Sentenza 9 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/04/2003, n. 5568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5568 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2003 |
Testo completo
DA IMPOSTA DI BOLLO 642 DEL 26-10772B BLIC0 55 6 8 /03 IN NOME DEL PO O IT. ANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto ESPROPRIAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE PUBBLICA UTILITA' Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni LOSAVIO Presidente R.G.N. 20677/00 Dott. Mario ADAMO Consigliere Cron.12284 Dott. Walter CELENTANO Consigliere Rep. 1526 Dott. Aldo CECCHERINI Rel. Consigliere Consigliere Ud. 05/12/2002Dott. Fabrizio FORTE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CC RU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SESTIO CALVINO 33, presso l'avvocato ANTONINO BOSCO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente
contro
BOCOGE SPA COSTRUZIONI GENERALI GIA' BONIFATI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA PAOLA ALBERA 33, presso lo Studio legale CASINI CASERTANO, rappresentato 2002 e difeso dall'avvocato DEMETRIO RIVELLINO, giusta 2268 procura speciale per Notaio Antonino Privitera di Roma, 1 rep. n. 22522 del 26.10.00; controricorrente
contro
ANAS, PREFETTO PROVINCIA DI CAMPOBASSO;
intimati - avversO la sentenza n. 60/99 della Corte d'Appello di CAMPOBASSO, depositata il 14/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5/12/2002 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
udito per il resistente, l'Avvocato RIVELLINO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 28 gennaio 1984, NO Guac- ci convenne in giudizio, davanti alla Corte d'appello di Campobasso, l'Azienda nazionale autonoma delle stra- de in persona del Ministro dei lavori pubblici (di se- guito: A.N.A.S.), e l'Impresa Bonifatti s.p.a., oppo- nendosi alla stima delle indennità di occupazione ed espropriazione di un fondo di sua proprietà esclusiva, e di altro fondo in comproprietà, in Campobasso. Le in- dennità erano state calcolate sul presupposto della na- 2 tura agricola dei fondi, e l'opponente sost eneva invece che si sarebbe dovuto calcolare il val ore venale degli immobili, in base all'art. 5 bis 1. n. 359 del 1993, in considerazione della loro edificabilità. La Corte di Campobasso, con sentenza depositata il 14 luglio 1999, rigettò l'opposizione. La Corte osservò che la domanda di liquidazione delle indennità spettan- presupposto della natura edificatoria, inveceti sul che agricola, dei fondi non poteva essere accolta, per- ché si trattava nella specie di fondi qualificati nel piano regolatore orti irrigui, e con indice di edifica- bilità pari a 0,03, e che il giudizio del consulente tecnico d'ufficio, il quale aveva concluso per l'edificabilità dei fondi in base all'argomento che nella zona esterna al perimetro urbanistico vi sono servizi che rendono interessante il mercato di compra- vendita, non teneva conto della disposizione contenuta nell'art. 5 bis della 1. n. 359/1993, la quale esige la possibilità legale di edificare. La Corte osservò anche il regolamento ministeriale, previsto dalla legge che definizione dei criteri e dei requisiti perla per l'individuazione dell'edificabilità di fatto, non era stato emanato, e che conseguentemente di quest'ultima non poteva tenersi conto. La stima fatta della Commis- sione tecnica provinciale in relazione alla natura agricola dei fondi non era stata oggetto di alcuna c on- testazione da parte del consulente tecn ico nominato dalla Corte, e doveva conseguentemente ritenersi legit- tima. Per la cassazione della predetta sentenza ricorre NO UA con due mezzi, con atto notificato il giorno 14 ottobre 2000. La Boccoge s.p.a. Costruzioni generali, già Boni- fatti s.p.a. resiste con controricorso, notificato il 13 novembre 2000. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo si denunzia la omessa insuffi- ciente e contraddittoria motivazione in ordine alla na- tura edificatoria dei fondi espropriati. Premesso che il consulente tecnico aveva accertato la vicinanza del fondo al centro storico, l'esistenza di servizi е il carattere puramente teorico della qualificazione agri- cola, non coincidente con le possibilità effettive di edificazione, il ricorrente ritiene non corretto, sul piano logico giuridico, il criterio rigido adottato, in mancanza del previsto regolamento ministeriale, nel- 1'impugnata sentenza. Con il secondo motivo si denuncia la violazione falsa applicazione della legge n. 359/1992. Si deduce che, in base alla consulenza tecnica, era stata accer- tata la riconducibilità della fattispecie a quella pos- sibilità effettiva di edificazione, che la legge si era riservata di individuare con l'attuazione del regola- mento ministeriale, e che deve applicarsi anche in di- fetto di emanazione del regolamento. I due motivi, vertenti sul medesimo punto decisivo della causa, costituito dalla qualificazione dell'area espropriata come agricola ovvero come edificabile, pos- sono essere esaminati congiuntamente. Essi, infatti, si risolvono nella denuncia di un'errata interpretazione dell'art. 5 bis del d.l. 11 luglio 1992 n. 333, inseri- to dalla legge di conversione 8 agosto 1992 n. 359, nella parte in cui considera l'edificabilità legale ed effettiva dell'area espropriata. Le censure sono infon- date. La disposizione citata, secondo il costante inse- gnamento di questa Corte, ha introdotto una generale bipartizione dei suoli, agricoli ed edificabili, che è associata ad una verifica oggettiva e non legata a va- lutazioni opinabili, data dalla classificazione urbani- stica dell'area in considerazione. Ne consegue che non può classificataessere come edificabile un'area che gli strumenti urbanistici non preordinati alla espro- priazione assoggettino a vincolo di inedificabilità, о alla quale gli stessi attribuiscano destinazione agri- 5 cola, dovendo, in tal caso, la relativa indennità di espropriazione essere determinata secondo il criterio agricolo tabellare di cui agli artt. 16 e segg. della legge n. 865 del 1971 (Cass. 17 settembre 1997 n. 9242, 19 settembre 2000 n. 12408, 29 maggio 2001, n. 7258). Con il terzo motivo si denunzia l'omessa pronuncia sul contestato criterio di computo della consulenza tecnica in ordine all'indennità di occupazione. Il motivo è generico. Nel ricorso non si riportano, infatti, le ragioni dell'opposizione alla stima, e ciò non consente, nel presente giudizio di legittimità, di verificare la fondatezza della doglianza, e neppure di apprezzare l'incidenza della denunciata omissione nella decisione di merito. Il rigetto del ricorso comporta la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P. q. m.
La Corte rigetta i primi due motivi del ricorso principale, e dichiara inammissibile il terzo;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessive € 1.700,00, di cui € 200,00 per spese. Così deciso a Roma, in camera di consiglio, il giorno 5 dicembre 2002. Il Consigliere estensore (Aldo Ceccherini) CONTE GUTEN Prime Fr Depocitato 9 APR. 2003 il IL CARCE RE 7 Il Presidente (Giovanni Losavio) locaro IL CANCELLE OM IJ