Cass. civ., sez. III, sentenza 10/01/2003, n. 191
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Sentenza 10 gennaio 2003

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Il concorso a pronostici denominato "totocalcio" integra un contratto di natura privatistica, disciplinato dal regolamento ufficiale, approvato con D.M. 23 marzo 1963; le clausole inserite nel predetto regolamento, anche quelle di tipo vessatorio ( quale quella che prevede un termine di decadenza per proporre eventuali reclami) sono vincolanti per i giocatori pur senza la specifica approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341, comma secondo, cod. civ., atteso che essa trova idoneo equipollente nella grande pubblicità e diffusione del regolamento stesso, predisposto proprio al fine di richiamare l'attenzione dei partecipanti al gioco su tutte le condizioni ad esso inerenti; tale diverso regime di efficacia delle clausole vessatorie deve ritenersi imposto dalla natura del contratto e dalle sue modalità di esecuzione, che sarebbero enormemente ostacolate se si dovesse richiedere di volta in volta l'approvazione specifica delle clausole a contenuto vessatorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 10/01/2003, n. 191
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 191
    Data del deposito : 10 gennaio 2003

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