di cui all'art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74 (emissione fatture per operazioni inesistenti) a partire dalla fattura n. 36/2011 del 14 luglio 2011, contestato a IU AG al capo E) dell'imputazione per errore di fatto consistito nella erronea percezione del decorso del termine di prescrizione maturato nel corso del giudizio di cassazione in data 25.2.2022, ovvero nella omessa considerazione della continuazione tra i reati ai fini della portata del parziale accoglimento del ricorso in relazione all'art. 129 cod.proc.pen. Si assume che la conferma della condanna per il reato di cui al capo E), a partire dalla fattura n. 36 del 14 luglio 2011, sia frutto di un errore di fatto, atteso che la Corte di Cassazione omette di considerare il decorso del termine di prescrizione del reato maturato in data 25.2.2022, ovvero nel corso del giudizio di cassazione. Inoltre rileva che la pronuncia di parziale inammissibilità del ricorso non osta alla rilevazione della predetta causa estintiva. Si assume che con riferimento al capo E) l'ammissibilità del motivo sulla confisca per equivalente disposta con riferimento anche alla fattura n. 34 del 10.5.2011 imponeva di rilevare la prescrizione maturata al 25.2.2022 delle successive emissioni del 2011, da considerarsi quale unico reato. Con il secondo motivo deduce l'omessa rilevazione della presc:rizione del reato di cui all'art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74 a partire dalla fattura n. 36/2011 del 14 luglio 2011, contestato a IU AG al capo E) dell'imputazione per errore di fatto consistito nell'omesso esame del terzo dei motivi nuovi depositati in data 13.2.2023. Si assume che nel terzo motivo si eccepiva la mancanza di motivazione in ordine alla configurazione come diretta della confisca della somma depositata sul c/c n. 40861.53 presso l'agenzia in Arezzo del Monte dei Paschi di Siena intestato a CA RR e questa Corte nella sentenza impugnata non ha svolto alcuna argomentazione a riguardo trattandosi quindi di censura non trattata per errore di fatto. Con il terzo motivo deduce l' omessa rilevazione della prescrizione del reato di cui all'art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74 a partire dalla fattura n. 36/2011 del 14 luglio 2011, contestato a IU AG al capo E) dell'imputazione per errore di fatto consistito nella riqualificazione della confisca per equivalente della somma depositata sul conto corrente n. 40861.53 presso l'agenzia in Arezzo del Monte dei Paschi di Siena intestato a CA RR in confisca diretta con riferimento anche al reato di cui al capo e) a partire dalla fattura n. 36 del 2011. La sentenza impugnata omette di considerare per un errore percettivo che la confisca di tale somma era stata in origine disposta con riferimento al profitto del reato contestato al capo A) dell'imputazione, risultato prescritto già in primo grado e dunque la cui confisca non poteva essere confermata negli ulteriori gradi di giudizio. 2. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso é inammissibile. Va premesso che l'errore di fatto consiste "in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso" (Sez. Un, n. 16103 del 27/3/2002, Basile P., Rv. 221280; Sez. Un., n. 37505 del 14/7/2011, Corsini, Rv. 2E0527; Sez. Un., n. 18651 del 26/3/2015, Moroni, Rv.265248; nello stesso senso, fra le tante, Sez. 4, n. 17178 del 8/4/2015, Giori, Rv. 263443). Si é precisato che: 1) qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio;
2) sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far 3 valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie;
3) l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della norma in quanto l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale. 2. Ebbene, nel caso in esame il ricorrente si duole della mancata dichiarazione declaratoria di intervenuta prescrizione del reato, prescrizione asseritamente maturata nel corso del giudizio di cassazione rilevando altresì un presunto errore di fatto consistente nella erronea riqualificazione della confisca per equivalente in confisca diretta ma detti profili non possono trovare ingresso in detta sede. Risulta evidente come nella specie non si verta in una ipotesi di errore di fatto, non trattandosi di una svista o di un equivoco derivante dalla lettura degli atti interni, ma, al più, di un errore valutativo, cioè di un errore sulla esatta portata dei presupposti giuridici in ragione dei quali si è confermata la statuizione relativa alla confisca, pur essendosi disposto l'annullamento senza rinvio limitatamente alla confisca per equivalente riferita ai reati dichiarati estinti dalla corte territoriale. Ed inoltre la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto rende non sollevabile l'eccezione di prescrizione (asseritamente maturata nel corso del giudizio in cassazione). In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21.9.2023
sentite le conclusioni del PG LUCIA ODELLO che ha concluso per lflnammissibilita' del ricorso. E' presente l'avvocato PAVARINI PAOLO del foro di TORINO in difesa di AG GI, che insiste per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 42208 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 21/09/2023 RITENUTO IN IFATTO 1. AG IU, a mezzo del suo difensore nonché procuratore speciale, propone ricorso straordinario ex art. 625 bis cod.proc.pen. avverso la sentenza di questa Corte, Sez. 3, dell'1.3.2023 che ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza della Corte d'appello di Torino del 15.9.2021 limitatamente alla confisca per equivalente disposta con riferimento ai reati dichiarati prescritti in secondo grado di cui ai capi D), E) ed F), dichiarando inammissibile il ricorso nel resto. A sostegno del ricorso articola tre motivi: con il primo deduce l'omessa rilevazione della prescrizione del reato di cui all'art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74 (emissione fatture per operazioni inesistenti) a partire dalla fattura n. 36/2011 del 14 luglio 2011, contestato a IU AG al capo E) dell'imputazione per errore di fatto consistito nella erronea percezione del decorso del termine di prescrizione maturato nel corso del giudizio di cassazione in data 25.2.2022, ovvero nella omessa considerazione della continuazione tra i reati ai fini della portata del parziale accoglimento del ricorso in relazione all'art. 129 cod.proc.pen. Si assume che la conferma della condanna per il reato di cui al capo E), a partire dalla fattura n. 36 del 14 luglio 2011, sia frutto di un errore di fatto, atteso che la Corte di Cassazione omette di considerare il decorso del termine di prescrizione del reato maturato in data 25.2.2022, ovvero nel corso del giudizio di cassazione. Inoltre rileva che la pronuncia di parziale inammissibilità del ricorso non osta alla rilevazione della predetta causa estintiva. Si assume che con riferimento al capo E) l'ammissibilità del motivo sulla confisca per equivalente disposta con riferimento anche alla fattura n. 34 del 10.5.2011 imponeva di rilevare la prescrizione maturata al 25.2.2022 delle successive emissioni del 2011, da considerarsi quale unico reato. Con il secondo motivo deduce l'omessa rilevazione della presc:rizione del reato di cui all'art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74 a partire dalla fattura n. 36/2011 del 14 luglio 2011, contestato a IU AG al capo E) dell'imputazione per errore di fatto consistito nell'omesso esame del terzo dei motivi nuovi depositati in data 13.2.2023. Si assume che nel terzo motivo si eccepiva la mancanza di motivazione in ordine alla configurazione come diretta della confisca della somma depositata sul c/c n. 40861.53 presso l'agenzia in Arezzo del Monte dei Paschi di Siena intestato a CA RR e questa Corte nella sentenza impugnata non ha svolto alcuna argomentazione a riguardo trattandosi quindi di censura non trattata per errore di fatto. Con il terzo motivo deduce l' omessa rilevazione della prescrizione del reato di cui all'art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74 a partire dalla fattura n. 36/2011 del 14 luglio 2011, contestato a IU AG al capo E) dell'imputazione per errore di fatto consistito nella riqualificazione della confisca per equivalente della somma depositata sul conto corrente n. 40861.53 presso l'agenzia in Arezzo del Monte dei Paschi di Siena intestato a CA RR in confisca diretta con riferimento anche al reato di cui al capo e) a partire dalla fattura n. 36 del 2011. La sentenza impugnata omette di considerare per un errore percettivo che la confisca di tale somma era stata in origine disposta con riferimento al profitto del reato contestato al capo A) dell'imputazione, risultato prescritto già in primo grado e dunque la cui confisca non poteva essere confermata negli ulteriori gradi di giudizio. 2. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso é inammissibile. Va premesso che l'errore di fatto consiste "in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso" (Sez. Un, n. 16103 del 27/3/2002, Basile P., Rv. 221280; Sez. Un., n. 37505 del 14/7/2011, Corsini, Rv. 2E0527; Sez. Un., n. 18651 del 26/3/2015, Moroni, Rv.265248; nello stesso senso, fra le tante, Sez. 4, n. 17178 del 8/4/2015, Giori, Rv. 263443). Si é precisato che: 1) qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio;
2) sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far 3 valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie;
3) l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della norma in quanto l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale. 2. Ebbene, nel caso in esame il ricorrente si duole della mancata dichiarazione declaratoria di intervenuta prescrizione del reato, prescrizione asseritamente maturata nel corso del giudizio di cassazione rilevando altresì un presunto errore di fatto consistente nella erronea riqualificazione della confisca per equivalente in confisca diretta ma detti profili non possono trovare ingresso in detta sede. Risulta evidente come nella specie non si verta in una ipotesi di errore di fatto, non trattandosi di una svista o di un equivoco derivante dalla lettura degli atti interni, ma, al più, di un errore valutativo, cioè di un errore sulla esatta portata dei presupposti giuridici in ragione dei quali si è confermata la statuizione relativa alla confisca, pur essendosi disposto l'annullamento senza rinvio limitatamente alla confisca per equivalente riferita ai reati dichiarati estinti dalla corte territoriale. Ed inoltre la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto rende non sollevabile l'eccezione di prescrizione (asseritamente maturata nel corso del giudizio in cassazione). In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21.9.2023