Sentenza 24 luglio 1999
Massime • 1
Il ricorso introduttivo di un procedimento cautelare ex art. 700 cod. proc. civ. presentato in data successiva al primo gennaio 1993 soggiace alla disciplina di cui all'art. 669 "septies e terdecies" cod. proc. civ., con la conseguenza che il provvedimento negativo eventualmente pronunciato dal giudice adito è soggetto, rispettivamente, al rimedio del reclamo (per effetto della sentenza additiva della Corte costituzionale n. 253 del 1994), ovvero a quello dell'appello (nella ipotesi in cui il Pretore abbia deciso nel merito, con provvedimento dalla sostanziale natura di sentenza), e non anche a quello del ricorso per cassazione (da dichiararsi, nella specie, inammissibile).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/07/1999, n. 8044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8044 |
| Data del deposito : | 24 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente -
Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere -
Dott. Donato PLENTEDA - Consigliere -
Dott. Antonio GISOTTI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OL TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ATTILIO FRIGGERI 106, presso l'avvocato M. TAMPONI, rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLO CANTINELLI, ALBERTO DI MAURO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI FIRENZE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DORA 1, presso l'avvocato LORIZIO M. ATHENA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO VISCIOLA, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso il provvedimento della Pretura di FIRENZE, depositato il 26/11/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/01/99 dal Consigliere Dott. Antonio GISOTTI;
udito per il resistente, l'Avvocato Lorizio, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 700 c.p.c del 22/12/1993 TO ER - a seguito di ordinanza del Comune di Firenze in data 6/12/1993, di rigetto di una richiesta di regolarizzazione a suo nome di un rapporto locativo avente ad oggetto un immobile comunale - chiedeva al Pretore di Firenze che fosse dichiarato il rapporto regolato dalla legge 27/7/1978 n.392 con il conseguente subentro di esso TO al precedente conduttore, UL VA, e che fosse, in subordine, "sospesa ogni pronuncia" fino all'esito di ricorso al TAR proposto avverso la stessa ordinanza comunale.
Con ordinanza del 26/11/1996 il Pretore rigettava il ricorso e compensava tra le parti le spese del procedimento, rilevando la mancanza di prove sui presupposti di fatto di cui al comma 2^ dell'art. 5 della legge regionale 4/5/1989 n. 25, e l'estraneità dell'TO al nucleo familiare del UL, ed escludendo, peraltro, che l'art. 18 della legge citata, nel consentire all'assegnatario di ospitare temporaneamente un familiare, ingenerasse alcun diritto dell'ospite al subentro nell'assegnazione. Avverso l'ordinanza pretorile ha proposto ricorso per cassazione TO ER sulla base di un unico motivo.
Ha resistito con controricorso il Comune di Firenze. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo il ricorrente denuncia "violazione dell'art.360 c.p.c., nn. 3 e 5 per falsa applicazione di norme di diritto ed omessa motivazione sul provvedimento di sospensione dell'ordinanza 6/12/1993 del Comune di Firenze" Deduce il ricorrente, con diversi argomenti, che il rapporto di locazione era soggetto alla legge n.392 del 1978 e non alla legge regionale n.25 del 1989 e sostiene, nel merito, che sussista il suo diritto al subentro anche ai sensi della legge regionale citata.
Il controricorrente eccepisce pregiudizialmente l'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento pretorile di rigetto del ricorso ex art. 700 c.p.c., non avente, come tale, carattere decisorio.
Il ricorso è inammissibile.
È principio ripetutamente affermato da questa Corte che il provvedimento di urgenza ex art. 700 cod. Proc. Civ. non è suscettibile di ricorso per cassazione neppure quando se ne deduca la nullità per difetto dei presupposti processuali rilevanti per la sua concessione o quando si assuma che il provvedimento, travalicando i limiti del potere cautelare previsto da detta norma, contenga statuizioni di merito, restando salva, in questo caso, l'appellabilità del provvedimento stesso in quanto avente valore di sentenza di primo grado. Infatti, tali provvedimenti, avendo natura strumentale e funzione cautelare del tutto provvisoria, non hanno i requisiti propri della sentenza e, comunque, del provvedimento decisorio, atto a produrre effetti di diritto sostanziale o processuale con efficacia di giudicato, a mero che, il giudice travalicando i limiti dei poteri attribuitigli dalla legge, pronunci statuizioni di merito. (cfr. Cass. 29/10/1997 n. 10693; 4/12/1989, n. 5304; 19/2/1987, n. 1791; 9/11/1988, n. 6031; 1/12/1987, n. 8925). Si è ritenuto ammissibile, invece, il ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso la pronuncia sulle spese contenuta nel provvedimento di rigetto del ricorso ex art. 700 c.p.c., avendo tale statuizione natura decisoria su posizioni di diritto soggettivo, (cfr. V. cass. 2/10/1995 n. 10353; 22/4/1996 n. 3815). Il principio, ovviamente, è valido per i provvedimenti presi in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore delle disposizioni dell'art. 669 septies cod. civ., introdotto dall'art. 74, comma 2^ L.26/11/1990 n.353, che, prevedendo l'opponibilità della condanna alle spese contenuta nel provvedimento negativo, esclude il carattere di definitività della pronunzia. Quanto a questa norma, deve osservarsi che l'art. 92 della legge 1990 n.353, come sostituito dall'art.
2.5 della legge 4/12/1992 n. 477, ha stabilito che le disposizioni dettate dall'art. 74 citato sarebbero entrate in vigore il primo gennaio 1993 e, per questa parte, la legge non ha subito in seguito modificazioni, le quali hanno, invece, riguardato l'applicabilità della nuova disciplina ai processi pendenti;
infatti la data del 2 gennaio 1994 prevista dall'art. 92 comma 1^ della legge n. 353/1990, fino alla quale si sarebbe applicata la vecchia disciplina ai procedimenti pendenti al 1^ gennaio 1993, è stata più volte prorogata, fino al 30/4/1995 (art.6 del D.L. 7/10/1994 n.571, conv., con modificazioni, in legge 6/12/1994 n.673). Tuttavia l'art.
4.5 del D.L. 7/10/1994 n.571, ha previsto che l'art. 74 della legge 353/1990, quindi tutta la disciplina del procedimento cautelare uniforme si applichi, in quanto compatibile, ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge (12/10/1994). Precisato quanto innanzi esposto, deve rilevarsi che il ricorso introduttivo del procedimento cautelare fu proposto, come deduce lo stesso ricorrente, il 22/12/1993, avverso l'ordinanza 6/12/1993 del Comune di Firenze, che gli intimava il rilascio dell'immobile, quando nessun processo era pendente per il merito, sicché il procedimento ha avuto inizio certamente dopo il 1^ gennaio 1993, quando erano già in vigore le disposizioni introdotte dall'art. 74 della legge 353/1993, applicabili allo stesso procedimento. Trattandosi, nella fattispecie di provvedimento negativo, reclamabile ai sensi dell'art.669 terdecies c.p.c. a seguito della sentenza additiva della Corte Costituzionale 23/6/1994 n. 253 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non ammette il reclamo anche avverso l'ordinanza con cui sia stata rigettata la domanda di provvedimento cautelare) e come tale non definitivo, non è ammissibile avverso di esso il ricorso per cassazione previsto dall'art. 111, 2^ comma Cost. Tuttavia, il ricorrente ha proposto il ricorso prospettando che il pretore abbia deciso nel merito la causa, rigettando il ricorso. Ha, cosi, sostanzialmente decotto che il provvedimento abbia natura di sentenza. Infatti, se si ritiene che il provvedimento del Pretore, pur rigettando il ricorso, contenga statuizioni di merito in ordine al rapporto sostanziale, come prospetta il ricorrente, tale provvedimento ha valore di sentenza di primo grado. Anche sotto tale profilo non si è in presenza di un provvedimento definitivo, perché la sentenza di primo grado, anche se non assume la veste formale, ma solo sostanziale, di tale tipo di provvedimento è appellabile e non ricorribile immediatamente per cassazione.
Per le svolte argomentazioni il ricorso proposto va dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come nel dispositivo, vanno poste a carico della parte ricorrente, risultata soccombente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in L.
1.810.700 di cui L.
1.500.000 per onorario. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 1^ Sezione Civile, il 27 gennaio 1999. Depositato in Cancelleria il 24 luglio 1999