Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/07/2002, n. 10046
CASS
Sentenza 10 luglio 2002

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Nel giudizio di rinvio, che è un procedimento "chiuso", tendente ad una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il "thema decidendum", formulando nuove domande e nuove eccezioni, ma operano le preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione, con la conseguenza che neppure le questioni esaminabili di ufficio, non rilevate dalla Corte Suprema, possono in sede di rinvio essere dedotte o comunque esaminate, giacché il loro esame tende a porre nel nulla o a limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità (nella specie, la sentenza di cassazione con rinvio aveva annullato la pronuncia di merito che aveva dichiarato inammissibile per difetto di notifica l'appello tempestivamente depositato secondo il rito del lavoro; il giudice di rinvio, con la sentenza ora annullata dalla S.C. in base al principio sopra enunciato, aveva dichiarato la nullità del ricorso introduttivo del giudizio ex art. 414 cod. proc. civ.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/07/2002, n. 10046
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10046
    Data del deposito : 10 luglio 2002

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