Sentenza 11 novembre 2014
Massime • 2
Quando si procede a convalida dell'arresto di persona rimessa in libertà ma sottoposta all'obbligo di soggiorno in comune diverso da quello della celebrazione dell'udienza, la richiesta di differimento della stessa per consentire all'indagato di parteciparvi deve essere tempestivamente presentata, così da assicurare che la durata del procedimento non sia prolungata irragionevolmente per effetto di condotte maliziose o non giustificate. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittimo il rigetto della richiesta di differimento presentata dal difensore dell'indagato in uno stato avanzato dell'udienza).
In tema di giudizio per cassazione, la disposizione contenuta nell' art. 611, comma primo, cod.proc.pen., non abilita l'ufficio del procuratore generale presso la Corte di legittimità a far valere vizi non dedotti dal ricorrente o concernenti punti del provvedimento diversi da quelli impugnati, dovendo tale norma essere coordinata con quella dell'art. 609, comma primo, cod.proc.pen. attuativa del generale principio devolutivo. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso di dover prendere in esame la richiesta del procuratore generale di annullamento di ordinanza di convalida di arresto per insussistenza della motivazione, a fronte di ricorso che si doleva esclusivamente dell'illegittimità del diniego di concessione di differimento dell'istanza di convalida).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/11/2014, n. 52579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52579 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 11/11/2014
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 3189
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 49443/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TT RO N. IL 03/12/1966;
avverso l'ordinanza n. 3806/2013 GIP TRIBUNALE di PISA, del 10/10/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Dott. D'AMBROSIO Vito, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per l'annullamento, senza rinvio, del provvedimento impugnato.
RILEVA
1. - Con ordinanza deliberata il 10 ottobre 2013 (e pubblicata mediante lettura e inserzione nel processo verbale dalla udienza camerale) il giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Pisa ha convalidato l'arresto del sorvegliato speciale della pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, MO RO, arrestato il 25 giugno 2013, in Volterra, dai Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della locale Compagnia nella flagranza del delitto di inosservanza della prescrizione della permanenza notturna presso la propria abitazione, ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 75, comma 2 e successivamente posto in libertà dal Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 121 disp. att. c.p.p., comma 1. Il giudice per le indagini preliminari - per quanto qui rileva - ha disatteso la richiesta del difensore di differimento della u-dienza di convalida per consentire la partecipazione dell' indagato, motivando che costui aveva omesso di chiedere tempestivamente di essere autorizzato a intervenire alla udienza e che, in ogni caso, l'obbligo di soggiorno non impediva al MO "di partecipare alla udienza nel comune di Pisa".
2. - L'indagato ha proposto ricorso per cassazione, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Callaioli Andrea, mediante atto recante la data del 25 ottobre 2013, col quale ha sviluppato tre motivi.
2.1 - Col primo motivo di impugnazione il difensore ha denunziato, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione all'art. 127 c.p.p., comma 4, deducendo, con pertinente richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte suprema di cassazione n. 35399 del 24 giugno 2010, che l'esercizio della facoltà di richiedere la autorizzazione a comparire, in camera di consiglio, davanti al giudice della convalida dell'arresto non soggiace alla osservanza di alcun rigido termine dilatorio, ne' deve reputarsi tardiva qualora vi sia "la possibilità pratica" di assicurare la presenza in udienza dell' interessato.
2.2 - Col secondo motivo il difensore ha denunziato, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), mancanza della motivazione in ordine alla ritenuta intempestività della richiesta di autorizzazione alla partecipazione alla udienza di convalida, formulata dall'indagato tramite il difensore.
2.3 - Col terzo motivo il difensore ha denunziato, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), "erroneità e/o illogicità della motivazione" sul punto della negazione che l'impedimento dell'obbligo di soggiorno nel comune di Volterra non consentiva al sorvegliato di comparire davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Pisa.
3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema di cassazione, mediante atto del 26 marzo 2014, ha osservato ad adiuvandum: la richiesta di autorizzazione a comparire all'udienza può essere avanzata dal difensore in sede di convalida;
incombe al giudice l'onere di indicare con motivazione adeguata e congrua le ragioni specifiche per le quali non è possibile effettuare la traduzione dell'imputato in udienza;
infine, in ordine alla legittimità dell'arresto, la motivazione del provvedimento del giudice a quo deve "ritenersi addirittura inesistente"; l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
4. - Il ricorso non merita accoglimento.
4.1 - Laddove è, per vero, fuori discussione che la richiesta dell' interessato, sottoposto a misure limitative della libertà, di essere autorizzato a comparire davanti al giudice nei procedimenti in camera di consiglio, non è subordinata alla osservanza di alcun rigido termine dilatorio, è appena il caso di ricordare che nel caso scrutinato dalle Sezioni Unite di questa Corte suprema di cassazione, colla sentenza invocata dal ricorrente, l'imputato aveva formulato la richiesta di essere autorizzato a partecipare al giudizio camerale, mediante atto pervenuto alla cancelleria del giudice il giorno precedente l'udienza, sicché della ritenuta intempestività della richiesta, in relazione alla "possibilità pratica" di assicurare (mediante la traduzione) la partecipazione del giudicabile, doveva darsi congruamente conto.
4.2 - Con recentissima pronuncia questa Corte ha, quindi, fissato il principio di diritto che è da considerarsi, comunque, intempestiva la richiesta di presenziare all'udienza "proposta lo stesso giorno dell'udienza" (Sez. 2^, n. 5950 del 22/01/2014 - dep. 07/02/2014, Renna e altro, Rv. 258212).
4.3 - Nella specie è, peraltro, assorbente - rispetto alla disamina di ogni altra censura, formulata dal ricorrente - il decisivo rilievo che (secondo quanto risulta dal processo verbale della udienza camerale) la richiesta di differimento della udienza di convalida, finalizzata alla partecipazione dell'indagato, soggetto all'obbligo di soggiorno nel comune di Volterra, previa concessione della autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di residenza coatta, è stata avanzata dal difensore, incontestabilmente, in modo intempestivo, nel corso della trattazione del merito del procedimento, addirittura dopo che il Pubblico Ministero aveva rassegnato le proprie conclusioni.
Già le Sezioni Unite di questa Corte suprema di cassazione, nella pronuncia menzionata dal ricorrente, hanno ammonito che, se "si consentisse che l'imputato, pur avendolo potuto fare in precedenza, possa validamente adempiere l'onere e comunicare l'impedimento e la volontà di comparire anche soltanto all'ultimo istante, quando ormai non vi sia più una corretta possibilità di effettuarne la traduzione per l'udienza, allora l'adempimento dell'onere si potrebbe trasformare in realtà in un malizioso o doloso mezzo per rinviare, senza necessità, l'udienza stessa e prolungare indebitamente la durata del processo.
Il che darebbe luogo ad una interpretazione certamente non rispettosa del buon andamento processuale e non conforme al principio costituzionale della ragionevole durata del processo". Per vero - secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite - i principi del giusto processo e del contraddittorio, sanciti dall'art. 111 Cost., il quale riconosce la piena espansione del diritto di autodifesa e l'esercizio di facoltà, correlate alla presenza della parte coram iudice, e i consonanti, ulteriori principi enucleabili delle disposizioni dell'art. 6, comma 3, CEDU e dell'art. 14, comma 3, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, e reso esecutivo in Italia con L. 25 ottobre 1977, n. 881, devono contemperarsi e modularsi colle cadenze della sequela procedimentale in modo che sia soddisfatto "il bilanciamento tra il diritto fondamentale" di difesa della parte "e la necessità di rispettare le caratteristiche di snellezza e celerità del rito ... e di assicurare che la durata del processo non sia irragionevolmente e senza necessità prolungata per effetto di condotte dell'imputato maliziose o non giustificate". Orbene la stato di avanzata trattazione della udienza camerale comporta a fortiori che è evidentemente inammissibile, in quanto affatto inattuale, la tardiva mozione difensiva di differimento per consentire la partecipazione dell' interessato.
4.4 - E appena il caso di aggiungere che non deve essere presa in considerazione la richiesta del Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema di cassazione di annullamento, senza rinvio, della ordinanza impugnata, sotto il profilo - affatto diverso - del (ritenuto) vizio di motivazione circa la ricorrenza dei presupposti e delle condizioni di legittimità dell'arresto. L'art. 611 c.p.p., comma 1, secondo inciso, recita: "... la corte giudica sui motivi di ricorso, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie ...".
La disposizione non attribuisce, tuttavia, un autonomo potere di impugnativa (in forma di richiesta) al procuratore generale avverso il provvedimento oggetto dello scrutinio di legittimità, così da abilitare quell'Ufficio requirente a far valere vizi non dedotti dal ricorrente e, addirittura, concernenti punti del provvedimento diversi da quelli impugnati.
La norma in parola deve essere, infatti, coordinata con quella dell'art. 609 c.p.p., comma 1, la quale, in attuazione del principio devolutivo, circoscrive la cognizione di questa Corte in ordine al procedimento "limitatamente ai motivi proposti".
Sicché delle richieste del procuratore generale devono essere prese in considerazione soltanto quelle pertinenti ai motivi di ricorso. 4.5 - Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2014