Sentenza 16 marzo 2005
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 81 cod.proc.pen. la parte civile può essere esclusa con ordinanza solo prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, ma, giacchè il termine ivi previsto non preclude alcuna delle possibili pronunce sull'azione civile, l'inammissibilità della domanda proposta dalla parte civile, a seguito dell'accertata inesistenza di un danno risarcibile, può essere dichiarata anche con la sentenza che definisce il giudizio.
Commentario • 1
- 1. Art. 81 c.p.p. Esclusione di ufficio della parte civilehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/03/2005, n. 14575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14575 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 16/03/2005
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 624
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 48853/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RR DA e RR LA in proc. pen. a carico di:
RR DA, n. a Spoleto il 31 luglio 1970:
AR LA, n. a Spoleto il 4 luglio 1956;
avverso la sentenza del Giudice di pace di Spoleto depositata il 2 ottobre 2003;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
Udite le conclusioni del P.M. Dr. Ciampoli Luigi che ha chiesto il rigetto;
Uditi i difensori avv.ti MARCHI G. per DI e avv. MARUCCI Antonio per i ricorrenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Spoleto ha dichiarato DA RR colpevole del delitto di lesioni personali ai danni di LA AR e lo stesso LA AR colpevole di lesioni personali ai danni di DA RR, con la condanna di entrambi alla pena di cinquecento euro di multa. Ha dichiarato altresì inammissibile la costituzione di parte civile di LA TA, datore di lavoro di DA RR,
contro
AR, "non risultando che il danno asseritamente subito sia conseguenza diretta e immediata del reato di lesioni contestato all'imputato".
Ricorrono per Cassazione DA RR e LA RR.
2. LA RR propone due motivi di impugnazione. Con il primo motivo il ricorrente si duole della dichiarazione di inammissibilità della sua costituzione di parte civile a carico di LA AR per i danni subiti indirettamente a causa delle lesioni inferte al suo dipendente, lamentando che tale dichiarazione sia stata pronunciata con la sentenza unitamente alla decisione del merito, anziché con ordinanza.
Il motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e per violazione dell'art. 581 lettera c) c.p.p., non avendo il ricorrente indicato specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la sua richiesta di annullamento della sentenza impugnata.
Vero è infatti che, secondo quanto prevede l'art. 81 c.p.p., la parte civile può essere esclusa con ordinanza solo prima della dichiarazione di apertura del dibattimento. Ma l'eventuale inammissibilità della domanda proposta dalla parte civile può essere dichiarata anche con la sentenza che definisce il giudizio, perché il termine posto dall'art. 81 c.p.p., che attiene solo al provvedimento ordinatorio di esclusione, non preclude alcuna delle possibili pronunce sull'azione civile. E nel caso in esame il ricorrente ha dedotto censure solo generiche contro le ragioni esibite dal giudice del merito per escludere l'esistenza di un danno risarcibile.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 521 c.p.p., lamentando che i giudici del merito abbiano fatto riferimento all'imputazione originariamente contestata a LA AR, nella quale era determinato in tre giorni il periodo di malattia subito da DA RR, anziché all'imputazione modificata in dibattimento, nella quale la durata della malattia era fissata in diciannove giorni.
Anche questo motivo è inammissibile, posto che l'art. 521 c.p.p. tutela il diritto di difesa dell'imputato, mentre la considerazione della durata della malattia subita da DA RR non ha avuto alcuna rilevanza ai fini della decisione sull'azione civile.
3. DA RR propone due motivi d'impugnazione. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione degli art. 337, 100, 101 c.p.p. e 24 disp. att. c.p.p., eccependo:
a) che la firma di LA AR in calce alla querela non sia stata autenticata dai due difensori contestualmente nominati, sebbene fosse stata autenticata la firma posta in calce al contestuale mandato;
b) che la querela fu invalidamente depositata da un difensore nominato in eccesso, con atto privo perciò di efficacia, e poi per tale ragione revocato. Con il secondo motivo il ricorrente deduce mancanza di motivazione in ordine all'affermazione della sua responsabilità, lamentando che il giudice del merito abbia fatto un rinvio del tutto generico alla documentazione sanitaria acquisita e abbia omesso di considerare talune testimonianze, pervenendo per di più a una condanna di pari entità per entrambi gli imputati, nonostante la maggiore gravità delle lesioni da lui subite, giusta integrazione dibattimentale dell'imputazione, cui il giudicante neppure ha fatto riferimento, in violazione dell'art. 521 c.p.p.. Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, perché la sottoscrizione del mandato, autenticata dai difensori, può essere riferita anche alla contestuale querela;
e perché "l'atto di querela, munito di sottoscrizione autenticata, può essere depositato materialmente da un incaricato anche se non munito di procura speciale, in quanto per il conferimento dell'incarico non sono previste forme particolari, potendo essere affidato anche oralmente" (Cass., sez. 2^, 9 dicembre 2003, Papa, m. 227310). Il secondo motivo è inammissibile per violazione dell'art. 606 comma 1^ c.p.p., perché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento alla documentazione sanitaria acquisita e a una plausibile valutazione delle condotte reciprocamente offensive dei due litiganti, previo adeguamento delle imputazioni cui correttamente si riferisce la decisione. Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass., sez. 5^, 30 novembre 1999, Moro, m. 215745, Cass., sez. 2^, 21 dicembre 1993, Modesto, m. 196955). Secondo la comune interpretazione giurisprudenziale, del resto, l'art. 606 c.p.p. non consente alla Corte di Cassazione una diversa lettura dei dati processuali (Cass., sez. 6^, 30 novembre 1994, Baldi, m. 200842;
Cass., sez. 1^, 27 luglio 1995, Chiadò, m. 202228) o una diversa interpretazione delle prove (Cass., sez. 1^, 5 novembre 1993, Molino, m. 196353, Cass., sez. un., 27 settembre 1995, Mannino, m. 202903), perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali;
e l'art. 606 lettera e) c.p.p., quando esige che il vizio della motivazione risulti dal testo del provvedimento impugnato, si limita a fornire solo una corretta definizione del controllo di legittimità sul vizio di motivazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno al versamento della somma di E. 500 in favore della Cassa delle ammende. Condanna altresì DA RR al rimborso delle spese in favore della parte civile AR, liquidandole in complessivi E. 2320, di cui E. 2200 per onorari.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2005