Cass. pen., sez. I, sentenza 11/11/2014, n. 52579
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Sentenza 11 novembre 2014

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Quando si procede a convalida dell'arresto di persona rimessa in libertà ma sottoposta all'obbligo di soggiorno in comune diverso da quello della celebrazione dell'udienza, la richiesta di differimento della stessa per consentire all'indagato di parteciparvi deve essere tempestivamente presentata, così da assicurare che la durata del procedimento non sia prolungata irragionevolmente per effetto di condotte maliziose o non giustificate. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittimo il rigetto della richiesta di differimento presentata dal difensore dell'indagato in uno stato avanzato dell'udienza).

In tema di giudizio per cassazione, la disposizione contenuta nell' art. 611, comma primo, cod.proc.pen., non abilita l'ufficio del procuratore generale presso la Corte di legittimità a far valere vizi non dedotti dal ricorrente o concernenti punti del provvedimento diversi da quelli impugnati, dovendo tale norma essere coordinata con quella dell'art. 609, comma primo, cod.proc.pen. attuativa del generale principio devolutivo. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso di dover prendere in esame la richiesta del procuratore generale di annullamento di ordinanza di convalida di arresto per insussistenza della motivazione, a fronte di ricorso che si doleva esclusivamente dell'illegittimità del diniego di concessione di differimento dell'istanza di convalida).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 11/11/2014, n. 52579
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 52579
    Data del deposito : 11 novembre 2014

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