Cass. civ., sez. I, sentenza 20/01/2004, n. 821
CASS
Sentenza 20 gennaio 2004

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Agli effetti della valutazione del fondo per la determinazione dell'indennità di espropriazione, la destinazione urbanistica di un'area a impianti ed attrezzature pubbliche, in virtù di una previsione generale e astratta nella logica della zonizzazione funzionale del territorio comunale, comporta l'inedificabilità dello stesso, senza che tale natura possa modificarsi per effetto di sopravvenuta variante specifica o approvazione di progetto di opera pubblica.

Riguardo alla questione della legittimazione passiva nel giudizio di determinazione indennitaria, ove il compimento dell'opera pubblica sia stato delegato dall'ente espropriante, vanno affermati i seguenti principi: il ricorso degli strumenti della concessione e dell'appalto non può portare, indiscriminatamente, ad attribuire all'affidatario dell'opera la titolarità di poteri espropriativi, ove ciò la legge espressamente non consenta, restando in tal caso obbligato a deposito dell'indennità di esproprio l'ente espropriante; l'accollo degli obblighi indennitari può essere utilmente invocato purché non sia rimasto fatto interno tra espropriante ed affidatario, occorrendo che nell'attività che abbia portato il delegato in contatto con il soggetto passivo dell'esproprio, il primo si sia correttamente manifestato come titolare degli obblighi indennitari, oltre che investito dell'esercizio del potere espropriativo; l'assunzione degli obblighi in nome (e per conto) proprio da parte di un soggetto è sufficiente a creare i presupposti per essere utilmente convenuto nel giudizio di determinazione dell'indennità, non altrettanto accade invece qualora egli dichiari di agire in nome proprio ma per conto dell'espropriante; dell'obbligazione indennitaria va chiamato a rispondere il solo ente espropriante ove resti accertato che il potere del delegato di espletare le procedure amministrative preordinate all'esproprio, comunque sempre in nome e per conto dell'ente delegante, non sia stato fatto esercitato, restando irrilevanti le clausole contrattuali attribuenti le obbligazioni indennitarie al concessionario, appositamente delegato all'acquisizione dei fondi, in mancanza di elementi tali da ritenere che nel rapporto con l'espropriato tale regolamentazione fosse stata opportunamente resa palese.

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  • 1Risoluzione del 03/07/2009 n. 170 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
    Agenzia delle Entrate · 3 luglio 2009

    Quesito Con nota del.., prot. n..., la Confederazione Nazionale Coldiretti, alla luce di una pronuncia della giurisprudenza di legittimita\' (Cassazione 20 gennaio 2004, n. 821), ha chiesto il parere della scrivente in merito all\'applicazione, in sede di denuncia di successione, per le aree destinate ad impianti ed attrezzature pubbliche (ad esempio: verde pubblico, impianti sportivi attrezzati, etc), del criterio di valutazione automatica di cui all\'articolo 34, comma 5, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, recante "Testo Unico delle disposizioni concernenti l\'imposta sulle successioni e donazioni". Dalla lettera della norma citata si evince l\'espressa …

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  • 2Guida pratica e misure di semplificazione per le piccole e medie imprese - 24 maggio 2007 [1412271]
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    [doc. web n. 1412271] [v. anche Comunicato stampa ] Guida pratica e misure di semplificazione per le piccole e medie imprese - 24 maggio 2007 (G.U. 21 giugno 2007 n. 142) Registro delle deliberazioni Del. n. 21 del 24 maggio 2007 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) con particolare riferimento all´art. 154, comma 1, lett. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 20/01/2004, n. 821
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 821
Data del deposito : 20 gennaio 2004

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