Sentenza 10 gennaio 2003
Massime • 1
Il concorso a pronostici denominato "totocalcio" integra un contratto di natura privatistica, disciplinato dal regolamento ufficiale, approvato con D.M. 23 marzo 1963; le clausole inserite nel predetto regolamento, anche quelle di tipo vessatorio ( quale quella che prevede un termine di decadenza per proporre eventuali reclami) sono vincolanti per i giocatori pur senza la specifica approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341, comma secondo, cod. civ., atteso che essa trova idoneo equipollente nella grande pubblicità e diffusione del regolamento stesso, predisposto proprio al fine di richiamare l'attenzione dei partecipanti al gioco su tutte le condizioni ad esso inerenti; tale diverso regime di efficacia delle clausole vessatorie deve ritenersi imposto dalla natura del contratto e dalle sue modalità di esecuzione, che sarebbero enormemente ostacolate se si dovesse richiedere di volta in volta l'approvazione specifica delle clausole a contenuto vessatorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/01/2003, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. UGO FAVARA - rel. Consigliere -
Dott. FRANCESCO SABATINI - Consigliere -
Dott. FABIO MAZZA - Consigliere -
Dott. GIANFRANCO MANZO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AR GI, elettivamente domiciliato i ROMA VIA CICERONE 28, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO NATOLI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato STEFANO VECCHIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CONI, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA A MANCINI 4, presso lo studio dell'avvocato GUIDO CECINELLI, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2690/98 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione 1^ Civile, emessa il 02/06/98 e depositata il 03/08/98 (R.G. 3341/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/02 dal Consigliere Dott. Ugo FAVARA;
udito l'Avvocato Guido ORLANDO (per delega Avv. Giorgio NATOLI);
udito l'Avvocato Vania GAGLIARDI (per delega Avv. Guido CECINELLI);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 14.5.92 TI US conveniva dinanzi il Tribunale di Roma il Coni per sentirlo condannare al pagamento delle vincite avendo esso istante giocato una schedina del concorso Totocalcio presso la ricevitoria 4820 di Carpi in data 15.3.92. Esponeva l'attore in citazione che avendo verificato l'esito dei pronostici si era avveduto che i pronostici stessi con registrati nella prima sezione della schedina figlia realizzavano due tredici e quattro dodici, mentre la seconda sezione riportava pronostici diversi, discordanza da attribuirsi al difettoso funzionamento del lettore ottico. Presentato reclamo, lo stesso era stato respinto perché tardivamente proposto. Radicatosi il contraddittorio, il Coni deduceva la totale infondatezza della domanda. Con sentenza del 15.9.95 il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda per intervenuta decadenza. A seguito di impugnazione dell'TI, la Corte di Appello di Roma con sentenza del 3.8.98 rigettava il gravame compensando le spese.
Motivava, tra l'altro, la corte che i giocatori sono in condizione di venire a conoscenza con l'uso dell'ordinaria diligenza della intera disciplina del rapporto prima della giocata, ciò in base ad una forma di pubblicità che costituisce equipollente dell'approvazione specifica per iscritto.
Pertanto, le clausole vessatorie non sono soggette alla specifica approvazione per iscritto, peraltro inattuabile attese le caratteristiche del gioco.
Doveva, quindi, ritenersi pienamente operante la clausola di cui all'art. 10 del regolamento che stabilisce un termine di decadenza per i reclami, nella specie non osservato dall'TI. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'TI affidandolo a due motivi sostenuti da memoria. Ha resistito con controricorso il C.O.N.I..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di impugnazione l'TI, denunziata la violazione degli artt. 1469 bis e ss cc in relazione all'art. 360 n. 3 cpc, lamenta che la Corte di Appello abbia erroneamente ritenuto applicabile l'art. 10 del regolamento del totocalcio pur non essendovi in concreto stata approvazione per iscritto da parte del giocatore trattandosi di clausola a contenuto vessatorio. La doglianza non ha fondamento.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte ( 7763/91) con riguardo al concorso a pronostici del totocalcio che integra un contratto di natura privatistica (natura compatibile con l'approvazione ministeriale prevista per le attività di gioco riservate al Coni) le clausole fissate nell'apposito regolamento ancorché di tipo vessatorio, quale quella che stabilisce un termine di decadenza per proporre eventuali reclami, sono vincolanti nei confronti dei giocatori pur senza la specifica approvazione per iscritto contemplata dall'art. 1341 cc atteso che questa trova equipollente nella grande pubblicità e diffusione del regolamento stesso predisposte proprio al fine di richiamare l'attenzione dei partecipanti al gioco su tutte le condizioni ad esse inerenti. A tali principi si è attenuta la Corte di Appello che ha evidenziato che i destinatari-giocatori sono in condizione di venire a conoscenza con l'uso della ordinaria diligenza della intera disciplina del rapporto prima della giocata grazie alla pubblicità che costituisce idoneo equipollente dell'approvazione specifica per iscritto assolvendo la stessa la funzione di richiamare l'attenzione degli scommettitori sulle condizioni del gioco come predisposte dal regolamento. I secondi giudici hanno, quindi, concluso che non occorresse la specifica approvazione scritta della clausola di cui all'art. 10 quarto comma del regolamento che prevede termini di decadenza per proporre reclami alla competente sede di zona. Con il secondo mezzo di annullamento l'Armentini censura la sentenza impugnata per insufficiente e contraddittoria motivazione laddove dopo avere affermato la natura privatistica del contratto esclude di poi l'applicabilità dell'art. 1341 cc che dispone in tema di clausole vessatorie (doglianza proposta ex art. 360 n. 5 cpc). Si osserva in contrario che i giudici di seconde cure non sono caduti in errore essendosi in effetti uniformati alla giurisprudenza di questa corte che ha affermato che pur avendo il regolamento natura contrattuale e non normativa le sue clausole non sono da considerarsi vessatorie per cui le stesse sono da ritenersi accettate dai giocatori al momento in cui effettuano la giocata sostituendo la diffusione e la pubblicità la approvazione delle singole clausole, peraltro tale disciplina imposta dalla natura del contratto e dalle sue modalità di esecuzione che sarebbero enormemente ostacolate se si dovesse richiedere di volta in volta l'approvazione specifica delle clausole a contenuto vessatorio.
Quanto alla pronuncia di compensazione delle spese che il ricorrente critica devesi ribadire che il relativo provvedimento rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità ove, come nella specie, non sia dettato da motivi illogici o erronei.
Conclusivamente, va disatteso anche il secondo mezzo e con esso l'intero ricorso.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Dichiara le spese compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2002.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2003