Sentenza 11 giugno 1999
Massime • 1
In tema di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, sussiste l'elemento materiale del reato contestato in caso di denunzia -ricevuta da ufficiale di polizia giudiziaria- di smarrimento di targhe e documenti di circolazione. Invero detta denuncia, costituendo presupposto necessario nel procedimento amministrativo per il rilascio dei duplicati, ed attestando, sia la provenienza della dichiarazione dalla persona legittimata ad ottenere i duplicati stessi, sia il dato oggettivo della perdita dei documenti e delle targhe, integra una dichiarazione a contenuto probatorio convenzionale, giuridicamente rilevante ai fini amministrativi, la cui natura vincola il denunciante all'obbligo di dichiarare il vero.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/06/1999, n. 10388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10388 |
| Data del deposito : | 11 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 11.6.1999
Dott. Alfonso Malinconico Consigliere SENTENZA
Dott. Francesco Providenti Consigliere N.1294
Dott. Lucio Toth Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Sandro Occhionero Consigliere N.1.371/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da De SA AR n. a Tuglie il 27.8.'55, avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce del 30.9.'98. Visti gli atti, udite la relazione del Consigliere Dott. Sandro Occhionero e le conclusioni del sostituto procuratore generale Antonio Frasso, per l'inammissibilità del ricorso, la Corte osserva:
Motivi della decisione
1. Il Pretore di Lecce, sez. dist. di Gallipoli, il 29.12.94, con sentenza confermata dalla C.A. di Lecce il 30.9.'98, ha condannato AR De SA per il delitto continuato di cui agli artt.81 cpv. e 483 c.p., da lui commesso avendo falsamente denunciato ai carabinieri di San Nicola il 9.1.'92 lo smarrimento di targhe e documenti di alcune autovetture.
La corte d'appello ha motivato in diritto, osservando che le denunce presentate dall'imputato integravano materialmente il reato contestato, perché erano attestazioni false rese da un privato ad un pubblico ufficiale in un atto pubblico difatti, dei quali l'atto era destinato a provare la verità.
Nel merito ha escluso l'attendibilità della tesi difensiva di De SA di essere stato vittima di raggiri, posti in essere da NO NE, che gli avrebbe fatto firmare il 13.1.'92 una lettera, da lui stesso predisposta e che lo faceva apparire consapevole della falsità delle denunce.
2. De SA ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione per erronea applicazione della norma penale, poiché a suo avviso nei fatti in esame non si erano concretati gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 483 c.p., avendo egli presentato le denunce di smarrimento, perché tratto in inganno, come proverebbe l'episodio della lettera fattagli firmare, confermato dai testi da lui dedotti, erroneamente disattesi dalla corte.
3. Si rigetta il ricorso, perché infondato.
Va premesso in diritto, come ha correttamente ritenuto la corte territoriale, che la denuncia di smarrimento ricevuta dall'ufficiale di p.g., costituisce nel procedimento amministrativo un presupposto necessario del provvedimento di rilascio dei duplicati dei documenti e delle targhe.
Essa è una dichiarazione a contenuto probatorio convenzionale, giuridicamente rilevante ai fini amministrativi, la cui natura vincola il denunciante all'obbligo di dichiarare il vero. E la sua ricezione nell'atto pubblico da parte dell'ufficiale di p.g. attesta non solo la provenienza della denuncia di smarrimento dalla persona, legittimata ad ottenere il rilascio dei duplicati, ma anche il dato oggettivo della perdita dei documenti e delle targhe, per la efficacia attribuita alla dichiarazione del privato nel procedimento.
Sussiste quindi l'elemento materiale del reato contestato. Quanto all'oggetto del ricorso, si deve osservare che con De SA, nonostante abbia dedotto formalmente una imprecisata violazione di legge, contesta in concreto la motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto e la valutazione delle prove dedotte a sua difesa.
Peraltro, la corte ha motivato in modo compiuto e logico l'affermazione di responsabilità, in base alla documentazione dei passaggi di proprietà degli autoveicoli in favore del ricorrente, anteriori alle denunce, all'autenticità della sua firma sulla raccomandata e all'assoluta genericità e irrilevanza probatoria delle deposizioni dei testi da lui dedotti, cosicché ha escluso l'esistenza di raggiri a suo danno, che lo avrebbero indotto inconsapevolmente alle denunce di smarrimento.
Per effetto del rigetto segue condanna alle spese dell'imputato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 11 giugno 1999. Depositato in Cancelleria il 1 settembre 1999