Cass. pen., sez. V, sentenza 11/06/1999, n. 10388
CASS
Sentenza 11 giugno 1999

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In tema di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, sussiste l'elemento materiale del reato contestato in caso di denunzia -ricevuta da ufficiale di polizia giudiziaria- di smarrimento di targhe e documenti di circolazione. Invero detta denuncia, costituendo presupposto necessario nel procedimento amministrativo per il rilascio dei duplicati, ed attestando, sia la provenienza della dichiarazione dalla persona legittimata ad ottenere i duplicati stessi, sia il dato oggettivo della perdita dei documenti e delle targhe, integra una dichiarazione a contenuto probatorio convenzionale, giuridicamente rilevante ai fini amministrativi, la cui natura vincola il denunciante all'obbligo di dichiarare il vero.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 11/06/1999, n. 10388
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10388
    Data del deposito : 11 giugno 1999

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