Sentenza 20 gennaio 2004
Massime • 2
Agli effetti della valutazione del fondo per la determinazione dell'indennità di espropriazione, la destinazione urbanistica di un'area a impianti ed attrezzature pubbliche, in virtù di una previsione generale e astratta nella logica della zonizzazione funzionale del territorio comunale, comporta l'inedificabilità dello stesso, senza che tale natura possa modificarsi per effetto di sopravvenuta variante specifica o approvazione di progetto di opera pubblica.
Riguardo alla questione della legittimazione passiva nel giudizio di determinazione indennitaria, ove il compimento dell'opera pubblica sia stato delegato dall'ente espropriante, vanno affermati i seguenti principi: il ricorso degli strumenti della concessione e dell'appalto non può portare, indiscriminatamente, ad attribuire all'affidatario dell'opera la titolarità di poteri espropriativi, ove ciò la legge espressamente non consenta, restando in tal caso obbligato a deposito dell'indennità di esproprio l'ente espropriante; l'accollo degli obblighi indennitari può essere utilmente invocato purché non sia rimasto fatto interno tra espropriante ed affidatario, occorrendo che nell'attività che abbia portato il delegato in contatto con il soggetto passivo dell'esproprio, il primo si sia correttamente manifestato come titolare degli obblighi indennitari, oltre che investito dell'esercizio del potere espropriativo; l'assunzione degli obblighi in nome (e per conto) proprio da parte di un soggetto è sufficiente a creare i presupposti per essere utilmente convenuto nel giudizio di determinazione dell'indennità, non altrettanto accade invece qualora egli dichiari di agire in nome proprio ma per conto dell'espropriante; dell'obbligazione indennitaria va chiamato a rispondere il solo ente espropriante ove resti accertato che il potere del delegato di espletare le procedure amministrative preordinate all'esproprio, comunque sempre in nome e per conto dell'ente delegante, non sia stato fatto esercitato, restando irrilevanti le clausole contrattuali attribuenti le obbligazioni indennitarie al concessionario, appositamente delegato all'acquisizione dei fondi, in mancanza di elementi tali da ritenere che nel rapporto con l'espropriato tale regolamentazione fosse stata opportunamente resa palese.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/01/2004, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Presidente -
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Consigliere -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere -
Dott. BENINI Stefano - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NC DI BARI, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA LARGO LEOPOLDO FREGOLI 8, presso l'Avvocato ROSARIO SALONIA, rappresentata e difesa dagli avvocati SABATINO MINUCCI, ROSA DIPIERRO, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CI TO, SERVIZI TECNICI SPA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^. 01/01/7941 proposto da:
CI TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28, presso l'avvocato ALESSANDRO CHIECO BIANCHI, rappresentato e difeso dall'avvocato FULVIO MASTROVITI, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
NC DI BARI, SERVIZI TECNICI SPA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 903/00 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 10/10/00/;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/09/2003 dal Consigliere Dott. Stefano BENINI;
udito per il ricorrente l'Avvocato DI PIERRO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MACCARONE Vincenzo che ha concluso per l'inammissibilità del primo motivo e il rigetto del secondo motivo del ricorso principale;
rigetto ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 2.10.1991, OC TO conveniva in giudizio la provincia di Bari e l' Italposte s.p.a. davanti alla Corte d'appello di Bari, opponendosi alla stima e chiedendo la determinazione delle indennità di occupazione e di esproprio relativamente a terreni di sua proprietà, assoggettati a procedura espropriativa per la realizzazione di edificio scolastico. Si costituivano in giudizio i convenuti, contestando il fondamento della domanda, di cui chiedevano il rigetto.
Con sentenza depositata il 10.10.2000, la Corte d'Appello di Bari, esclusa la legittimazione passiva della Servizi tecnici s.p.a. (già Italposte s.p.a.), ritenuta la natura edificatale dei suoli, determinava l'indennità di esproprio in L. 45.704.000 e l'indennità di occupazione in L. 7.618.000.
Ricorre per Cassazione la Provincia di Bari, affidandosi a due motivi, al cui accoglimento si oppone con controricorso OC TO, che a sua volta propone ricorso incidentale, fondato su due motivi. Non ha esplicato difese la Servizi tecnici s.p.a. La Provincia di Bari ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente disporsi la riunione dei procedimenti ai sensi dell'art. 335 c.p.c., avendo essi ad oggetto ricorsi avverso la stessa sentenza.
Con il primo motivo di ricorso, la Provincia di Bari, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c., e dei principi in materia di interpretazione dal contratto, censura la sentenza impugnata par aver escluso la legittimazione passiva dalla concessionaria Italpoata s.p.a., mentre questa ara stata espressamente delegata alla diretta cura dalla operazioni a procedura finalizzata all'acquisizione dall'area, compreso il pagamento dalla indennità.
Con il secondo motivo di ricorso, la Provincia di Bari, denunciando violazione a falsa applicazione dell'art. 5 bis, comma 3, l.
8.8.1992 n. 359, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto la natura edificatala dall'area espropriata, che invece ricadeva in zona per attrezzature collettive, e che solo in seguito all'approvazione del progetto di edilizia scolastica, il Comune procedette all'approvazione di variante al p.r.g., tenendo anche conto che, in assenza del requisito dell'edificabilità legale, la mera edificabilità di fatto non è di per sè sufficiente all'applicazione del criterio indennitario di cui alla norma richiamata. Errata risulta, inoltre, la mancata decurtazione del 40%, essendo l'offerta amministrativa perfettamente congrua. Con il ricorso incidentale, OC TO, da un lato si duole che il valore del bene sia stato determinato tenendo conto della variante generala al p.r.g. a non della variante progetto del 1987, e quindi trascurando la destinazione ad usi scolastici, più favorevole all'espropriato, stante il più alto indice di fabbricabilità fondiaria, dall'altro che non siano state compensate le spese tra esso attore e la Servizi tecnici s.p.a., di cui e stata ritenuta la carenza di legittimazione passiva.
Il privo motivo del ricorso principale è infondato.
Riguardo alla questione della legittimazione passiva nel giudizio di determinazione indennitaria, essendo necessario trovare un punto di equilibrio tra le esigenze di tutela dell'affidamento che si crea nel soggetto espropriato in ordine al concreto esercizio del potere ablatorio, e la teorica titolarità di funzioni pubblicistiche, possono enuclearsi i seguenti principi:
a) il ricorso degli strumenti della concessione e dell'appalto non può portare, indiscriminatamente, ad attribuire all'affidatario dell'opera, la titolarità di poteri espropriativi, ove ciò la legge espressamente non consenta, restando in tal caso obbligato al deposito dell'indennità di esproprio l'ente espropriante;
b) l'accollo degli obblighi indennitari può essere utilmente invocato purché non sia rimasto fatto interno tra espropriante ed affidatario, occorrendo che nell'attività che abbia portato il delegato in contatto con il soggetto passivo dell'esproprio, il primo si sia correttamente manifestato come titolare degli obblighi indennitari, oltre che investito dell'esercizio del potare espropriativo;
c) l'assunzione degli obblighi in nome (e per conto) proprio da parte di un soggetto è sufficiente a crearne i presupposti per essere utilmente convenuto nel giudizio di determinazione dell'indennità:
non altrettanto qualora dichiari di agire in nome proprio ma per conto dell'espropriante.
Nella specie. nessuna norma impone il ricorso a strumenti traslativi del potere espropriativo, a meno che l'esecutore dell'opera non sia ente pubblico, nel qual caso soltanto ricorrerebbe, vertendosi in tema di edilizia scolastica, un'ipotesi di delegazione inter- soggettiva (art. 16 l. 28 luglio 1967 n. 641). Inoltre, la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito è nel senso che il potere della s.p.a. concessionaria di espletare le procedure amministrative preordinate all'esproprio, comunque sempre in nome e per conto dell'ente delegante, non fu di fatto esercitato. Non appaiono rilevanti le clausole contrattuali evidenziate dall'amministrazione ricorrente, secondo le quali le obbligazioni indennitarie dovrebbero ricadere sulla concessionaria, appositamente delegata all'acquisizione dei fondi, non solo perché superate dalla ricostruzione fattuale operata dalla Corte d'appello, ma anche perché non vi sono elementi per ritenere che nel rapporto con l'espropriato tale regolamentazione sia stata opportunamente fatta palese.
Il secondo motivo del ricorso principale è invece fondato. Del terreno espropriato è stata ritenuta la natura edificatoria, sembra di capire dalla sentenza impugnata, sia in quanto "ampiamente urbanizzata di fatto", sia perché ricadente "in zona di variante al p.r.g., e destinata ad attrezzature ed impianti di interesse generale".
Sotto il primo profilo, va ritenuto che l'edificabilità di fatto è elemento di per sè insufficiente all'adozione del privilegiato criterio indennitario di cui all'art. 5 bis, comma 1, l. 359/92, ove non assistita da conforme previsione urbanistica (Cass. 23.4.2001, n. 172/SU). Sotto il secondo profilo, va premesso che nella valutazione del terreno, e nell'analisi della disciplina urbanistica di riferimento, non può risalirsi ad una previsione remota, non più attuale (Cass. 30.12.1998, n. 12880; 15.3.1999, n. 2272): ne consegue che correttamente la Corte d'appello di Bari ha disatteso la circostanza di un'originaria destinazione agricola del terreno, superata dalla variante che ha previsto una destinazione ad Impianti a servizi dalla zona di cui il terreno espropriato fa parta. Nell'ambito di questa, però, va ritenuto che la prescrizioni ad i vincoli stabiliti dagli strumenti urbanistici influiscono sulla qualificazione in termini di edificatorietà, per il contenuto conformativo dalla proprietà che ad assi deriva dalla loro funziona di definire, par zone, in via astratta a generala, la possibilità connesse al diritto dominicale:
è pur varo che la destinazione ad opera pubblica può, in via eccezionale, avere portata e contenuto direttamente ablatori (che ne escludono l'incidenza sulla liquidazione dall'indennità) ove si tratti di vincoli particolari, incidenti su beni determinati in funzione di localizzazione dall'opera, implicante di per sè la necessaria traslazione di quei beni all'ante pubblico (Cass. 23.4.2001, n. 173/SU; 29.5.2001, n. 7258; 15.3.1999, n. 2272, cit.),
ma nell'ipotesi in cui la destinazione ad usi collettivi abbia portata generale e sia formulata in basa a eri tari preordinati, la previsione urbanistica è conformativa, ed incida sul valore dalla proprietà (Casa. 21.9.2001, n. 11932; 28.11.2001, n. 15114). Nella specie è la stessa Corta d'appallo che attesta il carattere generale dalla previsione, riconduci-bile alla zonizzazione, attestando che l'area espropriata "ricade in zona di variante ed è stata destinata ad attrezzature ed impianti di interesse generale". La destinazione generalizzata ad usi per i quali va esclusa l'edificabilità, non può inoltre essere superata dall'approvazione del progetto di opera pubblica, che si collochi nell'ambito generale della zona F. Nella fattispecie, al di là della generica ricostruzione della sentenza, si desume dalla concorde prospettazione delle parti in questo giudizio, che ad una destinazione a "verde di quartiere" nell'ambito di zona F, subentrò nel 1987 la destinazione specifica ad edificio scolastico, per effetto dell'approvazione del progetto: per quest'ultima non sarebbe stata necessaria ulteriore variante - che comunque sarebbe automatica - intervenendo la localizzazione in area già destinata a servizio pubblico (art. 1, quarto comma, l. 1/78). Questa sezione ha in altra occasione ritenuto che mentre l'approvazione del progetto di opera pubblica, localizzata in zona fabbricabile, è qualificabile come vincolo espropriativo, e dunque non incide sul valore del bene, diversamente ove tale localizzazione riguardi una zona agricola, la natura agricola rimane agli effetti indenni tari (Cass. 25.6.2003, n. 10073). Osta ad una qualificazione in termini di edificabilità il principio logico della bipartizione tra suoli edificabili e inedificabili, da cui muove l'art. 5 bis (diversamente, tutti i suoi sarebbero edificabili, basta che ne sia prevista, in qualsiasi modo, un'utilizzazione pubblicistica), nonché il principio della non influenza sul valore del suolo della previsione dell'opera pubblica (artt. 42 e 43 l. 25.6.1865 n. 2359). Allo stesso risultato deve giungersi ove la localizzazione riguardi una zona, se non agricola, comunque inedificabile, in quanto generalmente ed astrattamente destinata a utilizzazioni collettive, su cui, in prosieguo, venga localizzata opera specifica. In sintesi, può enunciarsi il seguente principio: agli effetti della valutar ione del fondo per la determinazione dell'indennità di espropriazione, la destinazione urbanistica di un'area a impianti ed attrezzature pubbliche, in virtù di una previsione generale e astratta nella logica della zonizzazione funzionale del territorio comunale, comporta l'inedificabilità dello stesso, senza che tale natura possa modificarsi per effetto di sopravvenuta variante specifica o approvazione di progetto di opera pubblica. Nella specie s'impone, dunque, come correttamente prospettato dall'amministrazione ricorrente con il secondo motivo di doglianza, un indennizzo commisurato ai valori agricoli, in applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 5 bis, cui provvederà, in applicazione del principio testè enunciato, il giudice di rinvio, che si designa in altra sezione della Corte d'appello di Bari, che provvedere anche sulle spese di questo giudizio.
Il primo motivo del ricorso incidentale, che presuppone una qualificazione edificatoria del suolo, nel contesto della quale pretende l'applicazione di parametri valutativi più favorevoli, resta assorbito dall'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, che come si è detto, comporta la valutazione del fondo in termini agricoli.
Il secondo motivo e inammissibile: la valutazione dell'opportunità della compensazione totale o parziale delle spese processuali, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca sia in quella della ricorrenza di altri giusti motivi, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e non richiede specifica motivazione, restando perciò incensurabile in sede di legittimità (Cass. 5.4.2003, n. 5386;
14.11.2002, n. 16012; 1.10.2002, n. 14095). Per effetto della presente pronuncia, la dichiarazione di inammissibilità della doglianza definisce il rapporto processuale tra il OC e la Servizi tecnici s.p.a. E non avendo quest'ultima spiegato difese in giudizio, non v'è luogo a deliberare sulle spese.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il secondo motivo del ricorso principale, assorbito il primo motivo dal ricorso incidentale, rigetta il primo motivo del ricorso principale e dichiara inammissibile il secondo dal ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'appello di Bari.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2004