Cass. pen., sez. V, sentenza 16/03/2005, n. 14575
CASS
Sentenza 16 marzo 2005

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Massime1

Ai sensi dell'art. 81 cod.proc.pen. la parte civile può essere esclusa con ordinanza solo prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, ma, giacchè il termine ivi previsto non preclude alcuna delle possibili pronunce sull'azione civile, l'inammissibilità della domanda proposta dalla parte civile, a seguito dell'accertata inesistenza di un danno risarcibile, può essere dichiarata anche con la sentenza che definisce il giudizio.

Commentario1

  • 1Art. 81 c.p.p. Esclusione di ufficio della parte civile
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 16/03/2005, n. 14575
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14575
Data del deposito : 16 marzo 2005

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