Sentenza 18 ottobre 2007
Massime • 1
Commette il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e non quello di violenza privata colui il quale, a fronte dell'illegittima occupazione, da parte di un pedone, di uno spazio destinato al parcheggio di autoveicoli, nell'attesa del sopraggiungere di un determinato veicolo, adoperi violenza o minaccia per ottenere la liberazione di detto spazio onde potervi parcheggiare il proprio veicolo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/10/2007, n. 43873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43873 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 18/10/2007
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 2059
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 14748/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER SA nato il [...];
avverso la sentenza emessa il 15-12-05 dalla Corte di appello di Trento;
Visti gli atti, il provvedimento denunciato, il ricorso e la memoria aggiunta;
Sentita la relazione fatta dal consigliere Dott. Giuliana Ferrua;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Febbraro Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore, avv. Mattei Gianfranco, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DI RICORSO E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza 18-11-04 il Tribunale di Bolzano dichiarava ER SA responsabile del reato di cui all'art. 610 c.p., per avere con violenza - consistita nell'urtare più volte con la propria auto AS VI ed il di lui figlio AS IE, facendo cadere per ben tre volte il primo sul cofano dell'auto e urtando il piede del secondo - costretto AS VI a spostarsi per permettergli di parcheggiare.
Tale decisione veniva confermata dalla Corte di appello di Trento con pronuncia 15-12-05 avverso la quale l'imputato ha proposto ricorso per cassazione in base ai seguenti motivi, ribaditi nella memoria aggiunta:
1 - violazione di legge in ordine all'esclusa applicabilità dell'art. 393 c.p.; erronea applicazione dell'art. 43 c.p.. 2 - vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del dato soggettivo del reato di violenza privata.
Le censure, che possono essere congiuntamente esaminate, sono fondate.
Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni si differenzia da quello di cui all'art. 610 c.p., che contiene egualmente l'elemento della violenza o della minaccia alla persona, non nella materialità del fatto che può essere identica in entrambe le fattispecie, bensì nell'elemento intenzionale. Nel reato di ragion fattasi l'agente deve essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli competa giuridicamente, pur non richiedendosi che tale pretesa sia realmente fondata, ma bastando che di ciò egli abbia ragionevole opinione. Il reato di violenza privata invece è generico e sussidiario rispetto a quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed, in base al principio di specialità, esso resta escluso allorché la violenza sia usata per uno dei fini particolari previsti per la "ragion fattasi", sempre che non si eccedano microscopicamente i limiti insiti nel fine di esercitare, sia pure arbitrariamente, un preteso diritto, ponendo in essere un comportamento costrittivo dell'altrui libertà di determinazione di eccezionale gravità (Cass. 22-3-88 n. 10534 Rv. 179558; Cass. 1-10-99 n. 13162 Rv. 214947) Nel caso in esame risulta dal provvedimento impugnato che le persone offese occupavano l'area destinata a parcheggio in attesa dell'arrivo dell'auto condotta dalla moglie del AS VI, madre del AS IE e che il prevenuto urtò i predetti al fine di allontanarli e di potere parcheggiare.
Orbene poiché in effetti non può ritenersi legittima l'occupazione da parte di un pedone di uno spazio destinato al parcheggio di autoveicoli in vista di un successivo arrivo di una determinata autovettura, così impedendo il parcheggio ad un mezzo già presente, ricorrono gli estremi per affermare che il comportamento, certamente illegittimo, dello ER rientra nell'ipotesi criminosa di cui all'art. 393 c.p.p., realizzando esso esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone.
Nè ad escludere la configurabiltà di tale reato vale la considerazione della Corte territoriale relativa alla circostanza che l'imputato avesse usato "maniere forti": basti rilevare che la violenza o la minaccia alle persone costituisce appunto modalità tipica della relativa previsione normativa;
d'altro canto non vi sono gli elementi per ritenere superati i limiti di cui sopra, posto che la violenza attuata non si concretò in percosse ne' tantomeno in lesioni.
In conclusione, qualificato l'addebito ai sensi dell'art. 393 c.p., s'impone l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio perché l'azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di querela.
P.Q.M.
LA CORTE qualificato il fatto come esercizio privato delle proprie ragioni, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di querela.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2007