Sentenza 16 gennaio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/01/2004, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO DI, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato EMILIO D'AMORE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DI ET CA, elettivamente domiciliato in ROMA i VIA CATANZARO 15, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MICERA, difeso dagli avvocati NICOLA MANGANELLI (non presente della procura a margine), FORTUNATO COLARUSSO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1206/00 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 15/05/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/09/03 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 14.03.1994, NO EC conveniva MI Di TR davanti al Tribunale di Ariano Irpino esponendo che nel 1992 l'opponente aveva avuto necessità di far eseguire, nella sua abitazione in Bonito - Morroni, alcuni lavori di superamento di barriere architettoniche;
che si era determinato a tanto per il fatto di poter beneficiare del previsto contributo statale, previo svolgimento della pratica ai sensi della L.
5.3.1990 n. 46 da parte dell'impresa esecutrice dei lavori;
che l'opponente, pertanto, aveva stipulato all'uopo contratto d'opera con MI Di TR, a termini del quale forniva la materia necessaria a compiere l'opera, acquistandola presso la società Fores Sud di IA PO e C. snc. e pagandola a saldo per L. 2.252.926; che completati i lavori, nell'ottobre 1992, il Di TR veniva completamente soddisfatto delle sue spettanze, rilasciando anche la fattura n. 26 datata 29.10.1992, per l'importo di L. 6.400.000, rimanendo obbligato a rimettere il certificato di conformità indispensabile per completare la pratica iniziata ed intesa ad ottenere il contributo statale;
che il Di TR dopo alcuni mesi aveva chiesto la restituzione della fattura per il completamento della pratica;
che, invece, il EC aveva ricevuto nuova fattura, la n. 3 8/92 del 21.12.1992, per l'importo maggiorato di L.
6.500.000 prodotta poi a sostegno del decreto ingiuntivo de quo, che a seguito di questo episodio e non avendo ricevuto la dichiarazione di conformità prevista dall'art. 7 della L. 46/90 il EC aveva denunziato "l'omissione pregiudizievole" agli organi di polizia giudiziaria;
che, pertanto, nulla era dovuto al Di TR in quanto pienamente soddisfatto delle sue prestazioni lavorative, considerando che il EC aveva fornito il materiale come da fattura esibita agli atti;
che il contratto d'opera così come previsto all'art. 2222 c.c. aveva un contenuto di risultato, intesa questa espressione come comprensiva anche dell'espletamento di tutti gli incombenti necessari per la definizione della pratica di finanziamento contrattualmente prevista;
che nel caso concreto la prestazione del Di TR, in mancanza della dichiarazione di conformità, non aveva avuto puntuale esecuzione, e che il credito di esso Di TR non aveva il carattere della certezza, tanto che lo stesso doveva restituire l'indebito; che tale restituzione si imponeva anche perché il credito non era esigibile, data la natura stessa del credito nascente da attività finalizzata alla sola erogazione del contributo statale ex art. 7 L. 46/90; che, infine, poiché la pratica di finanziamento era rimasta inevasa per fatto imputabile a Di TR, questi era obbligato al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale o, subordinatamente, per la responsabilità contemplata all'art. 2043 c.c. nella misura del finanziamento previsto e negato.
Si costituiva il Di TR assumendo che la fattura della Fores Sud srl n. 3063 del 6.8.92 di L. 2.252.926, relativa alla fornitura del materiale utilizzato, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, era stata da lui pagata: prova ne era la fattura intestata alla ditta richiedente "ITE di Di TR MI;
che, avuto riguardo alla natura del contratto d'opera di cui all'art. 2222 c.c., contratto a prestazioni corrispettive, entrambe le parti assumevano obbligazioni reciproche;
che nella fattispecie, il EC non aveva provveduto a corrispondere le anticipazioni per i lavori a suo favore e che, pertanto, dato il grave inadempimento del committente, non aveva alcun obbligo di completare i lavori, accollandosi ulteriori spese (ex art. 1460); che la dichiarazione di conformità, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 46/90, dettata in materia di sicurezza degli impianti, doveva essere rilasciata dalla impresa esecutrice al committente solo al termine dei lavori, che erano stati sospesi dall'opponente.
Con sentenza n. 182/98 depositata il 26.5.98 il Tribunale di Ariano Irpino rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo opposto e condannava il EC al rimborso delle spese sostenute dalla controparte.
Il EC proponeva appello contro tale sentenza, deducendo la nullità degli atti processuali, l'erronea valutazione delle prove documentali ed invocando il provvedimento istruttorio richiesto in conclusioni.
Si costituiva il Di TR, impugnando integralmente l'atto di appello, di cui chiedeva il rigetto.
Con sentenza in data 12.4/15.5.2000, l'adita Corte di appello di Napoli rigettava l'appello, regolando le spese.
Osservava la Corte partenopea che, per quanto qui ancora interessa, il decreto ingiuntivo opposto era stato emesso legittimamente sulla base della fattura di L. 6.500.000, relativa a lavori eseguiti e mai contestati nella qualità e nella quantità in virtù di un contratto di opera mai contestato (che non trovavasi agli atti). In ordine alla fattura n. 3062/90 rilasciata dalla società Fores Sud fornitrice di materiali, si doveva rilevare che il documento era intestato al creditore opposto e non già all'allora appellante, che assumeva di possedere la fattura originale.
La pretesa avanzata dal EC del rilascio da parte del Di TR della dichiarazione di conformità dei lavori ai sensi dell'art. 7 della legge 46/90 in conseguenza della non ultimazione dei lavori legittimamente sospesi si rilevava del tutto inconsistente. Osservava la Corte che il Di TR non poteva garantire la concessione del contributo statale, esulando tutto ciò dalle sue competenze specifiche, ricorrendo invece il caso di un contratto con obbligazioni corrispettive.
Quanto alla richiesta di ammissione di prova per testi, l'appellante non poteva articolare richieste istruttorie in appello, non avendole dedotte in primo grado, per il principio dell'economia processuale. Nè d'altra parte l'appellante aveva dato prova di non avere potuto produrre la richiesta in primo grado per causa non imputabile a lui medesimo.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione, basato su due motivi, NO CO;
resiste con controricorso MI Di TR.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il EC lamenta falsa applicazione dell'art. 2222 c.c. in relazione alla legge n. 13 del 1989, nonché dell'art. 1176, ultimo comma, stesso codice e dell'art. 1460, nonché motivazione inesistente e, comunque, insufficiente, in relazione all'art. 360 cpc, n. 3 e 5. Con una congerie di argomentazioni, non sempre di immediata comprensibilità, il ricorrente sostanzialmente fonda la sua censura su due ordini di motivi, l'uno afferente alla violazione di legge, l'altro ad un preteso difetto di motivazione;
poiché peraltro il presupposto su cui si basa il motivo svolto in diritto è costituito da una specifica qualificazione del rapporto instauratosi tra le parti, occorre partire da tale dato per valutare la fondatezza delle conclusioni che si vorrebbero trarre da una opinabile premessa. Si sostiene infatti che tra le parti sarebbe intercorso un contratto d'opera, con obbligazione di risultato, consistente quest'ultimo non solo e non tanto nel corretto compimento delle opere commesse, quanto nell'ottenimento del contributo previsto dalla legge n. 13 del 1989 in ragione dell'avvenuto superamento delle barriere archi tettoniche. La Corte partenopea ha esaminato questo profilo e, in esito ad una analisi di merito circa gli strumenti probatori acquisiti al processo, ha escluso che il risultato promesso potesse essere quello dell'ottenimento del contributo, argomentando altresì nel senso che il mancato compimento dei lavori era ascrivibile al committente, che non aveva provveduto al pagamento integrale dei lavori commessi, cosa questa che facultizzava la controparte non soltanto a sospendere i lavori, ma anche a non rilasciare il certificato di compimento delle opere volte a superare le barriere architettoniche, dato che solo il completamento delle stesse avrebbe giustificato l'attestazione richiesta dalla legge.
In questa ottica, appare evidente che i denunziati vizi di violazione di legge non appaiono sussistenti;
resta da esaminare se il lamentato difetto di motivazione sussista o meno.
La Corte territoriale ha, concisamente, ma sufficientemente evidenziato i motivi del suo convincimento: la mancata prova del pagamento da parte dell'odierno ricorrente gravava su costui, non potendosi pretendere dalla controparte una prova negativa. D'altra parte, una volta affermato tale dato, risulta pienamente applicabile il principio inadimplenti non est adimplendum, che autorizzava il Di TR a sospendere i lavori conseguentemente a non rilasciare il certificato di avvenuto compimento dell'opera ed a richiedere il pagamento del dovuto in relazione ai lavori effettuati. Devesi solo aggiungere che il EC non ha mai provato di avere contestato alla controparte la insufficiente o inesatta esecuzione dei lavori eseguiti, cosa questa che esonerava il Di TR dalla dimostrazione di averli eseguiti a regola d'arte.
In base alle considerazioni che precedono, il primo motivo di ricorso deve essere respinto.
Con il secondo motivo il CO, invero concisamente, lamenta violazione dell'art. 345 cpc. nel testo applicabile nel caso che ne occupa, nonché motivazione insufficiente, in relazione all'art. 360, n. 3 e 5 stesso codice.
Abbandonando la prospettazione come intestata, si lamenta poi nel corpo del motivo che la Corte partenopea non avrebbe esaminato la fattura prodotta in giudizio (si tratta della fattura per lire 2.252.926); a tale riguardo può osservarsi che, trattandosi di copia non autentica, l'asserzione del Di TR di averla pagata lui è stata evidentemente interpretata come contestazione dell'asserito possesso da parte dell'odierno ricorrente dell'originale, confortata dall'intestazione della stessa proprio alla ditta dell'odierno resistente.
La doglianza relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale poi risulta inammissibile, in quanto, anche a voler considerare assolto l'onere di riportare il capitolato in ricorso mediante la riproduzione dello stesso nella parte in fatto, manca ogni valutazione ed osservazione circa la decisività della prova stessa, stante che il controllo sulla decisività della prova deve essere compiuta esclusivamente sulla base delle deduzioni contenute nel ricorso, senza possibilità di colmare le eventuali lacune con indagini integrative (v. Cass. 23.11.1994, n. 9928). Poiché la lettura dei capitoli in esame di per sè non consente affatto di concludere in tal senso, in quanto il primo capitolo non risulta neppure contestato e in base ad altre ragioni si è pervenuti alla decisione qui censurata;
il secondo capitolo è ininfluente, atteso che della fattura si è parlato ampiamente in sentenza, senza raggiungere al riguardo le conclusioni volute dal ricorrente, mentre della somma di L.
2.252.926 per forniture materiali, si è ampiamente detto in precedenza;
tale requisito, non altrimenti illustrato, risulta carente.
La circostanza relativa alla norma applicabile al caso concreto, anche ove fondata, appare pertanto recessiva di fronte alle considerazioni svolte, che impongono il rigetto anche di tale motivo e, con esso, del ricorso. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del grado.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2004