Sentenza 4 dicembre 2015
Massime • 1
Non integra il reato di invasione arbitraria di edifici il persistere nell'occupazione di un alloggio IACP, continuando a versare il canone locativo, da parte di soggetto legato da pregresso rapporto di convivenza con l'assegnatario, che abbia ivi la propria residenza, da intendersi quale luogo di volontaria e persistente dimora del soggetto, a prescindere da una corrispondenza di tale situazione di fatto con le relative annotazioni sui registri anagrafici.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione La Suprema Corte riteneva il motivo summenzionato infondato. In particolare, gli Ermellini rilevavano prima di tutto che, in tema di occupazione abusiva di immobili, qualora il soggetto subentri nell'immobile di proprietà di un ente pubblico, previa autorizzazione del legittimo detentore, esistano due orientamenti contrastanti. Difatti, secondo un primo indirizzo ermeneutico, parte dalla considerazione per cui nel reato di invasione di terreni o edifici la nozione di “invasione” non si riferisce all'aspetto violento della condotta, che può anche mancare, ma al comportamento di colui che si introduce “arbitrariamente“, ossia “contra ius” in quanto …
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Lo Studio dell'avvocato Salvatore del Giudice è specializzato nei reati contro il patrimonio ed assiste, sia nella fase giudiziale che in quella stragiudiziale, persone accusate o imputate per il reato di invasione di terreni o edifici previsto e punito dall'art. 633 del codice penale. Lo Studio ha sede in Napoli alla via Francesco Caracciolo n.10 ed opera in tutta Italia. Al fine di garantire la migliore assistenza legale, monitoriamo costantemente le novità legislative e giurisprudenziali in tema di reati contro il patrimonio e pubblichiamo mensilmente una raccolta aggiornata di sentenze di merito e legittimità. L'Avv. Salvatore del Giudice ha partecipato in qualità di relatore a …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/12/2015, n. 49101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49101 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2015 |
Testo completo
49 1 0 1 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE : 2306 Sent. N. CC 04/12/2015 - Reg. Gen. N. 38906/2015 38895/2015 Composta da: Dott. Domenico Gallo Presidente Dott. Mirella Cervadoro - Consigliere Dott. Luigi Agostinacchio - Consigliere rel. Dott. Roberto Carelli Palombi di Montrone - Consigliere Dott. Fabrizio Di Marzio Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce -avverso la ordinanza n. 69 in data 9 18/06/2015 del Tribunale di Lecce in funzione di giudice del riesame, relativa a • MA EL nata a [...] il [...] visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Maria Di Nardo che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO Con ordinanza del 9 18/06/2015, a seguito d'impugnazione proposta dal - Pubblico Ministero, il Tribunale di Lecce sezione del riesame ha confermato l'ordinanza emessa dal Gip presso quel tribunale in data 11/05/2015 con la quale era stata rigettata la richiesta di sequestro preventivo avanzata dalla Procura - avente ad oggetto un alloggio comunale sito in Lecce, di proprietà dell'Arca Sud Salento già Istituto Case Popolari di Lecce basata sull'asserita occupazione arbitraria da parte dell'indagata MA EL. Ha evidenziato il tribunale che: la si era già occupato della posizione della MA con precedente ordinanza emessa ai sensi dell'art.322 bis cod. proc. pen. in seguito ad appello del PM avverso altra ordinanza di rigetto di sequestro preventivo;
con tale ordinanza aveva respinto l'impugnazione essendo risultato a seguito delle indagini espletate - che la indagata viveva sin dal 2010 con la nonna, legittima assegnataria dell'alloggio, prestandole continuamente assistenza;
che dopo il decesso della nonna la MA aveva continuato ad occupare l'immobile, corrispondendo regolarmente all'ente proprietario l'indennità di occupazione;
che non poteva essere accolto il motivo d'impugnazione formulato dal PM in base al quale la mancata attivazione della procedura di sanatoria era elemento costitutivo del reato ex art.633 cod. pen;
il PM aveva rappresentato al gip come ulteriore elemento di novità la - circostanza che l'indagata aveva la disponibilità di altro alloggio in Lecce, ove risultava risiedere unitamente alla madre assegnataria, LO De AN;
che a ragione tale circostanza era stata ritenuta non decisiva, attesa l'irrilevanza del mero dato anagrafico, essendo stato accertato che l'indagata era entrata legittimamente nel possesso del bene per aver convissuto con la nonna prima del suo decesso e a far data dal 2010, sì che non poteva ritenersi che avesse invaso l'immobile nel senso richiesto dalla fattispecie incriminatrice. Avverso la predetta ordinanza propone ricorso per cassazione la Procura della Repubblica presso il tribunale di Lecce sostenendo l'erronea applicazione dell'art.321 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 633 e 639/bis cod. pen. nonchè la manifesta illogicità della motivazione. Ha affermato il PM ricorrente che l'occupazione doveva considerarsi illegittima perché non risultava la convivenza dell'indagata con l'originario assegnatario ed il pagamento degli emolumenti relativi all'occupazione; inoltre la MA viveva con la madre, assegnataria di altro alloggio pubblico, per cui si protraeva l'invasione del bene. Chiede pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata ed il sequestro preventivo dell'immobile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2 2. Occorre premettere che la condotta tipica del reato di invasione di terreni o edifici consiste nell'introduzione dall'esterno in un fondo o in un immobile altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione: la norma di cui all'art. 633 cod. pen., infatti, non è posta a tutela di un diritto ma di una situazione di fatto tra il soggetto e la cosa, per cui tutte le volte in cui il soggetto sia entrato legittimamente in possesso del bene deve escludersi la sussistenza del reato. (Sez. 2, Sentenza n. 2337 dell'01/12/2005 - dep. 19/01/2006 - Rv. 233140). Con riferimento agli appartamenti dello IACP, la Suprema Corte ha altresì precisato che l'occupazione dell'immobile da parte dell'assegnatario di un alloggio popolare, il quale non abbia ancora stipulato il contratto di locazione e al quale l'immobile non sia stato ancora consegnato, integra il reato di occupazione arbitraria di edifici a nulla rilevando, sotto il profilo della scriminante putativa dell'esercizio di un diritto, che l'occupazione abbia avuto il solo fine cautelativo di evitare che altri lo occupassero, posto che la tutela dell'immobile, fino alla consegna, spetta all'IACP (Cassazione sez. 2^ sent. n. 40822 del 9/10/2008 - dep. 31/10/2008 - Rv. 242242): in tal caso infatti l'occupante non è entrato legittimamente nel possesso del bene, situazione che presuppone la stipula del contratto al termine del procedimento di assegnazione. Qualora invece un soggetto abbia continuato ad abitare in un appartamento dello IACP, dopo la morte dell'assegnatario, che lo aveva ospitato, continuando a versare il canone locativo, è stata esclusa la configurabilità del reato, solo in tal caso non rilevando la insussistenza delle condizioni richieste per l'assegnazione dell'alloggio, circostanza che può valere a fini amministrativi o civilistici, ma che non rileva sotto il profilo penalistico sia per l'assenza del dolo specifico che per la mancanza dell'elemento materiale rappresentato dalla necessaria arbitraria invasione dell'immobile (Cass, sez. 2^ sentenza n.23756 del 04/06/2009 - dep. 08/06/2009 - Rv. 244667; Cass. Sez. 2^ sentenza n. 43393 del 17/10/2003 - dep. 12/11/2003 - Rv. 227653).
3. Nel caso in esame è indubbio che l'indagata non è assegnataria dell'alloggio di proprietà del comune di Lecce. Vero è tuttavia che, sulla base delle indagini effettuate, Tribunale aveva già accertato con l'ordinanza richiamata nel provvedimento impugnato, il pregresso rapporto di convivenza della MA con la nonna, originaria assegnataria dell'immobile, ed il pagamento senza soluzione di continuità dell'indennità di occupazione, in misura corrispondente al canone di locazione. 3 Il Tribunale affermava che tale situazione persisteva sin dal 2010 ed era proseguita fino all'epoca del decesso della nonna nell'agosto del 2004, sulla base dell'informativa di PG redatto dalla Polizia di Lecce. II PM sostiene che le risultanze anagrafiche attesterebbero il contrario (l'assenza cioè di qualsiasi possesso dell'appartamento), senza considerare che la residenza consiste nella volontaria e persistente dimora di una persona in un luogo determinato e i mutamenti di tale dimora, per mancata denunzia od altre eventualità, possono non corrispondere esattamente o, comunque, non essere sincroni alle variazioni dei registri anzidetti;
senza soprattutto riportare l'esito di eventuali verifiche e circostanziare temporalmente il dato anagrafico, sì che il nuovo elemento di prova addotto non è in sé idoneo ad attestare la cessazione di quel legittimo stato di fatto che escludeva l'arbitraria occupazione. Alla luce dei richiamati principi di diritto, il ricorso va pertanto rigettato, avendo il tribunale con congrua motivazione valutato gli elementi di indagine a base del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il giorno 4 dicembre 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente laj ante Dr. Domenico GalloDongenico co Dr. Luigi Agostinacchic DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 11 DIC. 2015 IL CANC ERE E CL AN R P U E S T N O I E Z A R O C * 4