Cass. pen., sez. V, sentenza 21/11/2013, n. 51195
CASS
Sentenza 21 novembre 2013

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

È configurabile l'aggravante prevista dall'art. 625 n. 7 cod. pen. se il fatto sia stato commesso su cosa esistente in ufficio o stabilimento pubblico, anche nel caso in cui la cosa sottratta non appartenga al detto ufficio o stabilimento o ad alcuna delle persone che vi siano addette, come pure quando non abbia attinenza con le funzioni o le attività che vi vengono svolte, in quanto la ragion d'essere dell'aggravante consiste nella necessità di una più efficace tutela del rispetto dovuto alla P.A. e della maggior fiducia che ispira la conservazione dei beni che si trovano nei suoi uffici. (In applicazione del principio è stata ritenuta sussistente l'aggravante in un caso in cui il furto aveva avuto ad oggetto un portafogli lasciato incustodito da una impiegata all'interno di un ospedale).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 21/11/2013, n. 51195
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 51195
    Data del deposito : 21 novembre 2013

    Testo completo