Sentenza 10 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/05/2001, n. 6511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6511 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2001 |
Testo completo
• 6511/01 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POR LA CORTE SUPREM AS AZIONE Oggetto Opposizione a SEZIONE TERZA CIVILE precetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 18242/98 Dott. Angelo GIULIANO Presidente Dott. Luigi FR DI NANNI Consigliere 14573 Cron. TRIFONE Consigliere Dott. FR I 2367 Rep. Dott. Ennio MALZONE Rel. Consigliere Ud. 26/01/01Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SE NTENZA Richiesta copia studio dal Sig.
5.24 sul ricorso proposto da: per diritti 3.000 RO CE, elettivamente domiciliato in ROMA 1 .05. ELLIERE ILICA!CANC VIA A VALLISNERI 11, presso lo studio dell'avvocato PACIFICI PAOLO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CANCELLERIA CONDOMINIO DI ROMA VIA PASQUALE BAFFI 14-26-28, LA FIORITA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore 1'Amministratore Rossana De Angelis, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 267, presso lo studio dell'avvocato PUGLIESE ANDREA, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 2001 che lo difende, giusta delega in atti;
Richiesta copia studio 163 dai Sig controricorrente 3000 per diritti L. 13 SEI 2001 il IL CANCELLIERE 1 avverso la sentenza n. 19712/97 del Tribunale di ROMA, Sezione Terza Civile, emessa il 17/10/97, depositata il 03/11/97; RG.380/97, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/01/01 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito l'Avvocato MARIO SALERNI (per delega Avv. Paolo Pacifici); udito l'Avvocato ANDREA PUGLIESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido IM che ha concluso per l'accoglimento del 2° motivo, rigetto nel resto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Condominio "La Fiorita" di via P. Baffi nn. 14-26- 28 di Roma notificava in data 4.XI.95 al condominio Ba- rillaro FR la sentenza n. 2142 dell'8.7.92 della corte d'Appello di Roma e il relativo atto di precetto della somma di L.
3.976.400. Il titolo era costituito dalle spese di giudizio con la stessa sentenza erano stati condannati il cui BA ed altri 12 condomini in una causa intentata contro lo stesso condominio. Il BA con atto notificato il 13.XI.95 propo- neva opposizione al precetto, contestando la sussisten- za del credito e spiegando domanda riconvenzionale di 2 pagamento della somma di L. 465.013 relativo ad un pre- teso suo credito nei confronti del condominio. Il pretore di Roma, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza depositata il 5.2.96, rimetteva le parti avanti al giudice di pace competente per valore. Il giudice di pace con sentenza n. 2606/96 dichia- rava la propria incompetenza in favore del tribunale di Roma. Detta sentenza era gravata d'appello da parte del BA e il tribunale di Roma, decidendo in sede di gravame, con sentenza n. 19712 del 17.10.97 rigettava l'opposizione, condannando l'opponente alle relative spese di giudizio. Per l'annullamento di tale decisione ricorre il Ba- rillaro esponendo tre motivi. Resiste il condominio con controricorso con salvez- za delle spese del grado. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si denuncia viola- zione di legge, sostanziale (artt. 2697, 1135, 1131, 1130, 1137 c.c.) e processuale (artt.75, 81, 88, 100, 101, 112, 115, 116, 215, 421 cpc), nonché vizio di mo- tivazione in relazione all'omesso esame di documenti decisivi sul punto dell'avvenuta estinzione dell'obbligazione di pagamento, sostenendosi che la me- 3 desima sarebbe stata estinta con la delibera condomi - niale del 22.4.1994 di approvazione del rendiconto con- suntivo 1992/1993 nel quale fu inclusa la parcella n.56/93 di L. 4.235.000, accorpata alla fattura n. 57/93 di L. 2.541.000, nonché alla fattura Aguzzo 30.10.92 di L.
1.000.000 e alla fattura 1/93 di L. 605.000, costituendo l'importo complessivo di L.
8.301.000. Il motivo è inconferente perché il ricorrente non spiega le ragioni per le quali sarebbero state violate le disposizioni di legge da lui indicate, mentre la sentenza impugnata è precisa e circostanziata sul punto che il consuntivo del 1992/93 fa riferimento alle par- celle degli avvocati che avevano svolto attività giudi- ziaria in favore del condominio e non alle spese pro- cessuali alle quali erano stati condannati solo alcuni (13 per l'appunto) dei condomini dell'intero complesso condominiale con la sentenza posta a base del precetto di pagamento. D'altro canto, nell'ipotesi che la sentenza impu- gnata sia effetto di un errore di fatto risultante da- gli atti о documenti di causa, il rimedio esperibile è il giudizio di revocazione e non quello di legittimità, circoscritto ad ipotesi che escludono l'esame del meri- to. Lo stesso discorso è a farsi in ordine al secondo motivo di ricorso con cui si denuncia violazione degli artt.2730 e 2733 C.C. e degli artt. 112 e 115 cpc nel punto in cui il giudice d'appello ha ritenuto non esse- re stata fornita la prova dell'esistenza del credito di cui si è chiesto il pagamento con la riconvenzionale. Ed invero, tale prova non può essere desunta dalla comparsa di risposta della controparte, che, per essere compilata dal difensore della medesima, non assume al- cun valore di prova né risulta riportata in ricorso la parte della sentenza che riconosce lo stesso credito in favore del BA FR. Chiaramente inammissibile è il terzo motivo di ri- corso con cui si deduce che il giudice di appello avrebbe rigettato la richiesta di condanna del condomi - nio per lite temeraria ex art. 96 cpc, dal momento che la relativa richiesta presuppone la soccombenza della parte nei cui confronti tale richiesta viene avanzata. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo grado di giudizio in favore del condominio resistente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa- gamento delle spese del grado che liquida in L. 179.000 . oltre onorari che liquida in L. 5 1.500.000. Cosi' deciso in Roma addì 26.1.2001. IL PRESIDENTEPRESIDE CONSIGLIERE EST. велоко и there IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria hoooo Oggi, lì 10 MAG 2001 290000 IL CANCELLIERE Giovanni Giambattista A I N S Z O 4 Recharge is quic] AGO. 2001 UFFICIO DEL'S JE ROMA 2 4 290.000 versate . £. DUECENTOR ANTAMILA an ..) p. Dirigente Area Servizi (lire (D.ssa Maria Grazia DI FILIPPO) D.ssa DI FILIPRO MARIA GRAZIA Il Responsabile Servizio Atti Giudiziari SERVIZI (Dr. M/RACCICHINI} REA เดอ DIRIGENTE 6