Sentenza 4 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/04/2001, n. 4957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4957 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2001 |
Testo completo
Reg. Gen. N. 13958/99 UD. 30.01.2001 54957/0 1 POLO ITALIANO DI CASSAZIONELA CORTE SUPREMA SEZIONE 2a CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: вест любог Dott. Rafaele CORONA Presidente Rep. 1253 Dott. Antonio VELLA Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere rel. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Consigliere Richiesta copia studio IL SOLE 24 dal Sig. Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere per diritti L. il [4. APR. 2001 ha pronunciato la seguente IL CANCELLIERE SENTENZA Sul ricorso iscritto al n. 13958/99 proposto Oggetto: Eliminazione da opere abusive. 3000 CONTE EMILIA, elettivamente domiciliata in Roma, Via Gre- CANCELLE gorio VII n. 396, presso lo studio dell'Avv. Antonio Giuffrida, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Condorelli Caff co- CG508756 me da mandato a margine del ricorso. RICORRENTE CG508757
contro
OS LD e OS IA RE, eletti- vamente domiciliate in Roma, Via Anapo n. 46, presso lo stu- 181/01 dio dell'Avv. Settimio Corbo, rappresentate e difese dall'Avv. Emanuele Testaj come da mandato in calce al controricorso. CONTRORICORRENTI per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Catania n. 134/99 del 07.01.1999 / 05.03.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30.01.2001 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. Sentito l'Avv. Francesco Condorelli Caff. Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Rosario Giovanni Russo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 21.11.1995, i germani CO, TI e IA RE CO convenivano IL TE davanti al Tribunale di Catania al fine di sentirla condannare alla demo- lizione di alcuni manufatti costruiti in via Roma 12 di Treme- stieri Etneo (CT) in aderenza al muro di confine di loro pro- prietà senza il rispetto delle distanze legali, in violazione dell'art. 907 c.c., stante la servitù di veduta da essi esercitata sull'immobile della convenuta. Costituitasi la TE contestava le domande avanzate nei suoi confronti e, in riconvenzionale, chiedeva la condanna de- gli attori a porre a distanza legale dal confine alcuni tubi, ru- binetti e fossa settica, nonché ad effettuare le opere necessarie 2 per evitare le infiltrazioni d'acqua e umidità provenienti dalla scala dei CO. Espletata l'istruttoria, anche mediante c.t.u., il Tribunale condannava la TE all'arretramento del vano da lei costruito fino alla distanza prevista dall'art. 907 c.c. di tre metri dalla parte curvilinea del muro parapetto, della lunghezza di 50 cm., posto in cima alle scale CO;
ad arretrare le tubazioni fino a un metro dal confine;
ad arretrare la veduta laterale ed obli- qua esercitabile dalla ringhiera posta sul confine lato sud della terrazza TE fino alla distanza di 75 centimetri dal confine. Condannava poi i CO all'eliminazione del cunicolo della fossa settica e all' arretramento di questa fino alla distanza di due metri dal confine, all'esecuzione delle opere indicate dal c.t.u. al fine di eliminare le infiltrazioni di umidità nel vano sottoscala della TE, al pagamento della somma di £. 175.000 a titolo di risarcimento danni. Con sentenza n. 134/99 del 07.01.1999 / 05.03.1999, la Corte d'appello di Catania, adita in via principale da TI e IA RE CO, anche quali eredi di CO CO, e in via incidentale da IL TE, in parziale riforma della sen- tenza del Tribunale, condannava la TE ad arretrare il vano da lei costruito fino alla distanza di metri tre per tutta la lun- ghezza del confine con la proprietà CO;
dichiarava cessata la materia del contendere in relazione alle opere da eseguire 3 sulla scala CO e sulle pareti e sul soffitto del vano sotto- scala della TE necessarie per eliminare le cause di infiltra- zione e di umidità; confermava nel resto l'impugnata sentenza e compensava tra le parti le spese del grado di giudizio. Osservava la Corte di merito, per quel che ancora interessa, che, in base alla c.t.u. espletata in appello, era risultato che la veduta era comodamente esercitabile da ogni punto della ter- razza CO per cui il vano costruito dalla TE andava ar- retrato, in riforma della decisione del Tribunale, per tutta la lunghezza del confine (e non per solo 50 cm.). Escludeva che la TE avesse usucapito il diritto a mantenere tale vano e le tubazioni perché il vano a cui avevano fatto riferimento i testi come esistente da lunghissimo tempo risultava ubicato dal lato opposto al confine con i CO. In ordine all' arretra- mento della ringhiera della terrazza TE anche dal confine sud, osservava la Corte d'appello come dalla prima c.t.u. (23.4.1986) era risultato che il lato sud della proprietà TE non confinava con la proprietà CO onde dallo stesso non poteva esercitarsi alcuna veduta diretta. Riteneva, per quanto riguardava le infiltrazioni di umidità, che, come riferito dal se- condo c.t.u nella sua relazione (18.41997), erano state elimi- nate le lamentate infiltrazioni con opere di sigillatura effet- tuate con materiale di silicone, onde sul punto era cessata la materia del contendere. Contro tale sentenza IL TE ha proposto ricorso per cassazione in base a due motivi, il secondo dei quali articolato in cinque punti. TI e IA RE CO hanno resistito con
contro
- ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo, denunciando violazione e falsa applica- zione degli artt. 103, 900, 905, 907 e 1031 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., la ricorrente sostiene che i CO non avrebbero chiesto di accertare né avrebbero dimostrato, me- diante titolo o usucapione, il loro diritto di veduta sul fondo confinante della TE, per cui non potevano invocare l'appli- cazione dell'art. 907 c.c., in assenza di prova del diritto di ve- duta. Inoltre illegittimamente la Corte d'appello avrebbe condan- nato la TE a rispettare la distanza di metri tre dal confine, dato che l'art. 907 c.c. richiama l'art. 905 c.c., per cui la di- stanza andava misurata non dal confine ma dalla faccia este- riore del muro su cui si aprono le vedute.
1.1. Il motivo è inammissibile nella prima parte perché in- troduce una questione nuova in ordine alla prova del titolo non avendo la ricorrente nelle precedenti fasi del giudizio contestato il diritto di veduta dei CO, essendosi limitata a sostenere, con effetto meramente paralizzante e non certo ne- 5 gatorio dell'altrui diritto, che poteva mantenere la costruzione a distanza inferiore a quella legale, per effetto dell'asserita usucapione. Il motivo è poi infondato nella seconda parte perché il dic- tum della Corte di merito risulta conforme a legge, in quanto, -facendo l'art. 907 c.c. richiamo ai fini della modalità di misu- razione della distanza ivi prevista - ai criteri indicati nel prece- dente art. 905 c.c., la distanza legale deve misurarsi tra il confine del fondo vicino e la faccia anteriore del muro in cui si aprono le vedute, o la linea esteriore dell'opera nel caso di ter- razzo, lastrici o sporti.
2. Col secondo motivo, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., nonchè violazione degli artt. 900, 907 c.c. e 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., la ricorrente assume che: A) La Corte d'appello non avrebbe indicato, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, né espo- sto le argomentazioni della ratio decidendi, limitandosi a ri- chiamare le generiche considerazioni del c.t.u. per affermare la sussistenza della servitù di veduta, senza considerare che il muro, essendo alto 90 cm. e largo 50 cm., rendeva impossibile la prospectio e la inspectio. B) Inoltre la Corte d'appello non avrebbe esaminato la do- glianza con la quale si deduceva che neppure nel tratto curvi- 6 lineo del muro, lungo cm. 50, era possibile la prospectio e la inspectio ai fini della veduta. C) Parimenti la Corte d'appello non avrebbe esaminato la doglianza con la quale si censurava la condanna della TE ad arretrare fino alla distanza di cm. 75 dal confine con l' im- mobile CO la veduta laterale ed obliqua esercitabile dalla ringhiera posta al lato sud della terrazza TE. D) Erroneamente la Corte d'appello, nel condividere le ar- gomentazioni del Tribunale che aveva ritenuto che la TE non aveva usucapito il diritto a mantenere la costruzione e le tubazioni, avrebbe affermato che tali argomentazioni non era- no state confutate. Invero la TE aveva contestato gli argo- menti del Tribunale sostenendo che la costruzione e le tuba- zioni esistevano da tempo immemorabile come risultava dalle antiche fotografie prodotte e dalle dichiarazioni dei testi escus- si, ed aveva anche avanzato richiesta di c.t.u. sulla quale la Corte d'appello non si è neppure pronunciata. E) Inoltre la Corte d'appello avrebbe dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alle infiltrazioni di umidità nel vano sottostante di proprietà TE adottando una motiva- zione illogica e contraddittoria, in quanto avrebbe ritenuto che erano sufficienti ad eliminare l'inconveniente “le opere di si- gillatura con silicone", senza considerare che, secondo comu- ne esperienza, tali accorgimenti sono provvisori, avendo pe- 7 raltro la stessa Corte d'appello rilevato che il c.t.u. aveva pre- cisato che "le opere eseguite non possono essere considerate definitive". F) Infine la Corte d'appello avrebbe violato il disposto dell' art. 91 c.p.c., in quanto avrebbe dovuto accogliere l'appello in- cidentale proposto dalla TE, rigettare l'appello principale dei CO e, quindi, condannare quest'ultimi alle spese pro- cessuali invece di compensarle tra le parti.
2.1. Il motivo è infondato sotto tutti i profili. Va premesso, a confutazione della censura globale mossa alla sentenza impugnata, che secondo il costante insegna- mento di questo Supremo Collegio si ha motivazione insuffi- ciente nell' ipotesi di obiettiva deficienza del criterio logico che ha indotto il giudice del merito alla formulazione del proprio convincimento ovvero di mancanza di criteri idonei a sorregge- re e a individuare con chiarezza la ratio decidendi, ma non an- che quando vi sia difformità rispetto alle attese e deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuito dal giudice di merito agli elementi delibati, vale a dire l'apprezzamento dei fatti e delle circostanze effettuato secondo i compiti propri di esso giudice di merito (Cass.
2.6.1995 n. 6189). Parimenti il vizio di contraddittoria motivazione, che ricorre quando le ragioni logico-giuridiche addotte a sostegno della decisione siano fra loro inconciliabili elidendosi a vicenda si da 8 rendere incomprensibile la ratio decidendi, deve risultare dal testo del provvedimento impugnato, deve cioè apparire tale nello stesso sviluppo logico del provvedimento, e non nella di- versa prospettazione addotta dal ricorrente (Cass. 23.7.1994 n. 6868; 16.3.1994 n. 2498). Conseguentemente la sentenza impugnata non è su- scettibile di cassazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. per il solo fatto che gli elementi considerati dal giudice di merito siano, secon- do l'opinione del ricorrente, tali da consentire una diversa va- lutazione, conforme alla tesi da lui sostenuta, al di fuori della dimostrazione che la valutazione fattane da quel giudice è illo- gica (contraddittoria) ovvero che egli avrebbe dovuto conside- rarne altri (insufficiente).
2.A) Nel caso specifico, il dedotto vizio di motivazione deve essere escluso proprio perché i giudici d'appello hanno dato ampia ed esauriente giustificazione delle ragioni suffraganti il loro convincimento allorché hanno osservato che la disposta c.t.u. aveva accertato che la veduta era comodamente eserci- tabile da ogni punto della terrazza CO e la sequenza di sezioni schematiche allegate alla relazione del consulente con- sentiva di condividere, sulla base degli elementi oggettivi ri- portati, le conclusioni del perito d'ufficio. Invero le sezioni schematiche, con la indicazione specifica delle misure, eviden- ziavano la comodità, senza l'uso di mezzi artificiali e abnormi, 9 della inspectio e della prospectio sul fondo TE in tutte le di- rezioni e per tutta la lunghezza della terrazza CO. Pertanto con adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici, la Corte d'appello ha disposto l'arretramento della costruzione fino ad integrare la distanza stabilita dall'art. 907 c.c., per tutta la lunghezza della terrazza.
2.B) Tale statuizione ha comportato il rigetto implicito, onde è da escludere l'omesso esame, della doglianza che la veduta non era esercitabile neppure nella parte curvilinea del muro, lunga 50 cm., come aveva ritenuto il Tribunale, atteso che la prospectio e la inspectio era risultata comodamente esercitabile da ogni punto, e quindi anche in quel tratto.
2.C) Neppure esiste omessa pronuncia per quanto riguarda la questione della veduta sul lato sud della proprietà TE, perché la circostanza che tale lato non era confinante con la proprietà CO è stata assunta dalla Corte d'appello giu- stamente per escludere l'asserita veduta diretta, ma non an- che la veduta laterale ed obliqua, non comportando la sud- detta circostanza automaticamente l'esclusione di qualsiasi ti- po di veduta, esercitabile dalla ringhiera ed accertata dal Tri- bunale, restando così confermato il disposto arretramento fino alla distanza stabilita dall'art. 906 c.c.. 2. D) La Corte d'appello ha poi ampiamente spiegato perché la TE non era riuscita a dimostrare di aver usucapito il di- 10 ritto a mantenere il vano e le tubazioni, dato che la stessa non aveva specificatamente confutato le argomentazioni del Tribu- nale sul punto, mentre la preesistente situazione di fatto ri- sultava inconfutabilmente dalla planimetria della direzione generale del catasto, attestante che il "vano latrina" esistente nel cortile della TE era ubicato nel lato opposto al confine dei CO. La Corte d'appello ha anche sottolineato che i te- sti addotti dalla TE, allorché avevano parlato di "vano latri- na" esistente da lunghissimo tempo, avevano inteso riferirsi a quel vano ubicato nel lato opposto al confine dei CO, on- de era mancata la prova dell'asserita usucapione.
2. E) Anche per la cessazione della materia del contendere in ordine alle lamentate infiltrazioni di umidità, la Corte d'ap- pello ha giustificato il proprio convincimento, allorché ha os- servato che tali infiltrazioni, come accertato dal c.t.u., erano del tutto cessate in conseguenza delle opere di sigillatura con silicone, risultando le macchie e muffe completamente asciut- te. La Corte d'appello ha pure aggiunto che ai fini della cessa- zione della materia del contendere era irrilevante che tali opere di sigillatura potessero avere bisogno, nel tempo, di manuten- zione poiché il relativo onere gravava sui CO, donde la ca- renza d'interesse a coltivare sul punto l'impugnazione.
2. F) Inammissibile è la censura relativa alle spese proces- suali peraltro dedotta in relazione all'ipotesi, risultata infon- 11 data, che l'appello incidentale avrebbe dovuto essere accolto - perché costituisce ius receptum che in tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato di legittimità è limitato alla violazione del principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa. Per- tanto, nella ipotesi di soccombenza reciproca, esula da tale sindacato e rientra, invece, nei poteri del giudice del merito, la valutazione dell'opportunità di disporre in tutto o in parte la compensazione, con la conseguenza che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si contesti il provvedimento del giudice che abbia disposto tale compensa- zione (Cass. 11. 11.1996 n. 9840; 13.4.1996 n. 3497; 3.3. 1994 n. 2124). In base alle considerazioni svolte, il ricorso va, quindi, ri- gettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spe- se del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al paga- mento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessive £ 178 600 , oltre £.
3.000.000 per onorario. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- zione Civile, il 30 gennaio 2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Potfante scoma % 12 IL CANCELLITAT 01 Paolo Jalanco Velez.co DEPOSITATO IN CANCELLERIA Rema -4 APR 2001 IL CANCELLIERE 01 Lolaz Agenzia delle Entrate Iscritto a ruolo il 3005 11 Ufficio di Roma 2 Art. n. 1/1436 60000 310000