Sentenza 26 novembre 2009
Massime • 1
Il giudice, prima del dibattimento, deve provvedere immediatamente alla nomina di un difensore d'ufficio qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario risulti che non si è potuto provvedere alla notificazione del decreto di citazione al difensore di fiducia dell'imputato a causa del suo decesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/11/2009, n. 48881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48881 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2009 |
Testo completo
48 8 8 1/ 09
F
Sent. N..5229/09 R. Gen. N. 38654/2008
Udienza pubblica del REPUBBLICA ITALIANA 26/11/2009
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione seconda penale,
composta da:
PAGANO Dott. FILIBERTO Presidente
CASUCCI Dott. GIULIANO Consigliere DAVIGO Dott. PIERCAMILLO Consigliere
CHINDEMI Dott. DOMENICO Consigliere RAGO Dott. GEPPINO Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
su ricorso proposto da:
1. NA VA nato il [...];
2. RM GE nato il [...];
3. UZ TO nato il [...];
avverso la sentenza del 13/02/2008 della Corte di Appello di Catania;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott.
Geppino Rago;
1
Inammissibilità dei restanti ricorsi;
Udito il difensore di UZ avv.to Cataldo Gianfreda che ha concluso per l'accoglimento del ricorso
FATTO
Con sentenza del 13/02/2008, la Corte di Appello di Catania
confermava la sentenza pronunciata in data 24/05/2006 dal Tribunale
di Caltagirone nei confronti di NA VA
- FORMOSO Gennaro UZ AN con la quale i medesimi
-
erano stati riconosciuti colpevoli dei delitti di associazione a delinquere e truffa ai danni della CEE e condannati ciascuno alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione.
Avverso la suddetta sentenza tutti gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno proposto ricorso per cassazione.
NA ha dedotto i seguenti motivi:
1. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 177-178/1 LETT. C) - 179 C.P.P.: sostiene il ricorrente che la notifica del decreto di citazione a giudizio al proprio difensore di fiducia, avv.to Mario Cosentino, non era andata a buon fine perché l'ufficiale giudiziario aveva redatto la seguente relata: «non potuto notificare in quanto il suddetto avv.to
2 Mario Cosentino è deceduto già da alcuni mesi come da informazioni assunte in loco». Ciononostante, nessun altro avviso fu notificato ad altro difensore, sicché all'udienza del 13/2/2008,
nella contumacia di esso ricorrente, gli fu nominato un difensore d'ufficio. Da qui la nullità assoluta derivante dal fatto che al difensore non era stato notificato l'avviso di fissazione dell'udienza;
2. ERRATA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO: ad avviso del ricorrente, nella fattispecie in esame sarebbe ravvisabile non l'ipotesi di cui all'art. 640 bis c.p. ma quella di cui all'art. 316 ter c.p.. Sul punto, nonostante fosse stato proposto uno specifico motivo di gravame, la corte aveva rigettato la richiesta con motivazione sommaria.
RM, ha dedotto i seguenti motivi:
1. ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 416 C.P.: sostiene il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe omesso ogni motivazione in ordine alla pretesa associazione a delinquere, in quanto avrebbe trascurato di indicare sulla base di quali elementi esso ricorrente ne faceva parte e, soprattutto quali fossero gli elementi che ne indicavano la sussistenza, atteso che la partecipazione alla commissione dei singoli reati non doveva essere confusa con
3 l'esistenza di una associazione a delinquere;
2. ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 640 BIS C.P.: ad avviso del ricorrente la Corte territoriale non avrebbe potuto condannarlo anche per il suddetto reato in quanto in nessun modo era emerso quale fosse stata l'attività da esso compiuta finalizzata all'ottenimento di erogazioni pubbliche da parte della CEE.
Inoltre, nessuna prova era stata data in ordine a quale profitto esso ricorrente aveva realizzato dalla pretesa truffa.
3. VIOLAZIONE DELL'ART. 62 BIS C.P.: si duole il ricorrente della mancata concessione delle attenuanti generiche, negate, a suo avviso, in modo contraddittorio ed apodittico.
UZ ha dedotto:
1. VIOLAZIONE DELL'ART. 157 C.P.: ad avviso del ricorrente, poiché
gli episodi contestati erano tutti riconducibili ad un arco temporale che non giungeva al 2003, la Corte di Appello avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione del reato;
2. VIOLAZIONE DELL'ART. 416 C.P.: anche il EZ sostiene che la
Corte territoriale non avrebbe minimamente motivato in ordine alla sussistenza degli indizi per il reato associativo non essendo emerso né la sussistenza del pactum sceleris né la consapevolezza di far parte di un sodalizio criminale;
3. VIOLAZIONE DELL'ART. 62 DELL'ART. 62 BIS C.P.: si tratta della stessa censura proposta dal Formoso.
DIRITTO
NA
La censura relativa alla violazione degli artt. 177-178/1 lett. c) – 179
-
c.p.p. non è manifestamente infondata in quanto secondo la giurisprudenza di questa Corte «qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario risulti che non si è potuto provvedere alla notificazione del decreto di citazione al difensore dell'imputato per il decesso del difensore stesso, il giudice deve immediatamente e cioè, prima del
+ dibattimento- nominare un difensore di ufficio» Cass. 616/1992 Rv.
い 193464.
RM - UZ
In punto di diritto, va osservato che, sotto il profilo dell'elemento oggettivo, tre sono gli elementi che caratterizzano l'associazione a delinquere di cui all'art. 416 c.p.: 1) un vincolo associativo tendenzialmente permanente o comunque stabile destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati
(Cass. 14.6.1995, Montani, CED 203642 - Cass. 22.9.1994, Platania, CED 199581 Cass. 8.6.1984, Vessichelli, CED 166189 - Cass.
26.3.1984, Zappia, CED 164913 - Cass. 20.3.1984, Caruso, CED
5 164814); 2) l'indeterminatezza del programma criminoso che è
elemento distintivo rispetto all'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato (ex plurimis Cass. I 22/9/1994, Platania, RV 199581
Cass. I 14/7/1998, Rossi, RV 211403); 3) una struttura organizzativa, sia pure minima, ma idonea ed adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira (ex plurimis Cass. I 5/12/1994,
Semeraro, RV 200684).
Sotto il profilo soggettivo, l'elemento psicologico consiste nella coscienza di far parte di un impegno collettivo permanente e di svolgere i propri compiti, come determinati dai capi o promotori, al fine di compiere a tempo debito i delitti programmati: in altri termini l'elemento psicologico consiste nella coscienza e volontà di
partecipare e di contribuire attivamente ala vita di un'associazione criminale: Cass. 9/5/2001 riv 219921.
Infine quanto ai rapporti fra associazione a delinquere e singoli reati,
costituisce principio consolidato quello secondo il quale la prova dell'affectio societatis non deriva dalla semplice esecuzione dei delitti cui la stessa è finalizzata in quanto questi rappresentano solo un indizio che va riscontrato con elementi autonomi: Cass. 5075/2006.
Tanto premesso, i ricorsi vanno ritenuti non manifestamente infondati,
perché, la motivazione della Corte territoriale, in ordine ai suddetti
6 elementi, è apodittica essendo stato il delitto associativo ritenuto sussistente sulla base di frasi stereotipate senza alcun vaglio delle singole posizioni e senza alcuna analisi, né sotto il profilo oggettivo né soggettivo, della pretesa associazione e della partecipazione ad essa dei singoli imputati. D'altra parte, il rinvio che la Corte fa alla sentenza di primo grado si rivela poco concludente perché la suddetta sentenza era stata oggetto di puntuali motivi di gravame che la Corte
territoriale ha respinto in modo approssimativo ed assiomatico rendendo, quindi, impossibile ogni controllo sull'iter argomentativo seguito.
Stesso discorso va fatto, a fortiori, per il reato di truffa, in relazione al quale la Corte territoriale, ancora una volta, si è limitata, in pratica, a rinviare alla sentenza di primo grado, respingendo i motivi di gravame con motivazione apodittica. wo main festa infecundatense infoce La fondatezza dei ricorsi imporrebbe, pertanto, l'annullamento della sentenza ed il rinvio ad altra sezione della Corte di Appello per un nuovo esame sennonché, deve rilevarsi che, per tutti i reati, nel frattempo, è maturata la prescrizione che, quindi, dev'essere l'accertamento del decous dichiarata in questa sede. del recursue di presocizione более
P.Q.M.
ANNULLA
7 Senza rinvio la sentenza prescrizione
Roma 26 novembre 2009
IL CONSIGLIERE EST.
(Dott. G.Rago)
impugnata per essere i reati estinti per
IL PRESIDENTE
(D
"Fuller Taperes
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
ERE IL 21 DIC 2009 IL CANCELL
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