Sentenza 21 novembre 2013
Massime • 1
È configurabile l'aggravante prevista dall'art. 625 n. 7 cod. pen. se il fatto sia stato commesso su cosa esistente in ufficio o stabilimento pubblico, anche nel caso in cui la cosa sottratta non appartenga al detto ufficio o stabilimento o ad alcuna delle persone che vi siano addette, come pure quando non abbia attinenza con le funzioni o le attività che vi vengono svolte, in quanto la ragion d'essere dell'aggravante consiste nella necessità di una più efficace tutela del rispetto dovuto alla P.A. e della maggior fiducia che ispira la conservazione dei beni che si trovano nei suoi uffici. (In applicazione del principio è stata ritenuta sussistente l'aggravante in un caso in cui il furto aveva avuto ad oggetto un portafogli lasciato incustodito da una impiegata all'interno di un ospedale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/11/2013, n. 51195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51195 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2013 |
Testo completo
51 1 9 5/ 1 3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 21/11/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 3006/2013 Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. SILVANA DE BERARDINIS N. 9085/2013 - Consigliere - Dott. GRAZIA LAPALORCIA Dott. ANTONIO SETTEMBRE - Consigliere - - Rel. Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UD RI N. IL 09/03/1974 avverso la sentenza n. 1433/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 06/11/2012 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/11/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Slove Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Gabriele Mazzotta, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. SA JA è stata condannata dalla Corte d'appello di Brescia alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 300 di multa in quanto ritenuta responsabile del reato di cui agli articoli 624 e 625 numero 7 cod. pen.. 2. Contro la predetta sentenza propone ricorso per cassazione per i seguenti motivi: a. vizio motivazionale in ordine alla ritenuta consumazione del reato. Sostiene la difesa che il reato sia rimasto allo stadio del tentativo, non essendo l'imputata riuscita a far sorgere una signoria sulla cosa poiché, avvistata nei corridoi, veniva fermata e lasciava il bene sottratto all'interno di un contenitore della spazzatura sito all'esterno dell'ufficio, nel per corridoio dell'ospedale. b. Vizio motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'articolo 625, n.7, codice penale. Sostiene la difesa che la norma sia volta a tutelare solo le cose che per loro natura non possono non trovarsi negli uffici o stabilimenti pubblici, mentre il portafogli sottratto alla persona offesa era stato lasciato incustodito dall'impiegata e non aveva una particolare destinazione pubblicistica. La difesa richiama, poi, la giurisprudenza relativa all'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, per esservi in ordine alla effettiva consumazione del reato una motivazione congrua, adeguata e priva di manifesti vizi di illogicità alla pagina tre della sentenza, ove si afferma, con riferimento a presupposti di fatto che non possono essere rimessi in discussione in sede di legittimità, che l'imputata aveva trattenuto il portafogli per un apprezzabile intervallo di tempo ed era riuscita ad occultarlo all'interno di un cestino, dove venne 1 trovato solo in seguito alle sue indicazioni. La Corte ha pertanto ritenuto, con valutazioni discrezionali di merito, che, sebbene per un tempo modesto, l'imputata avesse acquisito la piena signoria sul bene.
2. Il secondo motivo di ricorso, erroneamente qualificato come vizio di motivazione, lamenta in realtà l'interpretazione della norma contenuta nell'articolo 625 numero 7 del codice penale, affermando che tale aggravante sussiste solo nel caso di cose che si trovano negli uffici pubblici per necessità, destinazione o per consuetudine.
3. Occorre rilevare, in prime luogo, che per giurisprudenza pressoché costante di questa Corte, cui il collegio aderisce, l'aggravante prevista dall'art. 625 n. 7 cod. pen. è configurabile per il caso in cui il fatto sia stato commesso su cosa esistente in ufficio o stabilimento pubblico, anche quando la cosa sottratta non appartenga al detto ufficio, come pure quando non abbia attinenza con le funzioni o le attività che vi vengono svolte, in quanto la ragion d'essere dell'aggravante consiste nella necessità di una più efficace tutela del rispetto dovuto alla P.A. e della maggior fiducia che ispira la conservazione dei beni che si trovano nei suoi uffici (cfr. sez. 4, n. 39096 del 23/06/2009, Procopio, Rv. 245120. Nella specie, in applicazione di tale principio, era stata ritenuta sussistente l'aggravante in un caso in cui il furto aveva avuto ad oggetto un portamonete sottratto dall'interno di una borsa che la persona offesa aveva appoggiato sul proprio tavolo di lavoro, presso gli uffici dell'agenzia del demanio. Massime precedenti Conformi: N. 263 del 1966 Rv. 101357, N. 5042 del 1983 Rv. 159301, N. 2213 del 1984 Rv. 163088, N. 13099 del 2008 Rv. 239390).
4. Quanto alla natura pubblica dei locali ospedalieri, si veda Sez. 5, n. 29023 del 20/04/2012, Papi, Rv. 253323. 5. Consegue a quanto esposto in precedenza che il ricorso deve essere rigettato;
ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
p.q.m.
2 Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21/11/2013 Il Consigliere estensore Il Presidente Paolo Giovanni Demarchi Albengo Alfredo Lombardi вут Маси и DEPOSITATA IN CANCELLERIA addl 18 DIC 2013 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela LanzuŃCO any use 3